fuori sacco L'uomo, le societˆ, le istituzioni Campana, una scuola diversa
contatto
 
   
Capitolo III

Capitolo III

 

LA NASCITA DEL PARLAMENTO

 

    La caratteristica fondamentale della storia inglese è che nella evoluzione delle istituzioni non c'è rottura tra passato e presente, ma solo trasformazione nella continuità. L'assemblea dei maggio­renti (Witenagemote) pre-feudale si trasforma nel feudale Gran Consiglio del regno, di cui fanno parte solo la classe dei nobili e l'alto clero, ed i cui poteri sono estremamente limitati e di natura fondamentalmente consultiva. A partire dal XIII secolo il Gran Consiglio incomincia la sua marcia sulla via di un lento, graduale - ma incessante - progredire verso forme di limitazioni del potere assoluto del sovrano.

 

  L'essenza stessa dell'evoluzione stori­ca del parlamento inglese sta nel « vedere come il governo assolu­to dell'undicesimo secolo, il cui potere era racchiuso nella persona del re, la cui volontà era legge, venne gradatamente trasforman­dosi nella democrazia dei nostri giorni, in cui il re è soltanto una figura rappresentativa ».

 

   Le tappe fondamentali di questa trasformazione, attraverso i secoli, abbracciano - schematizzando - cinque grandi periodi. 

 

   Il secondo, che arriva fino al termine della guerra civile delle due rose nel 1485, vede il parlamento impegnato nella progressiva conquista di poteri sempre più vasti ed è caratterizzato dalla formazione degli organi interni e dalla sua divisione in due Came­re, quella dei Lords e quella dei Comuni.

 

  Il terzo, che comprende tutta la dinastia dei Tudor (1485-1603), ha come tratto fondamentale la funzione di strumento della politi­ca governativa che il parlamento svolge ad opera e per conto dei sovrani di questa dinastia e in special modo di Enrico VIII. In questo periodo la Camera dei Comuni prende coscienza dei propri poteri.

 

  Il quarto, che abbraccia tutto il periodo della dinastia scozze­se degli Stuart (1603-1714), va diviso in due momenti. Il primo (1603-1688) vede il parlamento impegnato nella lotta contro la corona; lotta che termina col trionfo del parlamento che si affer­ma come potere sovrano. Nel secondo (1688-1714) si completa, sotto la monarchia costituzionale di Guglielmo d'Orange e di Ma­ria Stuart e poi dì Anna, l'ultima discendente diretta della casa Stuart, la grande struttura della costituzione inglese.

Il quinto, che va dal 1714 fino ai giorni nostri, è caratterizzato dalla conquista dell'ultimo potere rimasto alla corona: l'esecutivo;  dallo sviluppo e consolidamento del sistema dei partiti; dalla crescita democratica del parlamento, con le grandi masse che si affacciano sulla scena del potere, e vede la Camera deì Comuni (elettiva) impegnata a strappare alla Camera dei Lords (eredita­ria) i poteri fondamentali e ad affermarsi come l'unica vera depositaria della sovranità popolare.

 

  Ripercorre queste tappe, non solo ci consentirà di vedere le lotte - a volte anche cruente - che si son dovute affrontare per creare - nello spazio di secoli - gli organi del sistema di gover­no parlamentare, oggi patrimonio di quasi tutti gli stati del globo, ma anche e soprattutto di capire la logica o « l'istinto che... ha reso gli inglesi, e in particolar modo gli inglesi rozzi, capaci di dar vita ad istituzioni sane e durevoli, allo stesso modo come le api costruiscono gli alveari, senza subire la degradazione di ca­pire i principi in base ai quali intessono la rete, la quale – alla fine - viene intessuta meglio e più precisa di qualsiasi lavoro di arte cosciente ».

 

  La lotta tra nobiltà e corona incomincia a venire alla ribalta, in tutta la sua drammaticità, con il primo patto di una certa rilevanza costituzionale, o di limitazione del potere del sovrano: la Magna Charta. E' questo documento che segna la pietra miliare di tutte le rivendicazioni successive per una maggiore partecipazione nel governo del regno da parte dei nobili prima e dei borghesi poi.

 

 Se fino a Giovanni Senza Terra (1199-1216) la lotta tra corona e nobiltà si mantiene nei limiti di una normale dialettica tra due poteri ed è di natura quasi esclusivamente finanziaria, con questo sovrano essa incomincia a farsi più aspra e i due poteri si fronteggiano anche sul campo di battaglia: l'uno per affermare la propria supremazia, l'altra per limitare i poteri di un sovrano che tendeva a diventare dispotico, in dispregio di tutte le tradizioni feudali e dei diritti riconosciuti dai suoi predecessori. La questione finanziaria, anche se rimarrà la molla che farà scattare la rivolta, non è più l'unico motivo di malcontento: ad essa si mescola una serie di prevaricazioni che suscitano il risentimento di tutti gli strati sociali: dai nobili al clero, dalla piccola nobiltà ai comuni .

 

 La crisi tra Giovanni ed i suoi baroni raggiunge il suo punto di rottura nel 1214. In quell'anno Giovanni subì una grave sconfitta nella battaglia di Bouvine, in Francia, mentre tentava la ricon­quista della Normandia che aveva perduto nel 1204.

 

 I baroni approfittarono della momentanea debolezza del re per coalizzarsi e resistere alle nuove ed esose richieste di aiuti finanziari per continuare la guerra. In questa occasione la ribellione dei baroni non si limitò alla sola resistenza passiva, ma sottoposero al re anche una serie di richieste miranti a ristabilire gli antichi diritti feudali e al riconoscimento delle libertà concesse dai suoi prece­dessori. Queste rivendicazioni furono racchiuse in una Carta che aveva come modello la Coronation Charter (1100) di Enrico I, la quale, a sua volta, «pretendeva di riallacciarsi alle leggi di Edoardo, il confessore (4), rinnovando così la catena che congiunge le istituzioni dell'Inghilterra anglo-normanna a quelle dell'epoca anglo-sassone».

 

  Giovanni, che non era in grado di resistere ai baroni coalizza­ti, cercò di prender tempo, ma - alla fine - fu costretto a ri­conoscere e a firmare la Carta dei Baroni (Magna Charta) nel giugno del 1215. Ma l'anno successivo la rinnegò, dando così inizio ad una guerra civile che solo la sua morte precoce (avvenuta nello stesso anno) evitò che si concludesse con il passaggio della corona inglese sulla testa del futuro re di Francia, a cui i baroni ribelli l'avevano offerta e per la quale egli stava già combattendo sul suolo inglese.

 

    La morte del re rivoluzionò le posizioni: i baroni ribelli si strinsero attorno ad Enrico III, il piccolo figlio di Gio­vanni, per cacciare dal suolo inglese l'esercito francese che essi stessi avevano chiamato.

 

  La Magna Charta stabiliva, come motivo di fondo, il principio che il re non era legibus solutus, ma era vincolato non solo all'osservanza delle leggi del regno, ma anche delle tradizioni. Un concetto che più tardi Bracton, l'illuminato giudice di Enrico III, sintetizzerà nella formula: « Rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege » (6). Nel contratto che si stabiliva tra le due parti, il re assumeva la figura del sovrano costituzionale (7) e la nobiltà rinunciava, rinuncia che sarà poi definitiva, alla riaffer­mazione del particolarismo feudale. Nessuno voleva il ritorno dell'anarchia conosciuta sotto il regno di Stephen, anzi, tutti riconoscevano la necessità di un potere centrale abbastanza forte, ma non arbitrario, non dispotico, non assoluto.

 

   La Charta contiene - oltre ad una parte di natura contigente riguardante la regolamentazione dei rapporti feudali - quattro temi di fondo che saranno, poi, una costante nella storia dello sviluppo delle istituzioni del Paese. Questi temi riguardano:

 

  1) le libertà individuali: «Nessun uomo libero potrà essere arrestato, imprigionato, privato dei suoi beni, usanze e libertà, nè messo fuori dalla legge, esiliato o molestato in alcun modo, e noi non metteremo nè faremo mettare la mano su di lui se non in forza di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del Paese» (art. 39).

 

  Questa è la formulazione più ampia dei diritti individuali mai sanciti da un documento di rilevanza costituzionale della storia inglese. Queste libertà saranno richiamate - citando la Magna Charta - dalla Petizione dei Diritti del 1628. Bisogna, però, precisare che queste libertà individuali non erano patrimonio di tutti. Sebbene la Charta, all'art. 60, precisava che tutte le libertà concesse dal re ai suoi vassalli dovevano essere garantite e con­cesse agli uomini liberi dei singoli feudi', in realtà dal loro godimento rimaneva esclusa la stragrande maggioranza della po­polazione, composta da contadini e servi della gleba.

 

   2) Il controllo sulla tassazione. Era tradizione feudale che il vassallo fornisse al re, qualora ne avesse bisogno per difendere il regno da nemici esterni o per combattere qualche barone ribelle, oltre agli aiuti di cui diremo più avanti, una prestazione militare

dalla durata di quaranta giorni all'anno. Questo dovere, come abbiamo visto, si era trasformato in un diritto di scutaggio che - per il fatto stesso di essere di natura finanziaria - non veniva riscosso soltanto nei casi previsti dalla consuetudine feudale, ma molto spesso veniva riscosso anche in periodi di pace.

 

    Giovanni fu il primo a fare ricorso - nel 1.207 col consenso del Gran Consiglio - a questo tipo di tassazione che era al di fuori della tradizione feudale e che colpiva, sui beni mobili, non soltanto coloro i quali erano tenuti alla soggezione feudale, ma tutti i

proprietari diretti (10).

 

   I baroni erano disposti a tollerare questa nuova imposizione fintantochè essa rimaneva saltuaria; ragionevole e fosse approvata da loro stessi. Ma le costanti necessità belliche del re e le accresciute esigenze dell'amministrazione del regno, non solo fece­ro sentire Giovanni autorizzato « ad imporla ogni anno » ", ma fecero anche salire costantemente il suo saggio che, non tenendo conto dei precedenti, veniva fissato unilateralmente dal re, senza convocare il Gran Consiglio.

 

    Per la campagna di Francia del 1214, terminata col disastro di Bouvine, Giovanni impose un diritto di scutaggio di addirittura tre marks.

 

   La Magna Charta voleva porre rimedio a questi abusi e fissava due principi fondamentali. Il primo sanciva che nel regno non sarebbero stati imposti nè contribuzioni (diritto di scutaggio), nè aiuti senza l'approvazione del Comune Consiglio del Regno, eccetto per i tre aiuti previsti dalla tradizione feudale (art. 12). Il secondo stabiliva che l'ammontare del diritto di scutaggio doveva essere fissato non unilateralmente dal re, ma dal Gran Consiglio del Regno (art. 14).

 

  3) Il controllo sull'attività del governo. L'art. 61, una delle clausole finali della Magna Charta, imponeva a Giovanni di con­cedere ad un Comitato rivoluzionario di venticinque baroni, il diritto - qualora egli avesse rotto i termini del patto - «di sequestrarlo e ridurlo alla miseria in tutti i modi, cioè cori la requisizione dei suoi castelli, delle terre e di ogni altro possedimento in qualsiasi altro modo possibile ».

 

« Questo diritto di resistenza, o meglio di ribellione, che il re accettava, corrispondeva alla facoltà che ovunque i signori locali  si riservavano di combattere in certi casi contro il capo della loro confederazione ed era una conseguenza dell'ordinamento feudale :n base al quale ogni barone aveva i mezzi materiali di resistere al sovrano; va da sè che le forze di molti baroni uniti erano su­periori a quelle del re» (12).

 

Anche se l'art. 1 della Charta stabiliva che i diritti in essa sanciti venivano concessi dal sovrano « per proprio conto e per conto dei propri discententi, per sempre », i baroni non si sentiro­ro mai sicuri della sua osservanza. A partire da Enrico III, figlio e successore di Giovanni, tutti i sovrani - fino al secolo XV - saranno chiamati a riconfermarla. Essa fu ripubblicata nel 1216 e nel 1217, con sostanziali modifiche rispetto all'originale. « Quest'ul­::ma edizione fu poi riconfermata, con lievi modifiche, da Enrico III nel 1225, quando fu dichiarato maggiorenne, e questa rimase la Charta ufficiale dei regni successivi » (13)

 

 Da quest'ultima e definitiva stesura sparivano - tra altre proposizioni di minore rilievo - gli art. 12 e 61, mentre l'art. 14 venne ad avere una nuova formulazione che riconduceva il pre­lievo del diritto di scutaggio a quello in uso sotto il regno di Enrico II. Gli art. 12 e 61 venivano omessi perchè essi ormai avevano perso il significato rivoluzionario che avevano alla data della loro formulazione.

 

 Il sovrano feudale in Inghilterra aveva sempre fatto ricorso alla richiesta di contributi finanziari per far fronte alle necessità del regno in tempo di guerra. Ed era consue­tudine che essi venissero accordati, purchè ragionevoli e non molto frequenti.

 

   La loro regolamentazione all'art. 12 della Charta stava a significare che Giovanni aveva travalicato i limiti della consuetu­dine, imponendo, in tempo di pace, contributi irragionevoli, fre­quenti e senza la preventiva approvazione del Gran Consiglio, una prassi che egli stesso aveva istituito nel 1207.

 

Con Enrico III si era ritornati al rispetto della tradizione che prevedeva soltanto il prelievo del diritto di scutaggio, il cui rateo era prefissato, e quindi l'art. 12 non aveva più motivo di essere. Inoltre, la certez­za del rateo, assicurata dalla nuova stesura dell'art. 14, rendeva superflua l'originaria stesura di questo articolo. « Accettando di ritornare al rateo prefissato di Enrico II, i baroni, nel 1217, sacri­ficarono deliberatamente quel diritto di controllo sulla finanza nazionale che essi avrebbero potuto acquisire nel 1215. Mai, in vero, essi dimostrarono di capire la vitale natura della posta costituzionale in gioco.

 

   L'importanza del Consiglio Comune, era qualcosa che andava al di là della loro ristretta visione. Comun­que, non si dovrebbe dimenticare che la sostanza [degli art. 12 e 14] della Charta di Giovanni [sebbene il primo fosse stato omesso e il secondo ristrutturato nelle edizioni della Charta di Enrico III], nella prassi venivano virtualmente osservati dalla corona e veni­vano considerati in vigore dai baroni. Da questo momento in poi il Consiglio Comune fu quasi invariabilmente consultato dalla corona prima di imporre queste contribuzioni... I baroni del 1255... consi­deravano ancora in vigore gli articoli 12 e 14 della Charta di Giovanni » (14). Questi articoli ritorneranno in vita ufficialmente nella loro originaria stesura, col nome di Statuto de Tallagio non Conce­dendo - di cui parleremo più avanti - nel 1297, quando un nuovo sovrano - Edoardo I - tenterà di imporre contributi nè ragione­voli, nè infrequenti e senza ìl consenso del Gran Consiglio.

 

   Lo stesso avvenne per l'art. 61. Era una tacita intesa, nel rapporto feudale, tra signore e vassallo, che quest'ultimo aveva il diritto di ribellarsi se ìl primo tentava dì violare o in effetti violava i termini del patto che li legava l'uno all'altro. E Giovanni più volte aveva violato i termini di quel patto. L'art. 61 della Charta riconosceva esplicitamente - e per iscritto - questa intesa, ne estendeva il diritto a tutta la nazione e ne faceva garante il Comitato dei venticinque baroni.

 

 Quest'articolo, tutta­via, aveva un senso nel 1215, quando esso era diretto contro un sovrano forte ed infido come Giovanni, e difatti i baroni se ne avvalsero nel 1216, quando il re tentò di revocare la Charta. Ma con un sovrano ancora bambino, affidato alla tutela degli stessi baroni, che governavano in suo nome, esso aveva perso tutta la sua carica rivoluzionaria e perciò fu omesso dalle successive stesure.

 

   Il suo significato, tuttavia, rimarrà sempre presente nello spirito e nella mente del popolo inglese che se ne avvarrà ogni qualvolta un sovrano tenterà di calpestare i diritti scritti e non scritti, o tenderà a diventare dispotico ed assoluto. Lo farà nel 1264 contro lo stesso Enrico III, che sarà fatto prigioniero dai baroni ribelli; lo farà nel 1327, quando deporrà Edoardo II, sovra­no imbelle e dispostico; lo farà, ancora, nel 1399, quando deporrà Riccardo II, sovrano dispotico ed assoluto; lo farà nel 1649, quan­do deporrà e giustizierà Carlo I che tentò di calpestare tutti i diritti riconosciuti del parlamento per introdurre il concetto con­tinentale di monarca assoluto che governa per grazia di Dio e non per volontà della nazione; infine, lo farà nel 1688 quando deporrà il cattolico Giacomo II e offrirà la corona al protestante Guglielmo d'Orange.

 

   « La Magna Charta chiude un'epoca nella storia costituzionale inglese e ne introduce un'altra. La monarchia assoluta, incontrol­lata, dei periodi precedenti cessa di esistere, e incomincia la formazione della monarchia costituzionale. Naturalmente, per un lungo periodo il cambiamento fu leggerissimo e il progresso lentis­simo, ma il principio su cui, nel corso del tempo, si doveva basare la monarchia costituzionale, era stato posto ed esso era destinato a non essere mai più dimenticato, nè a perdere la sua fondamenta­le importanza nelle epoche successive » (15).

    La minore età di Enrico III (1216-1272) diede all'Inghilterra - per un breve periodo - la possibilità di essere governata nello spirito dei principi fissati dalla Charta. Sotto la saggia guida di Guglielmo Marshal e Uberto de Burgh, il Paese fece, fino al 1232, esperienza di un nuovo metodo di governo: il re non governa da solo, ma con l'ausilio e il consenso dei baroni, alcuni dei quali sono investiti dei più alti Uffici dell'amministrazione statale. La minore età del re consente a quest'ultimi di acquisire una certa indipendenza dalla corona. Ed è proprio per garantire la conti­nuità di questa esperienza che sotto Enrico III si combatteranno le più aspre battaglie costituzionali.

 

   La rottura del nuovo equilibrio, creatosi nel 1216, avviene nel 1232, quando il re licenzia i ministri che hanno governato la nazione durante la sua minore età, abolisce la carica di justiciar e riprende il potere nelle sue mani, circondandosi di una nuova classe dirigente straniera, tutta composta da « Poitevins », segua­ci dell'arcivescovo Peter de Roches, « cui egli largisce generosa­mente potere e ricchezza » `.

 

   Da questo momento il re governa lo stato in modo personale ed arbitrario, senza tenere in alcun conto il Consiglio del Regno, che viene convocato solo quando egli ha bisogno di sussidi per combattere sul continente per riconquistare i possedimenti persi da suo padre, ma senza successo. A questo si aggiungeva la politica rapace dei legati pontifici che amministra­vano la Chiesa d'Inghilterra con uguale vantaggio per la corona e il papato, a cui erano dovute le decime.

 

  Gli eventi del 1232 riportarono bruscamente in auge l'antica e tradizionale concezione dello stato patrimoniale che veniva ammi­nistrato secondo i criteri di una proprietà privata. In questo, Enrico III non faceva altro che riallacciarsi alla tradizione della casa degli Angiò. « La sua politica, in breve, era quella... di governare il Paese attraverso gli ufficiali di corte »(18) che erano gli esecutori privati della sua volontà `. Tutto ciò urtava contro l'esperienza degli ultimi anni che aveva fatto nascere, de facto, una distinzione tra funzione pubblica dello stato e prerogative private del sovrano.

 

   Le crisi che seguiranno avranno come motivo di fondo proprio questo punto. Le richieste del 1244 e lo Schema dei Baroni del 1258 nasceranno per introdurre e garantire questa distinzione.

 

   In sostanza, i baroni vogliono introdurre, anche senza averne piena coscienza, perchè era un concetto troppo astratto per la men­talità dell'epoca, quella che oggi chiamiamo la funzione impersona­le dello stato (20). « Essi speravano di rendere i grandi ufficiali di sta­to, in particolare il justiciar e il cancelliere, dipendenti dell'assemblea dei magnati, piuttosto che semplicemente dalla volontà del re» (21), mentre questi si batteva per mantenere il vecchio e tradi­zionale concetto di stato personale, allora comune a tutte le nazioni europee.

   Per un lungo periodo nessuna delle due concezioni riuscirà a prevalere: esse coesisteranno una accanto all'altra. Tutto ciò crea un profondo malcontento che verrà espresso nelle rare volte in cui il re sarà costretto a convocare il Consiglio del Regno. Nel 1244, il Consiglio - alla richiesta del re di un contributo per continuare la sua guerra di Guascogna - risponde nominando « un Comitato di dodici baroni per prendere in esame la richiesta.

 

 “Le proposte dei baroni sono significative; essi dichiarono che, sebbene la Magna Charta fosse stata spesso riconfermata, essa era rimasta sempre inapplicata nella sostanza, perciò essi chiedevano che ne fosse ripubblicata una aggiornata; inoltre chiesero che i grandi ufficiali del regno, quali il justiciar e il cancelliere, fossero scelti tra i loro ranghi, e - infine - chiesero l'istituzione di un comitato di quattro membri - di loro nomina - che affiancasse il re nel governo del regno, vigilasse sull'applicazione della Charta e ri­muovesse tutti gli abusi dell'amministrazione»`, Queste proposte non trovarono un'attuazione concreta « perchè il re si rifiutò di accettarle » (23), ma esse saranno il seme che germoglierà e porterà i suoi frutti nella crisi del 1258 (24), quando il re sarà costretto a concedere le Provvisioni di Oxford.

 

   Le origini immediate ed occasionali di questa nuova crisi sono, ancora una volta, di natura finanziaria, ma quelle remote e so­stanziali vanno ricercate nel malgoverno, negli abusi, nella politica predatoria dei legati pontifici, nel favoritismo per gli odiati sa­voiardi e « Poitevins » (25) e, infine, ma non ultimo, nel dispregio in cui veniva tenuta la classe dirigente di origine anglo-normanna.

 

   Nel 1254, Enrico aveva accettato - per il figlio secondogenito Edmondo - la corona di Sicilia, offertagli da papa Innocenzo IV. Ma la corona non era vacante. Essa doveva essere tolta, per conquista, agli eredi di Federico II e per farlo c'era bisogno di un esercito e di grandi mezzi finanziari. « La prospettiva di dover conquistare un popolo ostile era scoraggiante » per i baroni; inoltre, essi « non [vi scorgevano] alcun vantaggio sostanziale per gli interessi inglesi, anzi al contrario, una fonte di intollerabili esazioni » (27). In effetti, l'accordo prevedeva che la Sicilia doveva essere tolta agli eredi di Federico II a spese dell'Inghilterra, ma con truppe raccolte dal papa.

 

    La rabbia dei baroni scoppia nel 1258, quando il re convoca il Consiglio, ormai chiamato parlamento, per chiedergli i mezzi ne­cessari per condurre l'impresa di Sicilia. Essi, minacciando un'a­perta rivolta, riescono a farlo desistere dai suoi progetti dinastici e lo costringono a firmare un accordo per una riforma generale dello stato. Con questo documento il re accettava di riformare il governo e l'amministrazione del regno secondo uno schema che doveva essere elaborato da una commissione di 24 baroni, nomina­ti congiuntamente dal re e dal parlamento. La riforma doveva avvenire in due tempi. Nel primo si doveva riformare il governo centrale, nel secondo la riforma doveva essere portata all'interno dei feudi.

 

   Lo schema di riforma del governo centrale, conosciuto come le Provvisioni di Oxford, stabiliva che il regno doveva essere gover­nato dal re con l'ausilio di un Consiglio di quindici membri « mo­minato congiuntamente dal re e dai baroni. A questo Consiglio veniva affidato un ampio mandato: doveva assistere e consigliare il re su ogni aspetto della politica governativa ed era responsabile del perseguimento di tutti i possibili abusi di potere. Per esercita­re un controllo più efficace sul suo operato o, se necessario, per stimolarlo, il consiglio doveva incontrarsi, tre volte all'anno, con un Comitato di dodici baroni.

 

   Anche il parlamento doveva riunirsi tre volte all'anno Gli Uffici centrali dell'amministrazione dello stato dovevano essere resi indipendenti dalla corona ed i loro responsabili dovevano fornire un rendiconto al Consiglio. Il resu­scitato Ufficio di justiciar doveva assicurare un controllo perma­nente sull'operato del re... Il Cancelliere non aveva il potere di emettere decreti, tranne che per il normale lavoro di routine, senza il consenso del Consiglio. Egli aveva il compito di badare che tutte le entrate fossero versate al tesoro e non dirottate altrove. Nel governo locale fu deciso che gli sceriffi dovevano essere proprietari terrieri della contea di cui ricevevano l'incarico e dovevano rimanere in carica per un solo anno... Infine, un Comitato di ventiquattro baroni doveva prendere in esame la questione del sussidio straordinario » (28) richiesto dal re.

 

   «Non appena il parlamento di Oxford fu sciolto, i baroni misero in esecuzione il loro programma... per tutto il 1258 e per tutto l'anno successivo, il governo fu interamente nella mani dell'elettivo Consiglio reale dei Quindici » (29). I parlamenti furono tenuti tre volte all'anno, secondo quanto previsto dalle Provvesio­ni. Fu approvata tutta una serie di atti legislativi ed amministra­tivi, con l'autorità del Consiglio, che rese esecutivi i provvedimenti previsti per la riforma del governo centrale. In tutto questo periodo, poteva dirsi realizzata, mutatis mutandis, la formula dei governi democratici moderni: il re regna, ma non governa.

 

Le Provvisioni ebbero vita breve a causa della discordia che subito serpeggiò nelle file dei baroni. La rottura del fronte barona­le avvenne per un motivo di fondo: Simone de Montfort, tenen­do fede all'accordo primitivo, voleva spingere ed estendere le conquiste sancite dalle Provvisioni di Oxford anche alla piccola nobiltà e agli uomini liberi all'interno dei feudi, mentre una parte dei baroni, che si era battuta per conquistare per se stessa certi diritti e certe libertà nei confronti del sovrano, era naturalmente spaventata dall'idea che questi stessi diritti e queste stesse libertà potessero essere concesse all'interno dei propri feudi. In altri termini, le libertà conquistate dai baroni con la Magna Charta e con le Provvvisioni di Oxford erano libertà ad esclusivo beneficio della sola classe dirigente e ne erano escluse tutte le classi subalterne. All'interno dei feudi, la piccola nobiltà e la nascente borghesia rimanevano sottoposte alle antiche vessazioni.

La reticenza dei baroni ad attuare l'intero programma di riforma spinse i Baccellieri d'Inghilterra ad inoltrare una formale protesta al principe Edoardo e al conte di Gloucester, l'oppositore principale di de Montfort. « I baccellieri probabilmente erano i cavalieri ed i proprietari minori delle grandi casate. Essi rappre­sentavano un'opinione democratica... Essi affermavano che il re aveva fatto tutto ciò che i baroni lo avevano costretto a fare, mentre i baroni non avevano fatto nulla di tutto ciò che avevano promesso per il bene del Paese, ma avevano pensato solo al loro bene » (30).

 

   Nel 1259 Simone de Montfort, con l'aiuto di Edoardo, riuscì a far approvare dal parlamento uno schema dì riforma del governo locale, conosciuto come le Provvisioni di Westminster. Con questa riforma i baroni si impegnavano « a garantire ai propri dipendenti tutti i benefici che il sovrano aveva concesso e garantito ai propri vassalli»(31). Ma queste Provvisioni non furono mai attuati per l'ostilità aperta di alcuni grandi baroni. «A questi magnati man­cava la grandezza di Simone de Montfort e lo spirito pubblico necessario per portare avanti delle riforme che richiedevano sa­
non soltanto agli altri, ma anche a se stessi. [Simone ed i sostenitori avevano dalla loro le migliori tradizioni della


nazione e la prospettiva di un futuro migliore: questo è dimostrato
dall'appoggio che Simone ricevette dalla piccola nobiltà e dai comuni che egli convocò, stabilendo un importante precedente istituzionale, ai parlamenti del 1264 e del 1265 » (32). Della rottura del fronte baronale ne approfittò il re per non tenere fede alla sua primitiva accettazione delle Provvisioni di Oxford. Il  principe Edoardo giustificò questo rifiuto col fatto che mentre il re aveva mantenuto fede ai suoi impegni, non altrettanto
avevano fatto i baroni che, in gran parte, si erano rifiutati di
applicare le Provvisioni di Westminster all'interno dei propri feudi­, facendo fallire tutto lo schema di riforma dello stato prefigura­to nel 1258, all'attuazione del quale egli aveva prestato giuramen­to (33).

 

   Nel 1261, il papa sollevò il re dall'obbligo dell'osservanza del giuramento e tra i baroni e il sovrano si stabilisce uno stato di guerra latente che andrà avanti per un triennio, quando - infine - le parti decidono di sottomettere la questione all'arbitrato del re di Francia, Luigi IX, il quale non riconobbe alcun fondamento giuridico alle Provvisioni di Oxford e sentenziò che Enrico era tenuto solo all'osservanza della Magna Charta.

 

 Questo fece scop­piare le ostilità. Il re e il principe Edoardo furono fatti prigionieri da de Montfort ed i suoi seguaci nel 1264 (battaglia di Lewes). Nello stesso anno Simone convoca - a nome del re - un parla­mento a cui invita anche quattro cavalieri di ogni contea.

Della convocazione dei cavalieri al Consiglio del regno si erano avuti due precedenti nel passato. Il primo, sotto Giovanni, nel 1213, quando questo sovrano li convocò « ad loquendum nobi­scum de negotiis regni nostri » (34) (per discutere con noi sugli affari del nostro regno) e il secondo, molto più importante, nel 1254, quando - in assenza del re che combatteva in Guascogna « ed aveva una grande necessità di denaro - i reggenti, sua moglie e suo fratello, convocarono il Gran Consiglio a Westminster: al quale ogni sceriffo doveva mandare »  due cavalieri della propria contea.

 

   Il decreto di convocazione disponeva, inoltre, che i due cavalieri « dovevano essere eletti dall'assemblea della contea in rappresentanza di tutti e di ciascuno... per decidere assieme agli altri cavalieri delle altre contee, che noi abbiamo convocato per lo stesso giorno, quale aiuto [finanziario] essi possono concederci in questo momento di grande necessità » (36). In questa occasione « i rappresentanti delle contee, i rappresentanti eletti delle contee, sono convocati non semplicemente per stabilire, ma per concedere un sussidio; non si tratta più di contrattare con ogni contea separatamente; devono riunirsi tutti insieme e insieme devono provvedere. Era un gran passo avanti » (37) sulla via della formazio­ne del parlamento rappresentativo di tutte le classi speciali.

 

   Nel 1265, Simone de Montfort convoca un altro parlamento, al quale chiama anche due cittadini di ogni borgo per sedere insieme «ai pari, ai prelati» ed ai cavalieri. «Questo fu l'inizio dei Comuni, culla della democrazia moderna » (38). Quest'ultima affer­mazione va corretta nel senso che il parlamento convocato da de Montfort «fu un'assemblea rivoluzionaria, alla quale furono con­vocati solo quei baroni che erano del partito di Simone, ma costituì un precedente per la convocazione dei "borghesi" che fu poi ripreso dai parlamenti più regolari di Edoardo I.

 

 Il parlamento inglese non fu creato da un individuo singolo, nè da Simone nè da Edoardo. Nessuno lo costruì; esso nacque e si sviluppò. Fu il risultato naturale, attraverso il corso dei secoli, della saggezza e dell'equilibrio del popolo inglese, che ha sempre preferito in genere i comitati ai dittatori, le elezioni alle lotte di strada, e le botteghe delle chiacchiere (39) ai tribunali rivoluzionari.

 

  Il parlamento non fu creato da un momento all'altro, allo scopo di rendere permanente una rivoluzione in cui una delle due forze rivali si eresse vittoriosa e l'altra cadde vinta. Esso maturò per gradi, come strumento adatto a smussare gli elementi contra­stanti e a concordare l'azione comune fra i poteri che si tenevano nel debito conto a vicenda: il re, la Chiesa, i baroni e alcuni strati popolari, come i borghesi ed i cavalieri.

 

  Nessuno aveva la minima considerazione per i servi della gleba che non facevano parte del Parlamento. Poichè sapeva che il parlamento gli era ostile, il "lavoro" appena cominciò ad acquisi­re una certa coscienza di sè preferì l'azione diretta, sul tipo della sollevazione del 1381.

 

   Ma lasciati da parte i servi della gleba, il parlamento rappre­senta un pacifico equilibrio di poteri. Il popolo inglese si è sempre distinto per lo spirito "collegiale", per l'aspirazione a sedere attorno a un tavolo e a discutere finchè si sia raggiunto un accordo o un compromesso.

 

Questo tipico carattere nazionale è la vera origine del Parla­mento » (40).

La battaglia di Lewes aveva reso Simone padrone dell'Inghil­terra. Il re e l'erede al trono erano in sua mano; il governo era sotto il suo diretto controllo; la città di Londra lo « accolse con grida di gioia e col suono delle campane »(41). Un uomo con un'am­bizione diversa avrebbe potuto dare un diverso corso agli even­ti, ma l'unica preoccupazione di de Montfort era quella di rendere effettive e durature nel tempo le riforme del 1258-59, anche se nella struttura subivano delle modificazioni. « La Commissione dei ventiquattro fu sostituita da un Triunvirato. Il Consiglio reale era composto da nove membri scelti dal Triunvirato; ma chi governa­va erano i Nove, come i Quindici precedenti... e poichè le decisioni prese ad Oxford e Westminster furono riconfermate, [il parlamen­to] doveva essere convocato secondo le formalità previste da quelle decisioni » (42).

 

   Quest'assetto, tuttavia, anche se accettato dal re, era una soluzione rivoluzionaria che poteva diventare definitiva solo se la vittoria di Simone e del suo partito fosse stata definitiva. Ma egli fu sconfitto e ucciso nella battaglia di Evesham, nell'agosto del 1265, da una nuova coalizione capeggiata dal principe Edoardo.

 

L'esperimento costituzionale dei baroni era, così, terminato e la corona ritornava ad essere l'unica detentrice del potere nello stato.

 

 

 

 

 
 
Indice
Prefazione
Capitoli
1) I progenitori del Parlamento
2) L'Inghilterra normanna
3) La nascita del Parlamento
4) Il Parlamento modello
5) I poteri del Parlamento
6) Supremazia del Parlamento
7)Parlamento strumento di governo
8) Il Parlamento contro Giacomo I
9) Il Parlamento contro Carlo I
10) Il Parlamento nella guerra civile
11) La supremazia del Parlamento
12) Verso la democrazia
 

Nessuna parte di questi lavori può essere riprodotta in nessun modo o forma senza il permesso dell' Autore.
Contattando l'Autore, i manuali di storia potranno essere disponibili per farne testi per le scuole.

   
 

Franco Felicetti, Storia - 2023 © All rights reserved

credits