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CAPITOLO II

CAPITOLO II

 

L'INGHILTERRA NORMANNA

 

« Perchè gli inglesi riuscirono dove nessun popolo transalpino contemporaneo si dimostrò all'altezza del compito »? Le ragioni furono almeno quattro, oltre naturalmente a quelle di natura fisico-geografica già citate nel precedente capitolo, e tutte legate alla particolare esperienza storica di quel popolo.

 

 Nel 1066 Guglielmo II di Normandia, vassallo del re di Fran­cia, diventa - per diritto di conquista - signore e sovrana del regno d'Inghilterra., I signori sassoni vengono spodestati e le loro terre vengono distribuite tra i seguaci del Conquistatore. Il popolo minuto continua a lavorare la terra quasi a livello di schiavo. Le istituzioni sassoni vengono abolite e vengono introdotte quelle feudali continentali. Il Witenagemote viene sostituito con un con­siglio del regno. La continuità dello Stato viene assicurata dalla struttura amministrativa degli anglo-sassoni che viene lasciata sopravvivere (1) e dal diritto sassone che i Normanni adottano.

 

  In quest'ultimo campo i primi normanni non introducono nulla e le corti di giustizia restano la hundred moot e la shire moot, che muta soltanto di nome e diviene la County court (corte di con­tea). Essi a più riprese affermano che intendono amministrare il

regno in base alla Legge di Edoardo il Confessore (2), che a sua volta l'aveva ereditata da Canuto, il re danese che governò l'In­ghilterra dal 1016 al 1035 e che diede agli inglesi la prima Carta delle Libertà.

 

   Per incontrare un sovrano normanno che abbia iniziato una politica precisa nel campo della giustizia, che fosse il risultato di un disegno organico, bisogna aspettare fino ad Enrico II, che - con le Assise di Clarendon del 1166 - diede inizio alla razionalizzazione della giustizia e alla codificazione del diritto.

  

   Gli istituti feudali che i normanni introducono nell'isola subi­scono profonde modificazioni che danno loro un aspetto tutt'affatto diverso da quelli continentali e fanno dell'Inghilterra il primo stato nazionale moderno nell'Europa medievale(3). L'evoluzione storica del parlamento inglese non si può capire se non si tengono presen­ti queste differenziazioni strutturali che l'hanno resa possibile. Esse sono: 1) il sistema feudale; 2) lo stato unitario centralizzato; 3) il carattere della monarchia; 4) il sistema della Common Law (diritto comune).

 

   Il feudalesimo era un'organizzazione della società basata sul possesso della terra (economia agricola, curtense). La terra era posseduta in feudo. Il re, per ricompensare i suoi uomini, asse­gnava loro delle terre e questi, in cambio, si impegnavano a rendergli alcuni servigi ed a fornigli certi sussidi'. E « poichè... la cessione di diritti sovrani è considerata un negozio di diritto civile, i cessionari, vale a dire i vassalli e fra essi soprattutto i grandi feudatari, si ritengono in diritto di sub-concedere, o, meglio, di cedere a loro volta, parte dei diritti così acquistati dal re » (5), alla piccola nobiltà, con la quale stabilivano lo stesso tipo di rapporto che essi avevano col re, loro signore feudale. Tra il re e la piccola nobiltà non intercorreva alcun rapporto, in quanto la lealtà di quest'ultima non andava al re che era il legittimo ed unico proprietario delle terre (stato patrimoniale) in godimento, ma andava al signore intermedio (il feudatario) che  l’aveva inve­stita del beneficio e a cui aveva giurato fedeltà' (6). Questo aveva fatto sorgere una struttura piramidale della società, di cui il vertice (il re) rappresentava soltanto il momento culminante, ma non aveva alcuna possibilità di disporne per perseguire un disegno politico generale.

 

   Al di fuori dei servigi e dei sussidi, il re non aveva nulla a pretendere dai suoi nobili. Essi erano diventati signori quasi indipendenti (7). Nel proprio feudo amministravano l'alta e bassa giustizia e molto spesso formavano eserciti personali con i quali muovevano guerra al proprio re.

 

  In Inghilterra le cose stavano diversamente. «Un aspetto del feudalesimo inglese (diverso cioè dal feudalesimo tedesco e fran­cese) che va sottolineato è il divieto fatto dalla legge feudale inglese ai vassalli di investire a loro volta altri delle terre ricevute dal re o da un altro grande personaggio; i vassalli dipendevano quindi per la maggior parte direttamente dal re, e quest'ultimo poteva esercitare su di essi un controllo assai più stretto di quanto fosse possibile, ad esempio, in Germania » (8).

 

   Inoltre, sin dai tempi di Guglielmo, che conosceva molto bene i difetti del sistema continenale, in quanto egli stesso era un vassallo difficile, si era stabilito il principio che il giuramento di fedeltà della piccola nobiltà non andava fatto al barone o signore che l'aveva investita del beneficio, ma andava fatto direttamente al re (9).

 

Il sistema feudale fu un fattore disgregatore e non unificante dell'autorità centrale. Il signore feudale, nell'ambito del suo feudo, aveva acquisito la massima autonomia politica, amministrativa e giurisdizionale a seguito di privilegi ed immunità concesse dal re. Al di fuori dei territori sotto la diretta amministrazione del re, lo stato non esercitava più alcun, potere. Lo stato centralizzato di Carlomagno si era frantumato in tante comunità semi indipendenti che perseguivano, quando la perseguivano, una propria politica dettata da interessi particolari che nulla aveva a che fare con le esigenze nazionali. Molto spesso si stringevano alleanze con stati stranieri  per    combattere  il

proprio sovrano o altri signori del regno. Ogni feudatario aveva una corte del tutto simile a quella del re e il simbolo della sua potenza era il castello, una vera e propria roccaforte, espugnabile solo dopo lunghi mesi di assedio.

 

   In Inghilterra lo stato unitario centralizzato era esistito sin dai tempi di Alfredo il Grande (871-901) e continuò la sua esistenza anche sotto i normanni. Senza dubbio vi erano delle ragioni geo­grafiche che favorivano la sua esistenza. Infatti, l'Inghilterra (il Galles e la Scozia erano due regni separati) era territorialmente limitata ed aveva confini certi e relativamente sicuri (10).

 

   Ma il merito della sua sopravvîvenza - sotto i normanni - va attribuito interamente al Conquistatore che - memore delle guerre che aveva dovuto combattere contro i baroni ribelli del suo possedi­mento francese - aveva proibito ai nobili di costruire dei castelli propri nei loro feudi. Se il loro feudo rappresentava un punto strategico per la difesa del regno, il re vi costruiva dei castelli, ma essi venivano affidati a suoi ufficiali. « Con l'eccezione di Chester e dì Shrewbucy, che erano due feudi di frontiera istituiti per tenere i gallesi sotto controllo, e la contea di Durham sotto il suo principe vescovo che serviva allo stesso scopo contro gli scozzesi, non fu permesso il sorgere - in Inghilterra - di alcuna grande príncipalità che potesse permettere al suo signore dì diven­tare un principe semi indipendente, come erano diventati molti feudatari francesi. Di conseguenza, lo sceriffo, il rappresentante del governo centrale nelle singole contee, era più potente di qualsiasi barone nel suo feudo... L'Inghilterra ebbe, perciò, uno sviluppo unico nella storia europea. Sin dal principio il potere dello stato fu più grande e quello dei nobili minore” (11).

 

   Questa proibizione di costruire castelli serviva ad un duplice scopo: 1) la mancanza di una propria cittadella fortificata indebo­liva di molto il signore feudale sul piano militare; 2) psicologica­mente il feudatario sentiva che il potere apparteneva al re che lo esercitava attraverso il suo rappresentante in loco: lo sceriffo (12). Solo in un breve periodo della storia inglese, i nobili riuscirono a prendere il sopravvento sulla corona. E questo avvenne nell'in­terregno di Stephen (1135-1154), quando essi riuscirono a far pre­valere il particolarismo e il frazionismo feudale e si abbandonaro­no alla costruzione di castelli fortificati. Ma Enrico Il (1154-1189), che gli successe al trono, riuscì a ristabilire l'autorità dello stato e fece demolire la maggior parte dei castelli costruiti sotto Stephen.

La struttura centralizzata del potere, che si avvaleva dei servigi di una nascente burocrazia, rendeva il signore feudale singolo molto debole nei confronti del sovrano,

 

non solo sul piano offensivo, ma anche su quello difensivo. Quando un re dispotico voleva imporgli oneri troppo gravosi, egli poteva tentare di resi­stergli solo unendosi ad altri feudatari (13) e tutti insieme coalizzati, non solo potevano farlo desistere dalla sua azione, ma potevano anche strappargli delle concessioni sui piano giuridico-politico, come spesso avveniva.

 

Questa è la molla principale della futura evoluzione delle istituzioni inglesi: la lotta dei baroni contro un sovrano forte e potente per la conquista di alcuni diritti di libertà e di alcune garanzie costituzionali, diremmo oggi. In un secondo momento entrano nell'arena anche i borghesi e la lotta, quasi sempre in­cruenta, si arricchisce, coinvolgendovi tutti gli strati della popola­zione. L'inizio della lotta aveva sempre, nei primi secoli, una ori­gine finanziaria.

 

Il monarca inglese, mentre rappresentava il potere sovrano nell'isola, era un vassallo sul continente, anche se un grosso vassallo, che spesso doveva combattere per mantenere tale condi­zione e combattere su un duplice fronte: 1) contro i baroni ribelli del proprio feudo in Normandia che spesso erano capeggiati dai principi della Casa reale (il primo a prendere le armi contro il proprio genitore fu Roberto, erede riconosciuto al ducato di Nor­mandia) ; 2) contro il re di Francia che, preoccupato dalla cre­scente potenza del suo vassallo, cercava di ridurne il peso sul continente (14).

 

   Dal 1066 fino al 1453, quando termina la guerra dei Cento Anni (la guerra civile delle due rose non entra in questo discorso, 1454-1485), l'Inghilterra conobbe uno stato di guerra quasi conti­nuo (15), guerre combattute principalmente sul continente per difen­dere i propri domini, ma anche in casa propria contro l'Irlanda, ìl Galles e la Scozia. Guglielmo stesso, subito dopo la conquista, dovette correre in Normandia per domare una rivolta dei nobili.

 

  Le prime campagne di queste guerre furono affrontate con un esercito feudale, ma già a partire da Enrico I (1100-1135), i baroni erano sempre meno propensi ad andare a combattere per cose che solo indirettamente interessavano il regno d'Inghilterra e quindi preferivano pagare una tassa (diritto di scutaggio) ìn sostituzione del servizio militare che dovevano al loro signore. Sotto Enrico II, questa pratica si affermò e l'antico rapporto di carattere militare tra signore e feudatario sì trasformò in un rapporto di natura finanziaria.

 

    Il re, da questo momento, per combattere le sue guerre, ha bisogno di mezzi finanziari e i nobili glieli devono fornire. Era naturale che tanto più frequenti

erano le guerre tante più volte i baroni dovevano aprire la borsa. Giovanni Senza Terra (1199-1216) pretese questa tassa finanche in periodo di pace (16) e, nel 1214, « ordinò al justiciar Peter des Roches, vescovo di Win­chester, di imporre un diritto di scutaggio al rateo senza pre­cedente di tre marchi» (17). Ma i nobili, già esausti si opposero e fecero ricorso alle armi, riuscendo a strappare al sovrano inglese uno dei documenti fondamentali della storia costituzionale inglese: la Magna Charta, di cui parleremo più avanti, ma di cui dobbiamo anticipare il principio fondamentale che la sorregge: la tassazione non doveva essere imposta unilateralmente dal re, ma doveva essere approvata dal Consiglio del Regno.

 

   Questo è un altro fattore che rese il terreno inglese fertile per l'evoluzione del parlamento. Da questo momento in poi, il controllo della tassazione resta nelle mani dei nobili e mai più nella storia d'Inghilterra esso passerà nelle mani del sovrano, contrariamente a quanto avverrà negli stati del continente, dove il re diventerà, come abbiamo visto, il signore assoluto che può decidere ad libitum - grazie alla presenza di un esercito stanziale - il gravame di tasse da imporre ai suoi sudditi.

 

  In Inghilterra il re non riuscirà mai a formare un esercito permanente per un duplice motivo: 1) perchè lo stato era dotato di confini difficilmente superabili (18); 2) per la precoce coscienza del popolo che vedeva nell'esercito permanente un possibile strumento di oppressione nelle mani del sovrano e quindi si opporrà sempre alla sua formazione.

 

  I Comuni verranno alla ribalta quando il re andrà alla ricerca di nuove fonti di finanziamento, dopo che le risorse che potevano fornire i nobili non riuscivano più a far fronte alle crescenti necessità della Corona. Quando essi prenderanno coscienza della loro forza strapperanno, uno a uno, tutti ì poteri aì nobili, incluso il controllo sulla tassazione, per diventare il pilastro fondamentale del sistema politico inglese. « ... L'appello ai borghesi in Inghilter­ra costituì un'innovazione molto... importante: era un passo verso il nazionalismo nel vero significato politico, e costituiva l'inizio della più lunga delle marce verso la democrazia » (19).

 

Il sistema della Common Law e l'ultimo, ma non il minore per importanza, elemento che fa dell'Inghilterra un Paese dell'Europa feudale con una struttura istituzionale alquanto diversa dagli altri stati del continente.

 

   La tradizione giuridica teutonica, comune a tutti i popoli che  nel V secolo avevano invaso l'Europa, qui ebbe la possibilità di svilupparsi senza subire influenze esterne di rilievo che ne mutas­sero la natura, come invece era avvenuto sul continente, dove gl` altri popoli germanici, dopo un periodo di parallellismo giuridico (20), avevano assorbito la dottrina del più evoluto diritto romano e abbiamo visto quale conseguenza ciò ebbe sull'evoluzione delle istituzioni.

 

   In Inghilterra il diritto germanico conserva i suoi ca­ratteri originali anche dopo la conquista dei Normanni, i primi dei quali - come abbiamo visto - non sono dei legislatori. Essi si limitano ad introdurre nel diritto del popolo vinto alcuni elementi ed istituti del diritto franco - anch'esso di origine germanica, ma stemperato dell'influenza di quello romano - il più importante dei quali è senza dubbio il sistema della giuria (21),

 

   Ad Enrico II va il merito di aver unificato e reso omogeneo questo diritto che prima aveva una base territoriale molta ristret­ta. Prima di questo sovrano ogni contea aveva un sistema di leggi proprio ed indipendente, basato sui costumi e sulle tradizioni locali, per cui non di rado accadeva che un reato punito in una contea con una ammenda pecuniaria, in un'altra veniva punito con una pena molta più severa. Per ovviare a questo stato dì cose. Enrico II avocò al potere centrale le cause più importanti e diede vita ad un gruppo di giudici itineranti che avevano il preciso compito di recarsi nelle varie contee per presiedere le cause di competenza del governo centrale e cercare di emettere sentenze che, pur rispettando i costumi e le tradizioni locali, potessero trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Il principio che doveva guidarli nelle loro lunghe peregrinazioni può essere così sintetizzato: a reati simili, pene simili in tutte le contee e common aw vuole appunto significare legge comune a tutte le contee del regno, in contrapposizione a locai law o legge locale.

 

    Il tratto fondamentale di questo sistema è che esso non è un  insieme di norme volute da un potere legislativo o da una volontà legiferante (il monarca), che il giudice deve applicare al caso concreto, ma è un insieme di sentenze che i giudici hanno emesso  in casi concreti, basando il loro giudizio sulla consuetudine e sulla tradizione (22).

 

« Il sistema fu tenuto insieme dalla dottrina dello  stare decisis o attenersi ai giudizi precedenti. Cosi quando un  giudice giudicava un nuovo caso, il suo giudizio diventava una nuova norma di legge di cui i giudici successivi tenevano conto. In seguito questa pratica si cristallizzò nella forma conosciuta come la forza vincolante del precedente giudiziale e i giudici si sentirono obbligati a seguire le decisioni precedenti invece di guardare ad   esse come ad una guida ».

 

   Nella vita pubblica si affermò lo stesso principio. Tutti i  documenti o patti che regolavano i rapporti tra la corona ed i nobili, tra questi e la nascente borghesia e tra la corona e quest'ultima, acquistavano valore vincolante per le generazioni successive, anche se non saranno mai trasformate in vere e  proprie leggi, e conserveranno la loro efficacia fino ai giorni  nostri. La formula tipica della concessione era che essa legava, non solo il sovrano che la concedeva, ma anche ì propri discenden­ti. Ed è proprio questo voler associare, legare al patto, le generazioni future, che darà la possibilità al popolo, in tempi futuri, di rievocarlo e di chiederne l'osservanza, in quanto esso costituiva un precedente che sanciva dei diritti mai revocati o caduti in prescrizione.

 

  Il precedente ha giocato un grande ruolo nello sviluppo delle istituzioni inglesi. Il Parlamento e la costituzione si sono « svilup­pati di precedente in precedente » (25) attraverso i secoli. I poteri del parlamento non furono mai sanciti da una carta fondamentale, frutto di un disegno teorico od ideale, ma furono costruiti uno per uno in base alle esigenze dei tempi e sulla base dei suggerimenti dettati dall'esperienza.

 

   La costituzione stessa «non è stata mai sancita in un documento scritto che riflettesse le teorie politiche di un gruppo particolare o i sentimenti di un'epoca particolare. Essa include alcune dichiarazioni memorabili e alcuni statuti, pietre miliari del suo sviluppo storico - dalla Magna Charta allo statuto di Westminster. Ma alcune delle sue più importanti caratteristiche non fanno parte della sua struttura legale e formale e non hanno altra sanzione che non sia la consuetudine e il precedente ».

 

   Ecco la quarta molla che rese possibile l'evoluzione del parla­mento inglese: il principio vincolante dei precedenti.

 

« La sola cosa che salvò l'Inghilterra dal fato delle altre na­zioni, non fu la sua posizione insulare, nè ìl suo spirito indipenden­te, nè la magnanimità del suo popolo... Ma soltanto la totale, inim­maginativa, stupida fedeltà a quel sistema politico che originaria­mente era patrimonio di tutte le nazioni che passarono attraverso l'ordalia del feudalesimo » (27).

 

 
 
Indice
Prefazione
Capitoli
1) I progenitori del Parlamento
2) L'Inghilterra normanna
3) La nascita del Parlamento
4) Il Parlamento modello
5) I poteri del Parlamento
6) Supremazia del Parlamento
7)Parlamento strumento di governo
8) Il Parlamento contro Giacomo I
9) Il Parlamento contro Carlo I
10) Il Parlamento nella guerra civile
11) La supremazia del Parlamento
12) Verso la democrazia
 

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