Capitolo
VII
LE
FORME DI GOVERNO
1)- CLASSIFICAZIONI
DELLE FORME DI GOVERNO
Per Governo intendiamo quell'organo
dello Stato, che è investito della funzione esecutiva e a cui è affidata la
direzione politica e l'alta amministrazione dello Stato. Esso può essere composto
da una sola persona, come negli Stati Uniti d'America (dove il Presidente è
investito di tutto il potere esecutivo ed è responsabile soltanto di fronte
all'elettorato) o da un gruppo di persone (i ministri), collegialmente responsabili
verso il Parlamento.
I principali compiti del Governo come
organo politico sono:
1) la formulazione della
politica che intende adottare (sulla quale, sei regimi parlamentari, deve avere
la "fiducia" del Parlamento);
2) la formulazione delle
leggi da sottoporre al Parlamento.
Come organo amministrativo esso coordina e
controlla 1'amminiztrazione dello Stato. In quest'ultimo compito ogni membro
del Governo (Ministro) assume la direzione di uno dei tanti dicasteri (1) in
cui è articolata l'amministrazione dello Stato e del cui funzionamento egli ne
è singolarmente responsabile. In questa sua funzione, il Ministro si avvale
della collaborazione di alti funzionari di
carriera (direttori generali), i quali (1) svolgono anche l'importante
funzione di assicurare la continuità amministrativa nell'avvicendarsi dei
Ministri.
Le forme di Governo più correnti sono: 1)
il Governo presidenziale,adottato da venticinque Paesi, tra cui gli Stati
Uniti di America; 2) il Governo parlamentare adottato da trentaquattro Paesi
tra cui l'Italia: 3) il Governo di assemblea adottato da quattordici Paesi, tra
cui la Svizzera.
Ma come si forma un Governo? Qual è la sua
struttura? Da chi è composto? Se vogliamo dare una risposta esauriente a questi
interrogativi, dobbiamo esaminare separatamente le tre forme ed è appunto
quello che faremo nelle pagine seguenti, avvertendo che, per non incorrere
nell'errore dell'astrattezza teorica, prenderemo in esame tre esempi concreti:
per il Governo parlamentare prenderemo in esame il Governo italiano; per quello
presidenziale il Governo americano e per quello di Assemblea il Governo
svizzero.
2. - IL GOVERNO
PARLAMENTARE
Il Capo
dello Stato
Alcuni sostengono che
il Capo dello Stato nelle democrazie parlamentari sia una figura meramente
rappresentativa e che egli sia vincolato in tutto e per tutto dalla iniziativa
del Governo e dalla maggioranza parlamentare. Questo è certamente il caso del
Capo dello Stato ereditario, cioè del Monarca, le cui funzioni non sono ben
definite in una carta costituzionale, come in Gran Bretagna, ma quando il Capo
dello Stato è un Presidente eletto, come in Italia, al quale, oltre ai poteri
tradizionali, è attribuito il potere di inviare messaggi alle Camere, di sciogliere
le Camere, o una sola di esse (sentiti i loro Presidenti); di porre il veto
sospensivo sulle leggi del Parlamento e di rinviarle alle Camere per una
ulteriore considerazione, non solo egli non è una figura meramente
rappresentativa, ma la sua influenza sul Governo e sul Parlamento può essere
notevole.
Diciamo subito che egli non fa parte né
del Governo, né del Parlamento, ma, tuttavia, i poteri che la costituzione gli
attribuisce lo rendono partecipe di entrambi; anzi possiamo dire che questi
due poteri, insieme al terzo (la Magistratura),culminano e si unificano nella sua
persona.
Egli partecipa alla funzione esecutiva in
quanto «promulga le leggi
esamina i decreti aventi valore di legge e i regolamenti», nomina i
funzionari dello Stato nei casi indicati dalla legge; autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo; è il Comandante in capo
delle forze armate; ratifica i trattati internazionali, ecc.
Partecipa alla formazione
e al funzionamento del Parlamento in quando può inviare messaggi alle Camere;
può sciogliere anticipatamente le Camere; indice le elezioni; fissa la prima
riunione delle Camere; può nominare cinque senatori a vita; può porre il veto
sospensivo. Il Capo dello Stato è inoltre investito del potere politico di
nominare il Presidente del Consiglio incaricandolo di formare un Governo che goda
la fiducia del Parlamento. Poteri questi, che gli consentono di esercitare,
come vedremo, una notevole influenza sulla vita politica della nazione.
La
formazione del Governo
Il Primo Ministro. Il Presidente della
Repubblica, all'indomani delle elezioni o per risolvere una "crisi"
di governo procede alla nomina del Presidente del Consiglio. La sua scelta si
appunterà sull'uomo politico che egli ritiene in grado di formare una stabile
maggioranza in seno al Parlamento. In un paese come l'Italia, dove non esiste
un partito che abbia la maggioranza assoluta in seno al Parlamento,
l'influenza che il Presidente della Repubblica può esercitare nella scelta del
Primo Ministro è rilevante. La composizione politica del Parlamento, infatti,
gli offre la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni (sempre che non
esista una stabile coalizione fra più partiti che abbiano la maggioranza, perchè
se tale condizione esiste, la sua scelta è fortemente condizionata). Questo suo
potere discrezionale gli consente di scegliere (per mezzo del Primo Ministro)
una formula di Governo piuttosto che un'altra e gli dà “l'opportunità di
partecipare a plasmare i destini della nazione» (1).
Ma in quelle nazioni dove il Parlamento è
formato da due partiti, come in Gran Bretagna, la nomina del Primo Ministro da
parte del Capo dello Stato è un atto puramente formale, in quanto egli è
tenuto a nominare il leader del partito che ha ottenuto la maggioranza dei seggi.
Egli può esercitare un certo potere discrezionale solo se il partito di
maggioranza non ha un leader riconosciuto, come si verificò per il partito
conservatore nel 1957, quando, alle dimissioni di Eden, ìl partito non aveva
indicato il suo successore e quindi la regina poté scegliere tra i suoi due
maggiori leaders, Mac Millan e Butler.
_______________________________________________________________________
(1) D. WIT: op. cit., p.
333.
I Ministri
I Ministri sono nominati dal Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio (1). Ossia il
Presidente del Consiglio è formalmente libero di scegliersi i suoi
collaboratori. Abbiamo detto formalmente libero perché nella pratica egli deve
tenere in conto diverse considerazioni che lo condizionano nella sua scelta.
Se egli è chiamato a formare un Governo
monocolore (cioè, formato da un solo partito) il suo potere di scelta sarà
certo maggiore, ma anche in questo caso egli non può trascurare di dare una
adeguata rappresentanza a tutti gli interessi (spesso cristallizzati in
gruppi) che il partito esprime. Non potrà, poi, esimersi di includere nel suo
Governo i leaders riconosciuti del partito, anche se alcuni di essi sono stati
suoi diretti rivali nella lotta per il potere. Inoltre ci sono considerazioni
dì carattere geografico: la
Sicilia, la
Sardegna e molte altre regioni devono avere la loro
rappresentanza in seno al Governo.
Se poi il primo ministro è chiamato a
formare un Governo di coalizione il suo potere di scelta si restringe ancora
di più, in quanto egli dovrà affidare la direzione dei ministeri ai partiti
della coalizione, i quali sono liberi di nominare a questi posti gli uomini dei
loro rispettivi partiti che ritengono più qualificati. Se non tenesse in conto
tutte queste considerazioni difficilmente il suo Governo riuscirebbe ad
ottenere la fiducia del Parlamento.
Il Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio ed i Ministri costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri. Ad esso è affidato l'alto compito di
stabilire le direttive su cui si dovrà snodare l'azione politica del Governo.
Prima di iniziare a svolgere le sue funzioni,
il Governo deve presentarsi (entro dieci giorni dalla sua nomina) alle Camere,
verso le quali esso è direttamente responsabile, per ottenere la fiducia.
Infatti, il Parlamento può in qualsiasi momento, se non ne condivide più la politica,
negargli il suo appoggio e con voto esplicito di sfiducia (ma nella pratica
basta che entrambe o una delle Camere bocci un importante disegno di legge
Governativo) può costringerlo a dimettersi e provocare così la nomina di un
nuovo Governo da parte dello Stato.
_______________________________________________________________________
(1) Art. 92 della
Costituzione italiana.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta il
compito di dirigere la politica generale del Governo, di cui è responsabile e
di mantenere «l'unità di indirizzo
politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei
Ministri»(1). Non bisogna però pensare
che il rapporto tra Ministri e Presidente del Consiglio sia un rapporto di
subordinazione dei primi verso il secondo, come nel periodo fascista, quando
il Capo del Governo decideva la linea del Governo e la imponeva al Consiglio,
ma piuttosto un rapporto di
collaborazione tra eguali, anche se il Presidente del Consiglio ha una
posizione di preminenza che gli deriva dal fatto che egli solo è chiamato a
rispondere della politica generale del Governo di fronte al Parlamento e dal
fatto che la sorte del Gabinetto è legata alla sua: le sue dimissioni implicano
necessariamente le dimissioni di tutto il Governo.
3)- IL GOVERNO
PRESIDENZIALE
Nelle pagine precedenti abbiamo visto che
negli Stati a sistema parlamentare l'esecutivo o Governo è un organo collegiale
composto da un Presidente del Consiglio e da un certo numero di ministri che varia
col variare del numero dei ministeri in cui è articolata l'amministrazione
dello Stato. Negli Stati a sistema presidenziale, invece, tutto il potere
esecutivo è racchiuso nelle màni di una sola persona: il Presidente, il quale
è nello stesso tempo Capo del Governo e Capo dello Stato.
Ma la caratteristica fondamentale del
sistema presidenziale è la netta divisione dei poteri per cui, mentre nei
governi parlamentari l'esecutivo è espressione di una maggioranza parlamentare
di cui i suoi membri fanno parte e rimane in carica solo fintanto che gode la
fiducia del Parlamento, nei governi presidenziali le due funzioni (legislativa
ed esecutiva) sono completamente separate e completamente indipendenti l'una
dall'altra. L'esecutivo, cioè il Presidente, negli Stati a sistema
presidenziale, viene eletto dal popolo o direttamente, come in alcuni Stati sud
americani, o indirettamente come negli Stati Uniti.
Negli Stati uniti il
Presidente viene eletto, insieme al Vice Presidente, in una elezione di
secondo grado. In ogni Stato si forma un collegio di Grandi elettori «pari al
numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di
mandare al Congresso» (2), i quali vengono eletti dal corpo elettorale. I
Grandi elettori, a loro volta, si riuniscono «nei rispettivi Stati e votano a
scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere
allo stesso Stato degli elettori»(3). I due candidati che ottengono la
maggioranza dei voti si aggiudicano tutti i voti di cui quello Stato dispone.
______________________________________________________________________
(1) Art. 95 della
Costituzione italiana.
(2) Art. 2, Sez. 1 della
Costituzione americana.
(3) Art. 2, Sez. 1 dèlla
Costituzione americana.
Infine, sarà nominato
Presidente la persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti su scala
nazionale e Vice Presidente sarà nominata la persona che lo segue nel numero
delle preferenze.
Questo principio di netta divisione dei
poteri costituisce la forza e la debolezza del sistema presidenziale. Il corpo
elettorale elegge sia il potere legislativo che il potere esecutivo. Non di
rado accade che l'elettorato si comporti in modo difforme nelle due elezioni.
Nell'eleggere l'esecutivo esso può scegliere e preferire gli uomini di un
partito e, nello stesso tempo, nell'eleggere il potere legislativo, può dare la
maggioranza ad un altro partito. Quando questo accade i rapporti tra i due
poteri spesso diventano tesi (1) e solo un grande Presidente può riuscire a
fare approvare dal Congresso tutto il suo programma. Se, invece, la poltrona
presidenziale è occupata da un uomo mediocre è il cogresso che prende
l'iniziativa.
La Costituzione, tuttavia, fornisce al Presidente
gli strumenti che gli consentono di influire sul potere legislativo
(Congresso). Essi sono: 1) il messaggio sullo stato della Unione che il
Presidente è tenuto ad inviare ogni anno al Congresso, il quale gli fornisce
l'occasione di formulare, sotto forma di raccomandazione, un vero e proprio
programma legislativo, sebbene il Congresso non sia tenuto a seguire le sue
raccomandazioni; 2) il veto sospensivo che egli può porre su tutta la legislazione,
il quale gli dà la possibilità di bloccare una legge che egli ritiene inadatta
e rimandarla alle Camere per una ulteriore riconsiderazione; il veto,
tuttavia, può essere superato con un voto di due terzi di entrambe le Camere;
3) il potere di convocare il Congresso a sessione speciale, e sebbene non possa
stabilirne l'agenda dei lavori, egli può sempre influenzarla tramite l'opinione
pubblica; 4) il potere di emanare decreti.
Come Capo dell'Esecutivo egli ha il
"potere", su parere e con il
consenso del senato, di concludere trattati, purché vi sia 1'approvazioon
dei due terzi dei senatori presenti», ha il potere, inoltre, di designare o
nominare, su parere e con il consenso del senato, gli ambasciatori e gli altri
diplomatici, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici
funzionari degli Stati Uniti. Tra "tutti gli altri pubblici
funzionari" sono inclusi i segretari di Stato
(Ministri). Essi infatti, a differenza degli Stati a governo parlamentare,
dove i Ministri vengono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio, insieme con il quale costituiscono il Consiglio dei
Ministri, che è un organo collegiale in cui il Presidente del Consiglio occupa
la posizione di primus inter pares, sono considerati pubblici funzionari, in
quanto essi non concorrono alla formulazione della politica del Governo, che è
compito precipuo del Presidente, ma delle persone che il Presidente,
come Capo dell'esecutivo, sceglie,
al fuori del Congresso,
per le loro
______________________________________________________________________
(1) Il Presidente non ha
il potere di sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni.
spiccate qualità tecniche
ed amministrative e affida loro la direzione dei vari dipartimenti
(ministeri).
Per dare un'idea di quale sia il rapporto
che intercorre tra il Presidente e i Segretari di Stato basta citare il
comportamento di Abramo Lincoln in una occasione. Un giorno egli sottopose un
progetto all'esame dei suoi collaboratori, poi lo mise ai voti e risultò che
egli solo aveva votato a favore, quindi esclamò: «sette voti contrari e
uno a favore il progetto è
approvato!».
Come esecutivo, ìl Presidente è
responsabile verso la
Costituzione e verso il popolo che lo elegge. È responsabile
verso la Costituzione
in quanto i suoi atti possono essere dichiarati incostituzionali dalla Corte
Suprema (Corte costituzionale) se essa ritiene che siano in contrasto con
quanto scritto nella Costituzione (se egli dovesse continuare ad agire
incostituzionalmente, trascurando le decisioni della Corte Suprema, è messo
sotto accusa dal Congresso).
Egli è responsabile verso il popolo in
quanto, al termine del suo mandato, l'elettorato può anche non riconfermarlo
nella carica se non è soddisfatto del suo operato. Solo di recente la figura
del Vice Presidente ha incominciato ad assumere una certa importanza nella vita
politica degli Stati Uniti. Fino a non molto tempo fa la sua unica funzione,
oltre naturalmente ad essere il successore designato del Presidente ìn caso
questi venga dichiarato inabile ad adempiere le sue funzioni o venga rimosso o
perda la vita, era quella di presidente del senato con diritto di voto solo se
determinante. A partire dalla presidenza di F. D. Roosvelt egli ha incominciato
a partecipare alle riunioni del Gabinetto ed a presiederle quando il Presidente
è assente. Ha assunto rilievo costituzionale con la sua nomina a membro
effettivo del Consiglio di Sicurezza Nazionale. I Presidenti Eisenhower e
Kennedy oltre a delegargli molte funzioni cerimoniali lo hanno fatto
partecipare all'amministrazione dello Stato.
4. - IL GOVERNO DI
ASSEMBLEA
Se nella forma di governo parlamentare e
ìn quella presidenziale, l'esecutivo e il legislativo sono organi separati,
ognuno dotato di una propria autonomia che può essere più limitata nella prima
forma e più rigida nella seconda, nella forma di governo di assemblea
l'esecutivo è una creatura dell'Assemblea nazionale (parlamento), la quale è
costituzionalmente investita dì entrambi ì poteri.
L'esecutivo è l'organo esecutore della
politica voluta e decisa dall'Assemblea,
è un organo più amministrativo che politico, insomma, anche se nell'attuazione
pratica questi principi teorici, racchiusi nella
carta costituzionale, subiscono un profondo mutamento. Nel Governo federale
elvetico, l'esecutivo (Consiglio federale) «viene eletto dalle due Camere
dell'Assemblea federale in seduta comune per una durata di quattro anni, vale
a dire per un periodo identico alla durata in carica dei membri del Consiglio
nazionale» (Parlamento)(1). Esso è composto da sette membri, uno dei quali
viene eletto annualmente Presidente del Consiglio dell'Assemblea e uno Vice Presidente.
Sono eleggibili a membri del Consiglio, oltre
ai membri del Parlamento federale (Consiglio nazionale), tutti i cittadini
eleggibili al Parlamento, con l'eccezione che nessun Cantone può avere più di
un rappresentante nel suo seno. La consuetudine vuole che i cantoni di Berna e
di Zurigo siano sempre rappresentati. «I
rapporti costituzionali fra Assemblea e Consiglio possono paragonarsi a quelli
intercorrenti fra padrone e servitore; non soltanto l'Assemblea sceglie il
Consiglio, ma esercita anche il controllo sull'amministrazione e può ordinare,
con una mozione, specifiche azioni al Consiglio. In realtà, i rapporti fra di
essi tendono a stabilirsi in maniera opposta»(2). E ciò per due motivi
fondamentali: primo, perché una volta eletto il Consiglio resta in carica per
tutta la durata del mandato, cioè
il suo mandato non è soggetto a revoca da parte dell'Assemblea che lo ha
eletto, come avviene negli Stati a sistema parlamentare; secondo, perché è consuetudine che, allo
scadere del loro mandato, i Consiglieri vengano rieletti per tutto il tempo che
essi desiderano conservare la carica, anche quando la composizione politica del
parlamento sia mutata rispetto a quello che li ha eletti. «Fra 1848 e il 1919
ci fu una sola eccezione a tale sistema... Quantunque i Consiglieri federali
siano stati degli uomini politici attivi, essi vengono scelti in base alla loro
capacità amministrativa, non come oratori o tattici... Non si cerca l'eloquenza, né essa occorre per un
consigliere federale. Sono l'abilità amministrativa, la comprensione mentale,
il buon senso le qualità che raccomandano un candidato» (3). È ovvio che «se la
funzione dei consiglieri federali fosse quella di imprimere o patrocinare una
direttiva politica, simile continuità sarebbe pressocché impossibile»(4), ma è
proprio questa lunga continuità in carica che permette ai membri del Consiglio
di acquisire quelle conoscenze tecniche, quelle esperienze particolari dell'amministrazione
dello Stato, che consentono loro di esercitare una profonda influenza
sull'organo (l'Assemblea) di cui dovrebbero essere servitori.
_______________________________________________________________________
(1) ROBERT R. BOWIE e
CARL J. FRIEDRICH: Studi sul Federalismo; Edizioni di '. Comunità, 1959, p. 113.
(2) R.R. BOWIE e C.J.
FRIEDRICH: op. cit., p. 114.
(3) JAMES BRYCE:
Democrazie Moderne; Mondadori, 1949, pp. 269-70.
(4) Ibid. p. 270.
Il Consiglio federale è un organo collegiale.
A ciascuno dei suoi membri è affidata la direzione di uno dei sette ministeri
in cui si articola l'amministrazione dello Stato. Il Consigliere eletto
Presidente per l'annata non è rieleggibile l'anno successivo. Al suo posto è
consuetudine che venga eletto il Vice Presidente, per cui di solito tutti i
Consiglieri occupano a turno la carica di Presidente. Comunque il Presidente
non ha poteri maggiori degli altri Consiglieri. Egli ha il titolo dì Capo della
Confederazione ed esplica tutte le funzioni attinenti a questo titolo: riceve
i rappresentanti stranieri; rappresenta la nazione nelle cerimonie ufficiali,
ecc...
«Da tale status, il Presidente non riceve
alcun potere politico e la sua funzione simbolica è assai limitata. Gli viene
conferito, tuttavia, un piccolo numero di funzioni che lo distinguono dai
colleghi Consiglieri: a) egli presiede alle sessioni del Consiglio; b) è
incaricato del controllo generale del lavoro del Consiglio e garantisce la
normale esecuzione dei compiti dipartimentali (sarà bene ricordare qui anche
il suo diritto dì concedere permessi per assenze giustificate agli altri
Consiglieri; c) in caso di voti pari in Consiglio, il suo voto è decisivo; d)
in casi di emergenza, il Presidente può agire in nome di tutto il Consiglio,
ma tale azione deve venire immediatamente comunicata al Consiglio per
riceverne l'approvazione; e) oltre al Dipartimento che gli è stato affidato,
il Presidente è responsabile dell'attività della Cancelleria (secretariat); f)
egli firma le leggi e le ordinanze del Consiglio. Salvo la sua funzione,
potenziale in casi di emergenza, che può venire accresciuta mediante delega da
parte del Bundsrat, lo status del Presidente è di poco superiore a quello del
Presidente del Consiglio. Egli è effettivamente primus inter pares» (1).
_______________________________________________________________________
(1) R.R. BOWIE e C.J.
FREIDRICH: op. cit., p. 116.
SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN
CLASSE
1) Lo
Stato presidenziale garantisce un esecutivo forte e stabile. Alcune forze
politiche italiane, anche di sinistra, ne avevano proposto l’introduzione in
Italia per ovviare alla cronica instabilità dei governi. Ora si sostiene che
questa riforma istituzionale non è più proponibile perchè di essa si è
appropriata la destra (v. Intervista di N. Bobbio a L’Espresso del 21 luglio
1985). Ti sembra che la validità di ina riforma possa dipendere, non dalla sua
bontà, ma da chi la propone? E’ democratico questo atteggiamento?
2) I
sette Presidenti della Repubblica italiana, che si sono finora succeduti al
Quirinale, hanno tutti avuti un proprio stile ed hanno interpretato in modo
diverso le loro funzioni. Sai spiegare perchè ciò è stato (ed è) possibile?
3) Nel
Governo parlamentare il Governo resta in carica finchè ha una maggioranza in
parlamento. In Italia queste maggioranze sono fragili e la vita dei governi è
breve. Alcuni hanno proposto l’elezione diretta del Capo del Governo. Così si
raggiungerebbero due risultati: si conserverebbe il governo parlamentare e si
renderebbe l’esecutivo indipendente dalla fiducia del parlamentare, avendo
governi stabili. Tu cosa ne pensi dell’elezione diretta del Capo del
Governo? Funzionerebbe anche quando egli
non ha una maggioranza in parlamento?
4) Negli
Stati a governo presidenziale, il Presidente ha un potere enorme, totale. E’ il solo responsabile della politica del
governo e ne risponde, non di fronte al parlamento, ma di fronte alla nazione
che lo ha investito del potere. Un simile sistema potrebbe funzionare in Italia
senza rivedere tutta l’impalcatura costituzionale?
5) In
base all’art. 92 della Costituzione, al Capo del Governo è data la facoltà di
scegliere i Ministri. Una facoltà che non è stata mai esercitata. Perchè? E’
questa una causa della debolezza dei governi italiani?