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Capitolo VIII
Capitolo VIII
 
IL PARLAMENTO CONTRO LA CORONA
Giacomo I

 

I Tudor governarono lo stato senza una vera opposizione. La guerra civile delle due rose aveva distrutto, una volta per tutte, insieme alla classe, il potere che i nobili avevano esercitato sul governo nel passato. La Chiesa era stata sottomessa con l'Atto di Supremazia. I Comuni divennero lo strumento di governo della corona, i cui interessi la rendevano una naturale alleata dell'e­mergente classe borghese (1). Ciò nonostante, i Tudor non cercarono mai di instaurare un assolutismo teorico. Anche se nella pratica esercitarono un potere illimitato, quasi assoluto, questo potere era di natura politica. Essi sentivano di far parte di un corpo politi­co (2), i cui rappresentanti sedevano nel parlamento ed erano co­scienti che i loro atti assumevano valore legale solo quando rice­vevano la sanzione delle due Camere, le quali avevano acquisito il diritto-potere di modificarli o rigettarli, senza che per questo la corona avesse a sentirsi diminuita nel suo potere o nel suo pre­stigio.

 

    Per gli Stuart era diverso. Dove i Tudor cercarono la sostan­za, essi volevano la forma. Mentre i Tudor erano soddisfatti del risultato pratico, essi esigevano il rispetto della costruzione teorica.. Essi si sentivano investiti dì un potere che derivava dìrettament da Dio. « Ma fondare la politica sulla teologia è oltremodo perico­loso. Un re teocratico non può cedere mai; concessioni e accomo­damenti che renderebbero più facile il corso della politica sono negati ad un re che si crede portavoce dell'inalterabile volontà di

Dio » (3).

 

    Elisabetta, nel 1601, potè cedere senza pericolo sulla questione dei monopoli, dopo aver difeso per oltre un trentennio il suo potere prerogativo in questo campo, facendo proprio il punto di vista del parlamento, prima che questi iniziasse la procedura per l'approva­zione di uno statuto (come era fortemente intenzionato a fare) che limitasse, o quanto meno regolasse, la sua prerogativa di concede­re patenti di monopolio nelle attività commerciali (4). « Essa si rese conto che era necessario fare una concessione alla nazione; ed essa la fece senza rancore; non tardiva; non come un contratto di compravendita; in breve non come l'avrebbe fatta Carlo I, ma la fece subìto e dì buonanimo » (5).

 

   Questa sua mossa non solo le evitò di entrare in conflitto aperto col parlamento, ma le procurò anche la riconoscenza delle Camere, della nazione e il suo prestigio ne risultò aumentato. Gli Stuart, che saranno portatori di una nuova concezione del potere reale, non potranno cedere quando la situazione politica lo consi­glierà e questo provocherà la loro rovina. « E' ateo e blasfemo », dirà Giacomo I in un discorso alla Camera Stellata nel 1616, « mettere in discussione ciò che Dio fa; il buon cristiano si accontenta della sua verità rivelata nel suo verbo: nello stesso modo è presuntuoso e oltraggioso che un suddito metta in discus­sione ciò che un re fa, o dire che il re può fare questo o quello ».

Giacomo VI, re di Scozia, qualche anno prima di salire al trono d'Inghilterra, aveva scritto un libro sulla natura delle mo­narchie. La tesì sostenuta in questo lìbro « ci ricorda la teoria politica di Bodin, secondo la quale il monarca era legibus solutus e poteva legiferare liberamente in tutti i campi, eccetto in quello previsto dalla Legge Salica in Francia, che regolava la successione al trono » (6). Gli avvenimenti che lo porteranno sul trono inglese sembrano essere una verifica concreta ed ineluttabile di questa teoria di Bodin, pubblicata per la prima volta nel 1576.

 

   Egli discendeva direttamente da Enrico VII per via di madre, ma il suo diritto alla successione inglese non era stato mai certo. Enrico VIII, nel 1536, aveva fatto approvare dal parlamento un Atto di Successione (riapprovato, emendato, nel 1544) con il quale  gli si conferiva il potere di disporre del trono per testamento e nel  suo testamento aveva previsto che in mancanza dì eredi diretti dei suol figli (Edoardo, Maria, Elisabetta), la corona andasse agli eredi di sua sorella minore Maria, duchessa di Suffolk, « po­sponendo, così, i discendenti di sua sorella maggiore Margherita, regina di Scozia » (7).

 

   Elisabetta, per tutto il suo regno, non volle sentire parlare di successione, malgrado il parlamento la premesse in questo senso. Il rifiuto della regina creò un clima di incertezza e di preoccupa­zione che sfociò in un'aperta polemica - nonostante una legge lo vietasse - sul problema di chi dovesse succedere al trono d'Inghilterra alla sua morte.

 

   La linea Suffolk - indicata da Enrico nel suo testamento», veniva esclusa perchè il suo ultimo discendente non veniva consi­derato figlio legittimo. Il diritto di Giacomo VI, re di Scozia, era messo in discussione in quanto egli era uno straniero e il diritto comune vietava agli stranieri di ereditare; nello stesso tempo era stato escluso esplicitamente dal testamento di Enrico VIII. A favore di Giacomo, tuttavia, venivano portati due argomenti: prí­mo, il suo diritto di discendente faceva giustizia del fatto che fosse uno straniero; secondo, « il suo diritto al trono derivava da una fonte più alta di quella di una legge del parlamento » (8): il testamento di Enrico non aveva alcun valore (9). « Dio gli aveva dato, in quanto prossimo alla successione, un inalienabile Diritto Divino. Così la dottrina del diritto divino nacque come la sola risposta valida per controbattere la tesi dei cattolici romani che mettevano in discussione il diritto al trono di Giacomo I... E non ci volle molto perchè la dottrina del Diritto Divino dell'ereditarietà si trasferisse alla dottrina del potere assoluto e del diritto prerogati­vo eccezionale. Se il re succedeva al trono per diritto divino, egli derivava il suo potere da Dio, e perciò disubbidirgli era disubbidi­re alla legge di Dio » (10).

 

     Questo era un modo nuovo di intendere la natura del potere in Inghilterra, ma era molto comune sul continente, dove vigeva il diritto di origine romana. In Inghilterra il successo del diritto comune era stata una risposta originale al diritto romano che, nella sua interpretazione tardo-imperiale e medievale, era portatore di una concezione assolutistica del potere, la quale poneva il sovrano al di fuori e al di sopra della legge (11).

 

 Ai sovrani inglesi, comunque, il diritto comune riconosceva l'esercizio di alcune prerogative che li poneva sullo stesso piano della legge, ma non al di sopra e al di fuori di essa. La capacità di regolare il commercio con propri decreti; la capacità di emette­re proclami che avevano valore di legge ogni qualvolta il re ne ravvisava la necessità ed era impossibile aspettare l'approvazione di una legge regolare, o semplicemente quando egli ne ravvisava l'urgenza (12); la capacità di regolamentare alcuni aspetti della vita religiosa, erano tutte prerogative di cui i Tudor avevano goduto. Il loro potere prerogativo era molto ampio, proprio perchè essi ebbero il buon senso di non definirne la natura.

 

« In breve, la prerogativa reale dei Tudor era una branca della legge che conferiva al re alcuni diritti necessari, non godibili dai sudditi. Gli Stuart consideravano la loro prerogativa in modo diverso: per essi essa comprendeva quei diritti di cui Dio li aveva investiti e di cui dovevano rispondere a Dio solo. La loro preroga­tiva non era una branca della legge; essa era al di fuori della legge, e persino al di sopra e contro di essa. Come ha spiegato Smith, legibus solutus, per i Tudor significava il diritto di non osservare la legge se il criterio di equità lo richiedeva, un neces­sario potere di flessibilità; per gli Stuart significava vero assolu­tismo - libertà di non osservare la legge, perchè essa era al di sotto del re » (13).

 

     Era naturale che una simile concezione del potere si scontrasse con la fiera ostilità del parlamento. « Fin qui tutti avevano accettato la dottrina medievale che il re non poteva governare il suo popolo se non con la legge che esso stesso aveva approvato... Ma nessuno l'aveva analizzata, o aveva messo in evidenza tutte le sue implica­zioni dettagliatamente. Se questa era la legge fondamentale del­l'Inghilterra, proveniva dal buio dell'antichità o dall'indulgenza dei re precedenti? Era essa il diritto inalienabile degli inglesi o era una concessione che poteva essere revocata? Il re era soggetto alla legge o non lo era? E chi stabiliva che cosa era la legge? La maggior parte del XVII secolo [sarà] spesa nella ricerca di rispo­ste - storiche, legali, teoriche - a queste domande » (14).

 

   Il primo problema che Giacomo I si trovò davanti, alla sua ascesa al trono, fu quello religioso. La soluzione elisabettiana era stata accettata da tutta la nazione, ma non tutti ne erano soddi­sfatti. Una parte voleva spingersi oltre sulla strada del protestan­tesimo e, nell'immediato, chiedeva delle riforme nella vita della chiesa, che in apparenza non ne mutavano la natura, ma - in realtà - avrebbero provocato un certo sconvolgimento.

 

   Sotto Elisabetta questo partito si era fatto piuttoso consistente, specialmente negli ultimi anni del regno, ma la regina si dimostrò sempre irremovibile nella sua determinazione di conservare il compromesso anglicano. Per difenderlo si era avvalsa del  potere prerogativo per emettere alcuni proclami che mettevano al bando (15) alcune sette che si andavano formando. Alla sua morte il ­problema era fortemente sentito negli strati inferiori della chiesa e nella parte più cosciente della borghesia. Ma esso non venne alla ribalta, con quella virulenza che conoscerà negli anni futuri perchè si era creata l'aspettativa di un sovrano - Giacomo I - che era stato allevato (16) nella fede presbiteriana e che certamente non sarebbe stato insensibile al grido di dolore che proveniva dal basso.

 

     Con questa speranza, mille ministri del culto gli presentarono - durante il suo trasferimento dalla nativa Scozia alle sale del trono d'Inghilterra - una Petizione Millenaria (dal numero dei presentatori), con la quale si chiedevano le sospirate riforme (17). Ma i piani del re erano differenti. Egli aveva un'opinione molto precisa sul governo presbiteriano della chiesa, con il quale era entrato in conflitto e dal quale era stato sconfitto nella natia Scozia, la cui Kirk gli aveva imposto «nel 1581 la cosiddetta "Confessione negativa" in cui venivano respinte ogni religione e ogni dottrina che fossero in contrasto con la Confessio Scotica. Egli tendeva ad un sistema episcopale, con diritto di nomina da parte della corona; sembrandogli questa l'unica possibilità di con­servare il potere » (18). Egli riteneva, non ha torto, che il presbiterianesimo avesse una natura repubblicana che mal si conciliava con la struttura piramidale e gerarchica del potere monarchico.

 

« Egli era convinto che la gerarchia [ecclesiastica] fosse il migliore sostegno della corona e che dove non c'erano vescovi presto non ci sarebbero stati re. Egli era quindi determinato a non fare la più piccola concessione ai non conformisti... L'antipatia dichiarata di Giacomo per ogni forma di non conformismo prote­stante si fondava su un calcolo politico piuttosto che religioso » (19).

 

     Tuttavia, nel gennaio del 1604, egli convocò una conferenza per discutere il problema e sentire le richieste dei presentatori della Petizione. Dopo averli sentiti, Giacomo affermò la sua decisa volontà di mantenere la struttura episcopale della chiesa anglica­na e rigettò le proposte dei riformatori, eccetto quella di apporta­re « qualche lieve modifica al libro della preghiera comune » (20) e di promulgare una traduzione autorizzata della bibbia.

 

« Subito dopo il re emise un proclama con cui ordinò agli ufficiali, civili ed ecclesiastici, di fare il loro dovere nel pretende­re il rispetto della conformità e ammonì tutto il popolo a non aspettarsi, né a tentare, ulteriori modifiche al libro della preghie­ra comune; poichè egli non avrebbe lasciato presumere a nessuno che il suo giudizio, espresso su un argomento di tanto peso, potesse essere soggetto a modifiche su suggerimento di qualche spirito leggero... Ma l'offesa più grande, ai diritti civili di questi uomini, fu l'arresto di dieci persone tra quelle che avevano pre­sentato la Petizione Millenaria; poichè i giudici della Camera Stellata avevano dichiarato che questa costituiva un reato punibile a discrezione, in quanto si avvicinava molto al tradimento e ten­deva all'incitamento alla sedizione e alla rivolta. Con questi inizi la casa degli Stuart indicava il corso che avrebbe seguito » (21).

La conseguenza diretta di questa politica fu che trecento ministri del culto puritano diedero le dimissioni, in quegli stessi mesi, piuttosto che uniformarsi al nuovo libro della preghiera.

 

    Nel marzo del 1604 Giacomo convocò il suo primo parlamento con un decreto che impartiva direttive per l'elezione dei candidati che erano al di fuori della tradizione: limitavano le libertà del corpo elettorale e nello stesso tempo calpestavano i diritti acquisiti del parlamento. Date le premesse, i contrasti tra Giacomo e la Camera dei Comuni insorsero sin dalla prima battuta. Il caso Goodwin ne fu l'occasione.

 

   Il decreto di convocazione stabiliva, tra l'altro, che si doveva evitare l'elezione di persone che non rispondessero a certi requisi­ti, fissati dal decreto stesso, e che gli sceriffi dovevano inviare i decreti di elezione direttamente in cancelleria, la quale era la competente a dichiarare la validità dell'elezione, dopo aver accertata l'aderenza ai termini del decreto reale. « Questo arrogarsi il controllo delle elezioni al parlamento era un chiaro infrangimento dei privilegi che la Camera dei Comuni si era venuta conquistando nel regno precedente » (22).

 

    Tommaso Goodwin, che era stato eletto per la contea Buckingham, fu dichiarato ineleggibile dalla cancelleria perchè in passato era stato un proscritto e perciò ricadeva in una delle ­condizioni di ineleggibilità previste dal decreto reale. Al suo posto fu dichiarato eletto un consigliere privato del re, Sir John Forte­scue.

 

 La Camera dei Comuni, dopo aver dibattuto il caso, decise che la elezione del Goodwin era regolare e quindi egli doveva prendere il suo seggio alla Camera. Questa decisione incontrò, come era prevedibile, l'opposizione del re. Dopo un breve irrigidimento di entrambe le parti, fu deciso di dichiarare decaduti sia Goowin che Fortescue e procedere a nuove elezioni. Per il parlamento questa era la prima vittoria, anche se non completa, su un sovrano che in poco più di un anno di regno aveva dimostrato, ad abundantiam. in quale modo intendesse governare il paese.

 

   Egli « aveva fra tutte le dottrine abbracciato quella favorevole al potere assoluto dei re. E, nonostante che gli umori della nazione inglese fossero ostili ad una tale concezione: egli non si peritava di sostenerla pubblicamente, anche con messaggi diretti al parla­mento [come sul caso Goodwin], affermando che se, per antica consuetudine il re tollerava le antiche prerogative parlamentari, egli aveva da Dio la potestà di abolire questa partecipazione ai poteri sovrani qualora lo avesse stimato conveniente » (23).

 

   I diritti acquisiti dal parlamento in lunghi secoli di lotta non erano stati mai così in pericolo come questa volta. Altri sovrani avevano tentato di esautorare o di governare senza convocare il parlamento, ma mai nessuno aveva messo in discussione alcuni diritti fondamentali che il parlamento aveva goduto da tempo immemorabile, come faceva ora Giacomo I. Molti sovrani avevano disatteso le leggi approvate dal parlamento. Molti di essi avevano usato il potere dispensativo che era loro riconosciuto, anche se non condiviso, per esentare qualche persona o gruppo sociale dall'os­servanza di una legge particolare, ma mai nessuno si era arrogato            il diritto di alterare le leggi se lo stimava opportuno.

 

   Mai nessuno si era dichiarato, dopo il XIII secolo, al di sopra della legge. La formula di Bracton, il giurista di Enrico III, Rex non debet esse sub omine, sed sub deo et lege, era stata osservata nella forma da tutti i sovrani. Quando Riccardo II tentò di instau­rare il governo assoluto, egli lo fece in virtù di un potere che si  era fatto delegare (almeno così egli presumeva) dal parlamento. E fino al 1307 il solo diritto ereditario non costituiva un titolo suffi­re  ciente per salire al trono.

 

   In Inghilterra, infatti, si era conservata la tradizione germanica dell'elezione del re. Fino a questa data tutti i re ricevevano formalmente l'elezione: dall'assemblea dei maggiorenti (Witenagemote), sotto gli anglo-sassoni, dal Gran  Consiglio, sotto i Normanni, e dal parlamento sotto i plantageneti. Solo a partire da questa data il re salì al trono « par descente de heritage ». Tuttavia la formula dell'elezione continuò a sopravvi­vere fino ad Enrico VIII.

 

   Tutti i sovrani, appena saliti al trono, si facevano riconoscere dal parlamento. Anche Edoardo IV, che e rivendicò il trono per diritto ereditario, non appena si rappacificò col parlamento, si fece riconoscere re. Giacomo I non sentì questa necessità perchè nel frattempo il diritto ereditario era diventato divino e quindi non aveva bisogno del riconoscimento di alcuna autorità terrena. Le parti ora si        invertivano: non era il re che derivava l'autorità dal consenso della comunità rappresentata dal parlamento, ma era quest'ultimo che partecipava ai poteri del primo per sua gentile concessione.

 

    La risposta dei Comuni venne nel giugno dello stesso anno, con l'approvazione di una Apologia con la quale si comunicava al re, suaviter in modo f oriiter in re, che egli cadeva in errore quando affermava che « i nostri privilegi li godiamo in primo luogo non

per diritto acquisito, ma per gentile concessione [del sovrano], che viene rinnovata ad ogni parlamento come dono dietro petizione, e quindi sono di natura limitata; in secondo luogo, che noi non siamo un organo decisionale... e infine che l'esame dei risultati elettorali dei collegi provinciali e comunali per la elezione al parlamento dei cavalieri e dei borghesi, sia al di fuori dei poteri e sia di competenza della cancelleria. Contro queste affermazioni... che tendono in modo apparente a negare i privilegi fondamentali della nostra Camera - e con essi tutte le libertà di tutti i Comuni del regno d'Inghilterra, goduti da tempo immemorabile da essi e dai loro antenati.., noi - i cavalieri ­e i borghesi della Camera dei Comuni, riuniti in parlamento - in nome di tutti i comuni del regno protestiamo fermamente... desideriamo che questa nostra protesta sia messa agli atti per essere tramandata ai posteri... noi affermiamo che i nostri privilegi e le nostre libertà sono nostri diritti ereditari non meno della nostra terra e dei nostri beni. Essi non ci possono essere negati o sottratti senza far torto a tutto il paese; se all'apertura di ogni parlamento vengono rivendicati è solo per un formale atto omaggio che non indebolisce il nostro diritto, non più di quanto s'indebolisce il nostro diritto di proprietà se chiediamo con una petizione la nostra terra al re... Il diritto alla libertà dei Comuni d'Inghilterra, riuniti in parlamento, consiste principalmente in tre cose; a) le contee, le città e i borghi... hanno il diritto di sceglie,­liberamente i loro rappresentanti e la Camera è il solo giudice abilitato a confermare la validità delle elezioni dei suoi membri. senza di che la libertà elettorale non sarebbe piena; b) i rappre­sentanti eletti godono dell'immunità dagli arresti per tutto il tempo durante il quale esercitano il loro mandato; c} questi stessi rappresentanti godono del diritto di libertà di parola durante í lavori parlamentari » (24).

 

   Se il re giustificava la sua vocazione al potere assoluto col divino diritto ereditario, anche i Comuni reclamavano l'osservanza dei loro privilegi per diritto ereditario. Giacomo faceva derivare            e questo diritto direttamente da Dio, i Comuni lo facevano risalire alle generazioni passate, alle lotte degli uomini che in tempi remoti avevano affermato il loro inalienabile diritto alla determinazione della tassazione col proprio consenso, alle libertà personali.

 

   « Gli uomini incominciarono a guardare indietro nel tempo. Grandi uomini di legge come Coke e Selden avevano diretto il loro sguardo ai diritti che essi pensavano che il parlamento aveva posseduto sotto i re lancasteriani. Spingendosi oltre, essi parlava­no con orgoglio dell'opera di Simon de Montfort, della Magna Charta, e persino di diritti ancora più antichi dei tempi della monarchia anglo-sassone. Da questi studi essi derivarono la con­vinzione che essi erano gli eredi dì un'intera struttura di leggi fondamentali inerenti alle consuetudini dell'isola, la quale struttura serviva ora per ì loro problemi immediati. Sembrava loro che il passato potesse fornire quasi una costituzione scritta, dalla quale ora la corona cercava dì allontanarsi. Ma anche la corona guar­dava al passato e trovò molti precedenti in senso contrario, spe­cialmente negli ultimi cento anni, per un completo esercizio della prerogativa reale » (25).

 

   Nel caso Bate, un mercante di tappeti e stoffe orientali che nel 1606 si era rifiutato di pagare un extra dazio illecitamente imposto da Giacomo senza il consenso del parlamento, i giudici scandagliarono la storia passata per concludere - fornendo tutta una serie di precedenti e di statuti che giustificavano il buon dirit­to del re ad imporre dazi per proprio diritto prerogativa - che il « potere del re è duplice, ordinario e assoluto... Quello ordinario è tutto a favore dei privati cittadini... si amministra nei tribunali ordinari e nel diritto romano si chiama ius privatum, da noi si chiama diritto comune. Questo diritto non può essere modificato se non dal parlamento... Il potere assoluto del re non è rivolto all'interesse del privato cittadino, ma all'interesse generale del popolo.., poichè il popolo è il corpo e il re la testa. E questo potere ... è conosciuto col nome di politica e governo... Il commercio estero, la pace e la guerra, la circolazione di monete estere, i trattati e gli accordi internazionali, sono regolati e decisi dal potere assoluto del re » (26).

 

    Nella sua lotta contro il potere assoluto del sovrano il parla­mento non poteva contare, almeno in questa prima fase, su alleati. I giudici, come abbiamo visto, erano dalla parte del re. Il clero, che era fortemente spaventato dal diffondersi dello spirito puritano tra il basso clero, era tutto a favore dell'assolutismo regio, nel quale vedeva un argine contro la richiesta, che partiva dal basso, dell'abolizione di qualsiasi gerarchia ecclesiastica. ­Nel suo zelo, nel difendere le prerogative regie, si spinse fino ad individuare la fonte del potere assoluto in un primitivo, orìginale  e assolutistico regime patriarcale. La corte, inutile dirlo, e coloro che giravano attorno ad essa, avversavano quella che essi chiamavano la presunzione della Camera bassa. La Camera Lords non sempre le stava accanto (27).

 

    La cultura - rappresentata dalle ormai prestigiose università di Oxford e Cambridge, che Giacomo I aveva elevato a collegi elettorali, per dare loro possibilità di mandare i propri rappresentanti al parlamento - anch'essa schierata a favore del potere assoluto" e vedeva nel parlamento una sorta di organo ausiliario del potere regio, ìl quale  partecipava all'attività legislativa, ma solo per dare alla comunità la possibilità di esprimere il proprio consenso, dopo averle discusse ed esaminate, sulle leggi che il re intendeva far approvare.

 

 «I Comuni avevano ragione dì essere apprensivi. La dottrina del potere assoluto di un re al di sopra della legge era fatta propria da tutti coloro che si aspettavano favori dalla corona, e in particolar modo era fatta propria dal partito dell'alto clero. La Convocazione, nel 1606, aveva stilato una serie di canoni che denunciavano l'errore di alcune dottrine contrarie al governo rea­le. Questi canoni, sebbene mai pubblicati nella loro stesura auten­tica se non in un'età posteriore, non potevano rimanere segreti. Essi consistevano in una serie di proposizioni o paragrafi,  ognuno dei quali si contrapponeva un anatema dell'errore contra­rio; e rintracciavano le origini del governo nel regime patriarcale della famiglia, escludendo qualsiasi scelta popolare. In quell'età dell'oro, le funzioni sia del re che del prete erano, come essi le definivano, prerogative di casta, finchè la malvagità dell'umanità non fece sorgere l'usurpazione e confuse così le pure acque della sorgente con rivoli fangosi, ed ora dobbiamo badare a prescrivere quel diritto che non può essere assegnato alla primogenitura... Norn è possibile che si possa adottare questa teoria del governo origina­rio, insoddisfacente come essa appare dopo una breve riflessione, senza considerarla incompatibile con la nostra monarchia mista o limitata. Ma la sua intenzione evidentemente andava in direzione opposta. Il potere del re proveniva da Dio; quello dell'uomo proveniva soltanto dall'uomo; ottenuto magari con la ribellione; ma quale diritto può derivare dalla ribellione? Anche, se fosse stato ottenuto attraverso una concessione volontaria, poteva un sovrano alienare un dono divino, e infrangere l'ordine della Prov­videnza? Potevano le sue concessioni, se non nulle per se stesse, rivolgersi contro i suoi posteri, eredi, come egli stesso, della infeduazione della creazione? ... Il vero scopo del clero nell'innal­zare in questo modo le pretese della corona era di conquistarsi il suo favore e il suo appoggio » (29).

 

    Nel 1607, il vice rettore e professore di diritto romano all'uni­versità di CambIridge pubblicò un dizionario legale nel quale si davano definizioni per i vari poteri dello stato. Alle voci «Parla­mento » e « Prerogativa del re » si affermava: « ... una delle due deve essere vera: o il re è al di sopra del parlamento e, cioè, del diritto positivo del regno, o non è un re assoluto.... vincolare un principe all'osservanza delle leggi ripugna alla natura e alla costi­tuzione di una monarchia assoluta... ed è incontrovertibile che il re d'Inghilterra sia un re assoluto » (30).

 

  Alla voce « Re » si affermava: « Egli è al di sopra della legge in virtù del suo potere assoluto...; e sebbene per l'approvazione delle leggi egli convochi in consiglio - per avere una migliore conoscenza dei problemi - i tre "stati" cioè, i Lords spirituali, i Lords temporali ed i Comuni, tuttavia nell'opinione di molti esperti, egli non lo fa perchè obbligato, ma per propria benevolenza o in base alla promessa fatto sotto giuramento al momento dell'incoro­nazione. E sebbene alla sua incoronazione egli giuri di non altera­re le leggi della nazione, malgrado questo gìuramento, egli può alterare o sospendere qualsiasi legge particolare che a suo giudizio sia dannosa al bene pubblico » (31).

 

  Sembrava che la teoria di Giacomo dovesse trionfare. Le alte gerarchie della chiesa lo sostenevano; la cultura ufficiale era con lui; i giudici avevano deciso, nel caso Bate, che egli aveva il potere di imporre tasse sull'import-export. Forte di questi consen­si, e mentre il parlamento era chiuso, egli emise proclami che creavano nuovi reati punibili nelle corti prerogative e promulgò, nel 1608, un nuovo tariffario, il quale era così pesante da provocare un forte malcontento che trovò espressione nel 1610, quando le forti difficoltà finanziarie costringono il re a convocare una nuo­va sessione parlamentare (la quinta ed ultima del parlamento del 1604).

 

    Sin dalla prima seduta, i Comunii dimostrarono di aver passato i tre anni che li separavano dall'ultima sessione a prepararsi, approfondendo la conoscenza della storia del proprio paese e di quella parlamentare in particolare. Per prima cosa essi erano determinati ad attaccare il dizionario di Cowell e a questo scopo chiesero di incontrarsi con i Lords per decidere la strada da seguire, ma il re li precorse e fece ritirare il libro dalla circola­zione. Poi approvarono una risoluzione da inviare al re, che in un messaggio « aveva proibito loro di discutere del suo potere prero­gativo di imporre tariffe » (32), in cui sì ribadiva che era « un antica, onnicomprensivo, indiscusso diritto del parlamento dì dibattere liberamente tutti i problemi connessi con i diritti e la condizione del popolo; quando questo diritto alla libertà di dibattito è preclu­so, l'essenza della libertà del parlamento sparisce con esso » (33). Perciò essi si riservarono il diritto di riesaminare il caso Bate per rendersi conto su quali fondamenti esso poggiasse, dato che il re si era servito e si serviva di esso per imporre tariffe sempre più onerose e questo poteva essere l'inizio per estendere il suo diritto prerogativo «molto più lontano, persino fino alla più completa abolizione delle antiche libertà di questo regno e del diritto alla proprietà di beni mobili e immobili dei sudditi » (34).

 

   Questa forte presa di posizione dei Comuni - contro il diritto della corona di imporre la tassazione sull'import-export e contro l'abuso nell'emissione di proclami che invadevano sempre più la sfera del diritto comune a favore della giustizia prerogativa, amministrata nei tribunali reali incominciò a fare incrinare la sicurezza del governo sui suoi poteri e per questo motivo andò alla ricerca di coperture legali (35), come le aveva avute nel caso Bate.

 

   Sulla questione dei proclami consultò ancora i giudici, i quali - sotto la guida del presidente Coke - riconobbero al re il potere di emettere proclami, ma questi proclami « non potevano creare nuovi crimini, altrimenti avrebbero alterato la legge del paese... [la quale] è divisa in tre parti: diritto comune [di produzione dei tribunali ordinari], diritto scritto [di produzione parlamentare] e dalla consuetudine. E i proclami del re non appartengono a nessu­na di esse... Il re, [aggiungevano i giudici], ha solo quelle preroga­tive che gli derivano dalla legge del paese. Per la prevenzione del crimine, egli può emettere proclamii per ammonire i sudditi ed invitarli al rispetto delle leggi se non vogliono incorrere nelle pene previste » (36), le quali diventavano più severe se erano coperte da un proclama. Niente di più.

 

   « Questa costituiva, probabilmente, una sana politica del dirit­to e c'era un preciso precedente in questo senso che proveniva dalla metà del periodo Tudor. Durante il regno di Maria, i giudici avevano espresso questo opinione: il re, si asseriva, può emettere proclami quod terrorem populi, per mettere in guardia il popolo contro il suo potere coercitivo, ma non per imporre ammende, confische o arresti: poichè nessun proclama può creare una nuova legge, ma solo confermare e ratificare una legge antica. Ma, sebbene Giacomo I avesse avuto un parere sfavorevole da parte dei giudici, egli continuò ad emettere proclami.

 

   E' difficile per noi renderci conto dello stato delle cose - quelle di un governo che costantemente agiva in forme dichiarate illegali dai giudici. La chiave per capirlo è la corte della Camera Stellata - lo stesso consiglio che emetteva questi proclami li faceva rispettare nella sua qualità di tribunale penale, e fino ad ora nessuno osava opporsi alla sua giurisdizione» (37).

    Il risentimento dei Comuni contro i tribunali speciali, quali la Camera Stellata, era dettato dal fatto che essi si arrogavano il potere di giudicare quegli atti che ricadevano sotto il dominio del diritto comune, ma che l'emissione di proclami reali facevano rientrare nelle competenze delle corti prerogative, quale la Came­ra Stellata indubbiamente era.

 

    Nel passato questo tribunale aveva reso grossi servizi al nuovo stato che sorgeva dalle rovine della guerra civile delle due rose. Esso aveva contribuito ad eliminare lo strapotere dei nobili sopravvissuti e ad accentrare tutto il potere nella corona. Ma ora esso era diventato uno strumento di oppressione nelle mani di un sovrano che si definiva re per grazia di Dio. I Comuni chiedevano al re di eliminare questo abuso. I proclami non potevano invadere il campo del diritto comune e la Camera Stellata non poteva sostituirsi ai tribunali ordinari. E' vero che alla corona veniva riconosciuto un certo potere normativo in quei campi in cui il re esercitava il suo potere prerogativo. E abbiamo visto che Elisabetta usò questo suo potere per mettere al bando alcune sette dì protestanti, ma essi contestavano alla corona il potere di emettere proclami che avessero forza dì legge o che invadessero le libertà riconosciute dei sudditi.

 

   Solo ad Enrico VIII il parlamento riconobbe, con un Atto del 1539, il potere di emettere proclami che avessero forza di legge. Ma quest'Atto fu subito revocato dal parlamento nella sua prima riunione sotto il regno di Edoardo VI. I Comuni allora si erano resi conto di quale tremendo potere avessero concesso al re e glielo revocarono, sebbene - bisogna aggiungere - Enrico VIII non ne abusò mai; eppure esso poteva costituire lo strumento attraverso il quale il re poteva instaurare un potere diretto ed incontrollato, assoluto.

 

   Tra Giacomo I e il parlamento non c'era possibilità d'intesa. I Comuni erano sospettosi di un re che si definiva al di sopra della stessa legge e quindi avevano paura che ogni accordo non fosse poi rispettato. Il re temeva che ogni concessione poteva costituire un

precedente che potesse poi intaccare il suo potere prerogativo.

 

  «In questa crisi, destinata a condurre alla guerra civile e infine all'esecuzione del re, la questione di fondo era... quale fosse la sede della sovranità e se si poteva ancora giustificare l'accentramento del potere nelle mani del re » (38).

 

  Il parlamento fu sciolto il 6 dicembre 1610, senza che esso avesse approvato i fondi che il re aveva chiesto. « Il Lord cancelliere, ripensando a questo parlamento dopo il suo scioglimento, trovava che mentre i poteri del re e dei Lords si erano ridotti, i Comuni erano diventati potenti e audaci... la cosa non terminerà (se non sarà fermata a tempo) finchè non sfocierà in un'aperta democrazia » (39).

 

 Fino al 1614 Giacomo governò senza parlamento. ma le esigen­ze di uno stato in crescita nella sua organizzazione e nella dilata­zione delle sue funzioni, la politica dispendiosa di un sovrano che elargiva ai suoi favoriti, creavano un continuo bisogno di mezzi finanziari sempre più imponenti, che non potevano essere reperiti con le sole entrate ordinarie della corona. E poichè molto spesso Giacomo non riusciva ad imporre dei prestiti forzosi per la bal­danza dei mercanti che non avevano paura di opporre un rifiuto alle esose richieste del re, «egli fece ricorso ad un altro metodo per raccogliere fondi, senza precedenti - credo - prima del suo regno, sebbene praticato in Francia: la vendita delle cariche. Egli vendette parecchi titoli di pari per somme considerevoli e creò un  nuovo ordine di cavalieri ereditari, chiamati baronetti, i quali pagavano 1000 sterline per il titolo » (40).

 

    Dietro l'insistenza del partito di corte, di cui era leader Baco­ne, il re decise di convocare un nuovo parlamento per il cinque aprile 1614. Questo partito si era proposto l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per stabilire un qualche controllo o una qualche influenza sul parlamento. Secondo i suoi piani, il re doveva dimostrare una certe apertura verso i Comuni, dichiaran­dosi disposto a fare certe concessioni, «e la Camera, certamente, non sarebbe stata così taccagna da rifiutare i tributi richiesti » (41).

 

  Nello stesso tempo, i personaggi più influenti del partito, « ... descritti come curatori, si impegnarono a fare eleggere candidati amici per ottenere una maggioranza favorevole al governo » (42). Ma il progetto di addomesticare il parlamento fallì per l'ostinazione dei Comuni, che si rifiutarono di votare i fondi richiesti finchè non fosse stata soddisfatta la richiesta di riparazione dei torti lamen­tati, e per l'imperizia del partito e dello stesso re, che non seppero far fronte alle aspettative che avevano creato con le loro promes­se. Il parlamento fu sciolto dopo breve tempo senza aver approva­to alcuna legge o provvedimento. Alcuni dei suoi membri, quelli che si erano più distinti nel difendere le prerogative del parlamen­to, furono arrestati alla chiusura delle Camere e questa violazione della libertà di parola, ormai riconosciuta da tempo, creò un pericoloso precedente per la corona.

 

    I piani del re e dei suoi cortigiani fallirono perchè essi sotto­valutarono il potere del parlamento ", al contrario dei Tudor che, formalmente, lo considerarono sempre compartecipe della sovrani­tà dello stato. I Tudor erano coscienti che non avevano nulla da temere dal parlamento finchè lo controllavano attraverso la lea­dership che vi esercitavano ì loro ministri. Gli Stuart non si preoccuperanno mai di farvi sedere permanentemente i loro consiglieri più influenti ` per esercitare su di esso il potere di influenza necessario per farlo agire nel senso desiderato, pur riconoscendogli, nella forma, una certa autonomia decisionale. Ma, per farlo, gli Stuart avrebbero dovuto essere più realisti e meno arroganti. Il loro diletto di fondo - che li spingerà fino all'ottusità - era l'arroganza del potere. Essi si sentivano depositari di un potere che non veniva dal basso, dal popolo rappresentato dal parlamento, ma veniva dall'alto, da un'Entità che era al di sopra degli uomini: da Dio. Essi sentivano di essere re per grazia di Dio e non per volontà del popolo, collegandosi in questo con gli altri sovrani del continente europeo, dove « l'assolutismo trionfava qua­si ovunque » (45).

 

   La guerra civile si combatterà per stabilire quale di questi due principi era quello giusto. Il popolo prevarrà e affermerà - una volta per tutte - il principio secondo il quale, quando un re non gode la fiducia del popolo, questo ha il diritto-potere di deporlo e di mandarlo al patibolo. Questo principio non era del tutto nuovo nella storia inglese. Altre volte il parlamento aveva deposto dei sovrani, ma questa volta si spingerà oltre, mandandolo al patibolo.

 

« Quando Giacomo si lamentò con l'ambasciatore spagnolo, [non senza ragione], che i Comuni era diventati un corpo senza testa che "esprimeva i suoi pareri in modo disordinato" con nient'altro che "grida, schiamazzi e confusione", egli non si ren­deva conto che egli stesso ne era il responsabile. La Camera andava alla ricerca di una nuova leadership e in questa sua ricerca procedeva a tentoni. Se i Comuni avessero potuto lasciare i problemi di alta politica ad uomini in cui avevano fiducia, che fossero stati presenti sul posto per spiegare loro il pensiero reale, essi sarebbero stati, forse, meno propensi ad incamminarsi su questo terreno. Ma il ritorno del Consiglio privato alla sua vecchia composizione aristocratica, che era stata eliminata sotto i Tudor, aveva lasciato pochi consiglieri disponibili per occupare un seggio nella Camera bassa. Più di una metà dei membri dell'ultimo con­siglio di Elisabetta - in verità due terzi di quelli effettivamen­te in carica - erano borghesi che sedevano nella Camera dei Comuni; nel 1613, in un consiglio molto più ampio, il numero dei borghesi era molto più limitato e non si facevano grandi sforzi pr trovare un seggio in parlamento neanche a questi pochi. Nella prima sessione parlamentare del regno i consiglieri presenti erano soltanto due » (46). «Ne conseguì che l'opposizione assunse in tono più deciso ed agguerrito » (47).

 

     Il numero dei consiglieri aumentò nei parlamenti successivi, ma Giacomo «fu lento a percepire l'importanza»" e 1'utìlìtà di fare dei consiglieri il veicolo attraverso il quale stabilire il suo controllo sulla Camera bassa, cosa che, i Tudor seppero fare in modo egregio.

 

« Quasi senza essere notati i Consiglieri Privati cessarono d. esercitare la loro leadership sui Comuni. E altrettanto insosserva­to, senza un documento o una carta che potesse servire da pietre miliare, venne alla ribalta del potere nei Comuni un gruppo d. leaders, che non avevano alcun legame ufficiale col governo, che tra loro stessi non avevano vincoli comuni, tranne quello del!e ­opinioni e dei sentimenti che legavano come classe la piccola nobiltà di campagna. Questi uomini, senza prefiggerselo e ininten­zionalmente, ma col solo scopo di risolvere i problemi come veni­vano ponendosi, crearono una nuova leadership. Col sorgere di questa nuova leardership i Comuni [acquisteranno; il reale potere di iniziativa » (49).

 

   Questi uomini nuovi si resero interpreti del pensiero delle Camera che era a favore di una riforma della chiesa e contro la concezione assolutistica del potere dì Giacomo I e, con la loro infiammata oratoria, con la forza delle loro argomentazioni, basa­te su una ricerca storica imponente e una profonda conoscenza delle lotte parlamentari combattute nel passato, con la loro scien­za giuridica e la loro dedizione alla causa dei poteri acquisiti del parlamento, riuscirono a trascinarla contro un sovrano che, con la sua teoria del potere assoluto, intralciava lo sviluppo della classe di cui erano espressione massima: la borghesia. Giacomo aveva confusamente capito il ruolo che questi uomini svolgevano e in un primo momento cercò, dopo la chiusura delle Camere nel 1610, di conquistarli al campo realista. Il suo tentativo ebbe un parziale successo e nel parlamento del 1614 alcuni di essi, i  Nevill, Yelverton, Hyde, Crewe, Dudley e Digges, sposarono la causa della corona, ma questo (assieme agli altri accorgimenti di cui abbiamo parlato prima) non servì a vincere la determinazione della Camera a combattere la sua battaglia. Ai vecchi leaders,  passati al campo monarchico, se ne sostituirono dei nuovi.

 

   E « il repentino scioglimento del parlamento non fu sufficiente per lenire l'esasperazione di Giacomo. Quattro deputati che si erano distinti di per la loro foga oratoria, Wentworth, Horkins, Christopher Nevill e Sir Walter Chute, furono imprigionati nella Torre. A Sir Edwin Sandys e quattro altri deputati fu ordinato, nello stesso tempo, di  non allontanarsi da Londra senza un regolare permesso, mentre Sir John Gavile, Sir Roger Owen, Sir Edward Phaelips e Nicholas ni- Hyde, furono puniti licenziandoli » (50) dal loro impiego governativo.

 

Ma dove non erano servite le blandizie, le maniere forti si dimostrarono ancora più controproducenti. Il solco tra Giacomo e il parlamento divenne più profondo; e queste misure, che saranno ripetute nel parlamento del 1621, non eviteranno che questi uomini,

a cui se ne aggiungeranno altri, si mettano alla testa del parlamento per guidarlo nello scontro frontale con Carlo I.

 

 Il parlamento del 1614 era rimasto in vita solo due mesi. Esso    fu sciolto senza aver votato i mezzi finanziari per cui era stato convocato. Ma Giacomo era ormai deciso a fare a meno di esso e risolvere i problemi finanziari per altre vie. Nello stesso anno egli cercò di imporre una « benevolenza » che suscitò l'opposizione di tutti gli strati sociali a cui la si voleva imporre, compresi gli sceriffi. Essa venne dichiarata illegale in base allo statuto appro­vato nel regno di Riccardo III. Solo i sostenitori della corona, l'alto clero in testa, si autotassarono per aiutare le casse dello stato.

 

   Fino al 1621 Giacomo adottò una politica fiscale rigorosa, spremendo tutte le fonti ordinarie e straordinarie delle entrate; nello stesso tempo restrinse i cordoni della borsa per la spesa pubblica e il mantenimento della casa reale`. Sembrava che il tentativo di governare il paese senza convocare il parlamento fosse destinato al successo. Nel 1620 si era persino raggiunto il pareggio del bilancio. Ma tutto questo si era ottenuto con provve­dimenti (forti imposizioni, vendite di patenti di monopoli, di titoli, ecc.) che avevano suscitato un forte ed acuto malcontento nel popolo.

 

  Gli avvenimenti europei del 1620 costrinsero il re a convocare il parlamento che si riunì nel febbraio del 1621. La figlia di Giacomo, Elisabetta, aveva sposato il protestante Elettore del Palatinato, Federico, il quale nel 1619 era stato eletto alla dignità reale di Boemia, in sostituzione del deposto Ferdinando d'Asburgo. L'episodio si inquadrava nella Guerra dei Trent'anni (1618-1648), di cui esso era l'evento originatone, combattuta tra la potenza catto­lica del Sacro Romano Impero della Casa d'Asburgo e i principi protestanti della Germania, che godevano dell'appoggio della Francia, della Svezia, della Danimarca e dell'Inghilterra.

 

   Nel 1620 le forze imperiali e la lega cattolica sconfîssero Federico, riconquistando la Boemia, ed invasero il Palatinato. A queste notizie, il popolo inglese, che era sinceramente legato alla causa protestante, incominciò a premere affinchè si intervenisse a difendere con le armi l'integrità territoriale del regno del genero di Giacomo. Sotto questa spinta, Giacomo si decise a convocare il parlamento, il quale, messi da parte tutti i risentimenti contro il sovrano, votò - nella prima seduta - i mezzi necessari per intraprendere la guerra a fianco dei princìpi protestanti.

 

   Se Giacomo avesse dimostrato di avere fiducia nei Comuni, se avesse spiegato loro la sua politica e avesse chiesto il loro aiuto per portarla avanti, la storia degli anni successivi potrebbe essere stata differente » (52). Ma Giacomo era troppo geloso delle sue pre­rogative per farlo. « Delusi della politica estera, i Comuni rivolse­ro la loro attenzione alla politica interna » (53).

 

   Su proposta di Coke fu nominata una commissione per investi­gare sugli abusi lamentati. I primi ad essere investigati furono i monopoli ', dove maggiormente si annidava la corruzione e il malcostume. La Camera, su proposta della commissione, decise di mettere sotto accusa (impeachment) Sir Giles Mompesson e il suo socio Michell che, come monopolisti, erano stati accusati di tutta una serie di reati. A questo processo, in cui i Comuni svolsero il ruolo di pubblico accusatore ed i Lords quello di giudici, ne seguirono altri a carico di pubblici ufficiali che si erano macchiati del reato di corruzione. Dello stesso reato fu accusato il Lord Cancelliere Bacone che, trovato colpevole, fu condannato ad una pena detentiva, fissata dal re, al bando dei pubblici uffici e alla perdita del diritto dì sedere in parlamento.

   La riesumazione della politica dell'impeachment, a cui non si era fatto più ricorso dal 1450, non era altro che un ritorno all'antica lotta per stabilire la responsabilità dei ministri verso il parlamento. Fino a questo punto dei lavori, comunque, tra il re e il parlamento non ci furono contrasti. Essi, invece, scoppiarono quando, subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari in autunno, la Camera dei Comuni, su mozione presentata da Coke, si appresta­va a votare una risoluzione con la quale intendeva esprimere al re la sua sincera preoccupazione per la politica filo spagnola che egli portava avanti con il progettato matrimonio del figlio Carlo con l'Infanta di Spagna, la quale politica faceva il gioco del partito cattolico che era in combutta con la cattolica Spagna e col papato. Essi si spinsero fino al punto di suggerire che il principe sposasse una principessa protestante.

Avuto sentore di questa discussione, il re - con un messaggio allo Speaker - rispose con arroganza: « Abbiamo avuto notizia da più parti, con nostro sommo rammarico, che la nostra lontananza dal parlamento, dovuta ad indisposizione, ha fatto si che alcuni bollenti e popolari spiriti della Camera si sentissero incoraggiati a dibattere pubblicamente faccende che sono al di fuori della loro portata e delle loro capacità. Perciò vi comandiamo di rendere noto alla Camera, per conto nostro, che nessuno al suo interno deve presumere di intromettersi, d'ora in poi, negli affari del governo o negli affari dello stato... E mentre apprendiamo che essi hanno inviato un messaggio a Sir Edward Sandys  per conoscere il motivo del suo arresto, vi ordiniamo di riferire, a nostro nome, che egli non fu arrestato per atti compiuti in parlamento. Ma, per togliere loro ogni dubbio su questa faccenda, vi ordiniamo di riferire che, d'ora in poi, ci sentiamo liberi ed abilitati a punire qualsiasi comportamento non confacente tenuto in parlamento, sia durante le sue sedute che dopo, il che non intendiamo risparmiare ad alcun deputato che abbia tenuto un comportamento insolente verso di noi » (54).

 

   In risposta i Comuni approvarono una formale Protesta che fu inserita negli atti della Camera. In questa protesta essi afferma­rono, con fermezza e con un linguaggio inequivocabile, « che le libertà, le immunità, i privilegi e le giurisdizioni del parlamento sono antichi e indiscussi diritti naturali ed ereditari dei sudditi inglesi, e che gli affari di generale importanza e pressanti che riguardano il re, lo stato, la difesa del regno, la chiesa d'Inghil­terra, l'approvazione e l'applicazione delle leggi, la riparazione dei torti, sono materia di discussione e di dibattito proprio del parla­mento, e che nella trattazione di questi argomenti ogni membro di questa Camera ha, e di diritto dovrebbe avere, la libertà di parola per esporli, trattarli e discuterli e portarli a conclusione; che i Comuni riuniti in parlamento hanno un'eguale libertà di trattare quelle argomentazioni nell'ordine che più ritengono opportuno; e che ogni singolo membro della Camera gode dell'immunità daglii arresti, impeachment e molestie (tranne che per censura della stessa Camera) per tutto il lavoro svolto in parlamento; e che se a qualche deputato è mossa qualche accusa per quello che ha detto o fatto in parlamento egli va condotto davanti al re su parere e col consenso di tutti i Comuni riuniti in parlamento, prima che il re dia ascolto ad informatori confidenziali. Alla presenza dello   Speaker si ordina che questa protesta sia iscritta nel libro della Camera e vi rimanga come testimonianza » (57).

 

 La reazione di Giacomo fu violenta ed immediata. Si fece portare il registro degli atti parlamentari e strappò la Protesta con le proprie mani. Con un decreto alquanto prolisso, ribadiva i suoi poteri, compreso quello di convocare o sciogliere il  parlamento, chiuse le Camere e fece arrestare Coke, Phaelips, Selden, Pym e Mallory, « i bollenti e popolari spiriti della Carne­ra », di cui si era lamentato nel suo messaggio. Altri eminenti leaders dei Comuni furono mandati in un esilio dorato con un incarico governativo.

 

« Vale la pena notare che, in questa sessione, una parte della Camera alta si era associata ai Comuni nell'opposizione alla corte. Niente del genere si può rintracciare nei parlamenti precedenti, tranne, forse, nel parlamento della Riforma. In questa minoranza « vi erano alcuni nomi prestigiosi: Essex, Southampton, Warwick, Oxford, Say, Spenser. Sia che fossero mossi dal malgoverno o da i sudditi risentimenti personali, la loro opposizione deve essere considerata vanti che un segno evidente del cambiamento che stava avvenendo nella d'Inghil- nazione, dal quale nessuno strato sociale poteva rimanere comple­tamente immune » (58).

 

   Il tono usato dalla Camera e la sua puntigliosa quanto detta­gliata dichiarazione di onnicompetenza nella trattazione degli af­fari dello stato, su propria iniziativa e non per beneplacito del re,  che  indicavano chiaramente quale direzione avrebbe preso la lotta nel trattare il regno di Carlo I e degli altri Stuart che seguiranno dopo la restaurazione del 1660. Essa travalicherà i termini tradizionali per  investire le fondamenta del potere nello stato: dove risiedeva la sovranità, il potere supremo, nel parlamento o nella corona? Il parlamento lotterà per dimostrare che era un suo inalienabile diritto esercitarla; il re combatterà per conservarla alla corona.

 

  Nel presente il fallimento del progettato matrimonio di Carlo con l'Infanta di Spagna e un'inaspettata condiscendenza di Giaco­mo, portarono ad un avvicinamento delle posizioni e, nel parlamen­to del 1624, la Camera dei Comuni si dimostrò propensa a concedere i fondi necessari per riconquistare il Palatinato. Giacomo, da parte sua, acconsentì alla nomina di otto tesorieri di guerra, responsabili verso il parlamento, e si impegnò a consultarsi col parlamento prima di concludere una eventuale pace. In questo parlamento, i Comuni riaffermarono - attraverso un procedimento di accusa           contro il Lord tesoriere Middlesex - il loro diritto di mettere sotto         accusa, senza opposizione da parte di Giacomo, i ministri della corona e votarono alcuni statuti di una certa importanza, tra i quali spicca l'Atto contro i Monopoli. Alla morte di Giacomo, il 27

maggio 1625 il parlamento si sciolse, ma esso era in vacanza dal 29 maggio 1624, quando chiuse la sua prima sessione.

 

 
 
Indice
Prefazione
Capitoli
1) I progenitori del Parlamento
2) L'Inghilterra normanna
3) La nascita del Parlamento
4) Il Parlamento modello
5) I poteri del Parlamento
6) Supremazia del Parlamento
7)Parlamento strumento di governo
8) Il Parlamento contro Giacomo I
9) Il Parlamento contro Carlo I
10) Il Parlamento nella guerra civile
11) La supremazia del Parlamento
12) Verso la democrazia
 

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