Forme
e funzioni
Capitolo
V
LE
FORME DELLO STATO
1. - CLASSIFICAZIONE
DELLE FORME DI STATO
Lo stato può assumere forme diverse, le
quali si prestano ad essere classificate in base a criteri diversi. Elenchiamo
schematicamente i criteri universalmente accettati:
a) lo Stato è una
"democrazia" se il potere di scelta
finale risiede nel popolo,
che lo
esercita mediante il voto;
b) è una
"repubblica" se la
carica del Capo
dello Stato è
elettiva, sia che il popolo
partecipi direttamente alla sua elezione,
sia che venga eletto dal parlamento;
c) è una monarchia se la
carica di Capo dello Stato è ereditaria;
d) è una dittatura se il
potere politico è monopolizzato da una sola persona, da un gruppo
di
persone, o da
un solo partito
politico, che non
ammette altre forme
di
organizzazione politica;
e) è uno Stato a
sistema parlamentare se il governo
è soggetto e
condizionato dalla
fiducia del parlamento;
f) è uno Stato
a sistema presidenziale se il Governo non
è soggetto alla
fiducia del
parlamento,
ma resta in
carica fino allo
spirare del suo
mandato; nel sistema
presidenziale il Capo dello Stato è
anche Capo del
Governo; i membri del Governo
non devono far parte del parlamento;
g) è uno Stato a
struttura unitaria se l'organizzazione del potere politico è centralizzata;
h) è uno Stato a
struttura federale se il potere politico è diviso tra un Governo centrale e
un certo numero di governi locali, ognuno
dei quali è legalmente sovrano nella propria
sfera;
i) è uno Stato a
struttura confederale se il potere politico risiede nei singoli Stati membri
e il Governo centrale ha poteri
limitatissimi, le cui decisioni non
sono in nessun caso
impegnative per i singoli Stati.
I
prossimi capitoli saranno dedicati allo studio di queste diverse
classificazioni. Della Democrazia e della Dittatura tratteremo nel prossimo
capitolo, mentre le forme di cui alla lettera e) e f), ossia la democrazia
presidenziale e la democrazia parlamentare saranno studiate nella sede loro
propria: nel capitolo dedicato alle forme di governo.
Qui prenderemo in esame, dopo aver
accennato brevemente alla monarchia e alla repubblica, quelle forme che si
riferiscono alla organizzazione del potere politico nell'ambito della nazione:
lo Stato ad ordinamento unitario: lo Stato ad ordinamento federale e lo Stato
ad ordinamento confederale.
2. - MONARCHIA E
REPUBBLICA
Prima del XIX secolo la distinzione tra
monarchia e repubblica era molto importante in quanto Stato monarchico voleva
dire che tutto il potere esecutivo, legislativo, giudiziario era concentrato
nelle mani di una sola persona: il monarca, il quale governava per grazia di
Dio e non per volontà della nazione.
Repubblica, invece, voleva dire governo di
popolo e divisione dei poteri. Oggigiorno questa distinzione è caduta (è
tuttora valida solo per alcuni Stati orientali che conservano l'istituto della
monarchia assoluta) in quanto le monarchie moderne sono monarchie costituzionali,
cioè il monarca è diventato una figura prettamente rappresentativa o come amano
dire gli inglesi «egli regna ma non governa».
Lo Stato Unitario, Federale e Confederale
Bisogna dire subito che i tre sistemi
non sono intercambiabili, nel senso che uno Stato ad ordinamento federale può
decidere di adottare il sistema unitario (o viceversa) senza tener conto della
composizione e della distribuzione della popolazione che vive sul territorio
nazionale. Una nazione, la cui popolazione sia composta da comunità che hanno
interessi sociali, economici e culturali diversi - com'è il caso della
Svizzera, della Yugoslavia, della Russia, ecc. - può crescere e prosperare
nella concordia nazionale solo concedendo a queste comunità la più ampia
libertà e la più ampia autonomia interna, le quali possono essere garantite
solo adottando il sistema federale. Tentare di introdurre il sistema unitario
in una tale nazione potrebbe creare attriti fra le diverse comunità, gelose
della propria individualità, mettendo, così, in pericolo l'unità stessa della
nazione. <<La scelta della forma della distribuzione territoriale del
potere politico ha una grande importanza per il buon funzionamento dello Stato»
(1).
_______________________________________________________________________
(1) D. WIT, op. cit., p.
51
3. - LO STATO UNITARIO
La caratteristica principale dello Stato
unitario è la centralizzazione del potere politico. La fonte di questo potere
è il Governo centrale e tutta la vita amministrativa della nazione è posta
gotto i1 suo diretto controllo. Ogni autonomia locale viene espressamente
concessa dal Governo centrale, il quale
- tuttavia - si riserva il diritto di revoca in qualsiasi momento esso lo
ritenga opportuno.
Un tale sistema di uniforme applicazione, in
tutto il territorio nazionale, delle decisioni prese dal Governo centrale,
trova la sua migliore applicazione in quegli Stati relativamente piccoli e con
popolazione omogenea, dove i contrasti regionali e le differenze culturali,
linguistiche, etniche e religiose sono ridotte al minimo. Se così non fosse
non vi potrebbe essere una legislazione uniforme in tutto lo Stato, perché ciò
che può essere vantaggioso per una regione, che presenta alcune
caratteristiche, è di sovente contrario agli interessi e alle aspirazioni di
un'altra regione che ha caratteristiche diverse.
Comunque, l'ordinamento unitario non implica
necessariamente un Governo fortemente centralizzato. Il grado di autonomia
locale varia da Stato a Stato. In Inghilterra, per esempio, agli enti locali è
lasciata la più ampia libertà, per quanto riguarda la legislazione locale; il
Governo centrale interviene solo quando il governo locale invade la sfera
dell'autorità legale, riservata solamente ed unicamente al Governo nazionale.
In Francia, invece (dove non si può
parlare di autogoverno locale, ma soltanto di autonomia amministrativa)
l'amministrazione locale è sottoposta al costante controllo e alla costante
supervisione del Governo centrale che agisce tramite i suoi rappresentanti
periferici.
I vantaggi dello Stato unitario sono
molteplici. Primo, l'organizzazione statale è relativamente semplice, cioè,
essa non presenta quella duplicazione di organi caratteristica del sistema
federale; secondo, contrariamente allo Stato federale, nello Stato unitario i
conflitti tra legislazione nazionale e legislazione locale sono evitati, in
quanto esiste un solo organo legislativo: il parlamento nazionale, il quale è
chiamato a legiferare sia sulle questioni di interesse generale e nazionali
che su quelle locali e particolari. Terzo, nello Stato unitario non esistono
conflitti di giurisdizione, in quanto gli organi governativi locali sono
emanazione del Governo centrale. Quarto, nei periodi di crisi o di calamità
naturali, l'azione del Governo centrale può essere dispiegata con maggiore
rapidità ed efficacia su tutto il territorio nazionale in quanto essa non è
soggetta a restrizioni costituzionali che riservano tale azione alle singole
regioni, come negli stati ad ordinamento federale.
Anche gli svantaggi sono molteplici. Il
primo e più importante è che lo Stato unitario può dar vita ad una complessa e
capillare macchina burocratica dotata di una forza e di una volontà propria,
che tende a dilatare sempre più la propria sfera di potere a danno della classe
politica. E questo è tanto più vero in quegli Stati dove l'esistenza di una
pluralità di partiti politici crea un eccessivo frazionamento delle forze con
la conseguenza che i Governi, basati, nella maggior parte dei casi. sulla
precaria coalizione di più partiti, hanno un'esistenza brevissima.
Questo stato di cose non consente all'uomo
politico, che ha responsabilità di governo, di occupare tanto a lungo un
dicastero da diventare il solo ed unico controllore delle leve dei comandi. I
Governi passano rapidamente; gli uomini politici si avvicendano nei dicasteri,
ma il burocrate rimane e continua a controllare i fili della macchina
amministrativa.
Un altro importante svantaggio è che il
parlamento nazionale si viene a trovare sovraccaricato di una legislazione
locale dei cui problemi molto spesso, per la distanza delle regioni
interessate, non ha conoscenza adeguata. Questo sovralavoro crea un
rallentamento in tutto il processo legislativo, per cui non dì rado l'approvazione
dì una legge richiede più di un anno di tempo.
4. - LO STATO FEDERALE
Nel paragrafo precedente abbiamo definito
lo Stato federale come un ordinamento ìn cui ìl potere politico è diviso tra un
governo nazionale e un certo numero di governi statali, ognuno dei quali è
legalmente sovrano nella propria sfera, o diversamente uno Stato federale è
formato da un certo numero di comunità politiche (che si chiamano
"Cantoni" in Svizzera, "Stati" negli Stati Uniti d'America,
"Laender" in Germania, "Province" in Canada e Brasile) le
quali hanno trasferito parte del loro potere politico ad un Governo nazionale.
Questo tipo dì ordinamento trova la sua
migliore applicazione in quelle nazioni in cui la vastità del territorio e le
differenze storìcoculturali, piuttosto marcate tra una regione e l'altra, le
cui popolazioni molto spesso parlano lingue diverse, non consentirebbero
l'istituzione di uno Stato centralizzato, il quale per sua necessità tende
sempre a livellare le differenze per creare quella omogeneità necessaria alla
sua esistenza.
Ma qual è la struttura del sistema federale?
Incominceremo col dire che in uno stato federale ci sono due livelli
governativi: uno nazionale e uno statale, ognuno dei quali ha un proprio
organo esecutivo, legislativo e giudiziario.
Il sistema federale degli Stati Uniti, per
esempio, è strutturato in un Governo nazionale formato da un Congresso, da un
potere esecutivo (che si concretizza nella persona di un Presidente, eletto
ogni quattro anni, il quale forma un governo affidando i vari ministeri, in
cui si articola l'amministrazione dello Stato, a persone di sua scelta) e da un
potere giudiziario, al cui vertice si trova la Corte Suprema,
composta da giudici nominati a vita dal Presidente coll'assenso del Senato. A
sua volta ogni Governo statale è articolato in un parlamento composto da due
camere, eletto per una durata che varia da uno a quattro anni; in un potere
esecutivo nella persona di un Governatore che viene eletto, per una durata che
varia da due a quattro anni, direttamente dal popolo e i cui poteri includono
il diritto dì veto sulle leggi approvate dal parlamento, veto che può essere
superato solo se le leggi in questione vengono riapprovate dal parlamento con
una maggioranza di due terzi; in un potere giudiziario composto da giudici
elettivi.
I giudici vengono eletti dai cittadini
residenti nella circoscrizione in cui il giudice dovrà svolgere la sua opera.
Il loro mandato è generalmente breve. Solo in tre stati i giudici del tribunale
più alto vengono nominati a vita dal Governatore e possono essere destituiti
solo a seguito di provvedimento penale.
Il rapporto tra il Governo nazionale e i
governi statali e i loro poteri sono descritti nella Costituzione nazionale.
Essa prescrive, per esempio, che il potere legislativo, per tutto ciò che
riguarda l'intera collettività, appartiene al Congresso, il quale è formato da
un Senato e da una Camera dei Rappresentanti. Il Senato si compone di due
rappresentanti per ciascuno stato (oggi gli stati sono cinquanta), i quali
restano in carica sei anni e vengono eretti direttamente dal popolo dello
stato a cui appartengono. La
Camera viene eletta ogni due anni secondo il principio
nazionale, cioè, il numero dei
rappresentanti a cui ciascun stato ha diritto è direttamente proporzionale
alla sua popolazione.
Al Congresso o parlamento nazionale è
attribuito ìl potere dì imporre tributi e percepire tasse, diritti, imposte e
dazi; di pagare il debito pubblico e di provvedere alla difesa comune... di
regolare il commercio con le altre nazioni e i diversi stati... di battere
moneta... di fissare i vari tipi di pesi e misure... di istituire uffici e
servizi postali... di
dichiarare guerra... di
reclutare e mantenere eserciti.., di creare e mantenere una marina militare»
(1).
Ai singoli stati, invece, sono attribuiti
tutti «i poteri non delegati dalla Costituzione» al Governo nazionale, eccetto
alcuni che sono espressamente vietati dalla Costituzione stessa. Per cui i
singoli stati non possono «concludere trattati, alleanze o patti confederali...
battere moneta... approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, alcuna legge penale retroattiva» (2). Mentre
sono sovrani per
tutto ciò che
_______________________________________________________________________
(1) Art, 1, sez. 8 della
Costituzione degli Stati Uniti. ibid., sez. 10.
(2) Art.
1, sez. 2 della Costituzione americana.
riguarda l'istruzione, la
sanità, il diritto penale e civile, il rilascio di licenze commerciali, la
regolamentazione ed organizzazione dell'apparato elettorale, il mantenimento di
una polizia, ecc.
Questa divisione dei poteri è garantita
dalla istituzione della Corte Suprema, la quale è chiamata ad interpretare la Costituzione, tutte le
volte che una delle parti cerchi di alterare l'equilibrio a suo favore, e a
dirimere le controversie che possono insorgere «tra due o più stati. tra uno
stato e i cittadini di un altro stato».
Le nazioni che adottano il sistema federale
oggi sono diciassette (inclusa la Germania Orientale), ma ognuna di esse l'ha
adattata alle proprie esigenze e alle proprie esperienze storiche, per cui è
difficile affermare che esse seguono la stessa organizzazione e distribuzione
territoriale del potere politico o che seguono lo stesso criterio nella attribuzione
dei poteri tra il Governo nazionale e i governi statali.
La
Costituzione canadese, per esempio, enumera sia i poteri
attribuiti al governo nazionale che quelli attribuiti ai governi delle
province, e tutti i poteri non enumerati vengono attribuiti al Governo
nazionale, mentre quella statunitense enumera, come abbiamo visto, solo quelli
attribuiti al Governo nazionale e attribuisce gli altri ai governi locali.
Ancora, mentre i membri del senato americano
vengono eletti direttamente dal popolo dello stato cui essi appartengono e
ogni stato non può avere più di due senatori, i membri del Bundsrath (il
senato) tedesco vengono nominati dai governi dei Laender a cui essi appartengono,
il loro mandato è revocabile e il numero dei delegati a cui ogni Laender ha
diritto varia col variare della sua popolazione (ogni Laender ha diritto a tre
voti, quelli con popolazione superiore a 2 milioni hanno diritto a 4 delegati e
quelli con oltre sei milioni di abitanti a 5).
Altre nazioni, invece, pur essendo federali
nella forma, in pratica sono Stati fortemente centralizzati. Questo è il caso
della Russia, ecc.. dove ogni organo governativo, a qualsiasi livello, è sotto
il diretto controllo del partito comunista.
5. - LO STATO
CONFEDERALE
Una confederazione è
un'associazione di Stati indipendenti e sovrani, i quali, pur essendosi uniti
per raggiungere degli scopi comuni (difensivi, economici, o culturali) non
hanno rinunciato a nessuna delle loro prerogative. La loro unione non dà vita
ad un altro Stato, di cui essi sono le unità componenti, come nell'unione
federale, ma crea un'organizzazione che si differenzia da un'alleanza, in
quanto viene istituito un organo centrale permanente in cui si dibatte e si
delibera sulle questioni di interesse comune.
In questo organo centrale sono
rappresentati tutti gli Stati aderenti alla confederazione e la loro
rappresentanza può variare nel numero ma non nel voto, ch'è uno per ciascun
Stato, indipendentemente dalla sua grandezza. I delegati a quest'organo
centrale, che può chiamarsi Assemblea, Congresso, Consiglio, ecc., non vengono
eletti dal popolo, ma sono scelti dal Governo dello Stato a cui appartengono e
pertanto non possono prendere nessuna decisione che sia in contrasto con le
direttive ricevute dal loro Governo. Le decisioni stesse di quest'organo non
sono impegnative per nessuno degli Stati membri, ma hanno solo forma di
raccomandazioni che ogni Stato è libero dì respingere.
Un esempio tipico del funzionamento
e dei poteri di solito attribuiti a quest'organo è costituito dal Congresso
della Confederazione americana (1781-1789), il quale «poteva deliberare ed
avanzare proposte, ma poteva agire solo quando nove stati su tredici
accettavano le sue proposte e solo quando ciascun stato era pronto a prendersi
il fastidio o ad assumersi l'onore di mettere in atto le sue raccomandazioni.
Il Congresso non poteva imporre tributi: esso doveva chiedere il denaro
necessario al suo mantenimento agli Stati. Non aveva nessun controllo sul
Commercio estero ed interno. Non poteva mantenere un esercito, a meno che gli
Stati volontariamente gli permettessero di tenere i loro contingenti in armi.
Se uno qualsiasi degli Stati si rifiutava di accettare le sue decisioni o si
rifiutava di trattare equamente un altro Stato, il Congresso non aveva alcun
potere per richiamarlo all'ordine» (1).
6. - LA FORMA DELLO STATO
ITALIANO: UNITARIA E REGIONALISTICA
La Repubblica italiana è
uno Stato unitario sovrano, il quale, tuttavia, ha sancito, all'art. 5 della
sua Carta fondamentale (Costituzione),di delegare parte della sua sovranità
agli enti locali, e, segnatamente, all'Ente Regione di nuova istituzione,
dotandoli di autonomia amministrativa per gli affari di carattere locale.
L'istituzione della Regione trova una
giustificazione storica. Già al momento dell'unificazione nazionale si era
discusso a lungo se il nuovo Stato dovesse essere fortemente accentrato, sul
modello dello Stato francese (su cui si fondava lo Stato piemontese), o dovesse
avere una struttura decentrata, in modo da garantire una certa flessibilità ne11'ammìnìstrazìone di regioni che
provenivano da esperienze diverse -basti pensare alla Lombardia e la Toscana da una parte e
alle regioni meridionali dall'altra. La questione fu portata in parlamento e
sembrava che la seconda tesi dovesse prevalere. Essa fu racchiusa in un
progetto di legge che aveva l'appoggio personale di Cavour, ma non del governo,
che voleva mantenere una certa neutralità. Alla fine, però, prevalse la prima
tesi, come abbiamo visto nel Capitolo II, perché si temeva che l'autonomia
avrebbe potuto minare l'unità appena raggiunta.
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(1) 1 H.G. NICHOLAS: The
American Union; Pelcan Books, p. 65.
Questa preoccupazione era reale e aveva
una sua giustificazione, anche se l'autonomia regionale prevista nel progetto
Minghetti era giù formale che sostanziale: «si trattava di un decentramento
burocra;ico» (1). Il nuovo organo, di cui si chiedeva l'istituzione, non
doveva essere elettivo, ma doveva consistere in un «consorzio obbligatorio di
province>, i cui poteri dovevano essere esercitati da un Governatore. Le
Regioni, poi, non erano state individuate su una base geografica, ma politica.
Esse dovevano essere sei in tutto, esattamente corrispondenti ai sei antichi
stati indipendenti pre-unitari.
Alla rifondazione dello Stato, dopo la
seconda guerra mondiale, il problema delle autonomie locali acquistò una nuova
dimensione. L'ormai consolidata unità nazionale, le mutate coscienze e la
grande prova di maturità democratica dimostrata dal popolo italiano nella
Resistenza fecero capire che esso doveva avere una soluzione diversa, anche se
ancora rimanevano delle sacche di oppositori irriducibili (la destra) e un'area
(a sinistra dello schieramento politico) che nutriva dei dubbi e delle
perplessità sul tipo di autonomia da concedere.
I dubbi e le perplessità furono fugati dalla
saggezza del costituente che sancì: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento» (2).
L'istituzione dell'Ente
Regione, come intesa e voluta dal costituente, non modificava, come
l'esperienza storica ha dimostrato, la struttura unitaria dello Stato per dare
vita ad una struttura federale. E ciò per due motivi: nello Stato federale è il
Governo centrale che riceve alcuni poteri dagli stati componenti, i quali
conservano la più ampia autonomia per tutto il resto. Nel caso dell'Italia,
invece, è il Governo centrale che conferisce alcuni poteri di carattere
regionale, appunto, alle Regioni ed esercita su di esse un potere di controllo.
La Regione
non ha la gestione di una propria politica fiscale; ha soltanto un'autonomia
finanziaria sui fondi che lo Stato le assegna per i suoi bisogni. Insomma, per
dirla con uno dei costituenti: «l'autonomia accordata (alle Regioni) eccede
quella meramente amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale e si
attiene al tipo di Stato Regionale»(3).
_______________________________________________________________________
(1) Dalla Relazione di
Gaspare Ambrosini alla Costituente sulle autonomie locali.
(2) Art. 5 della
Costituzione italiana
(3) RUINI: dalla
presentazione del progetto di costituzione; Atti dell'Assemblea costituente,
p. 13.
La Regione ha una struttura organizzativa che la fa
somigliare ad uno stato in miniatura. Ha una propria Carta fondamentale
(Statuto); un proprio potere legislativo (il Consiglio) e un proprio esecutivo
(la Giunta);
un proprio Capo della Regione (il Presidente della Giunta).
Il Consiglio è eletto dai cittadini della
Regione, secondo il sistema fissato con legge dello Stato, ed è presieduto da
un Presidente che è coadiuvato da un ufficio di Presidenza. Esso ha un ampio
potere legislativo «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni» (1).
Esso legifera nelle seguenti materie
espressamente previste dalla Costituzione: polizia locale rurale e urbana, fiere
e mercati, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera,
istruzione artigiana e professionale ed assistenza scolastica, musei e
biblioteche di enti locali, urbanistica, turismo e industria alberghiera,
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione, porti
lacuali, acque termali e minerali, cave e torbiere, caccia, pesca nelle acque
interne, agricoltura e foreste, artitigianato; partecipa all'elezione del Capo
dello Stato inviando tre suoi rappresentanti all'assemblea nazionale.
I consiglieri hanno la più ampia facoltà di espressione e
non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni e i voti espressi
nell'esercizio delle loro funzioni (insindacabilità). ma- a differenza del
deputato nazionale - non gode dell'immunità penale ed è tenuto a prestare
giuramento di lealtà verso lo Stato.
La
Giunta, eletta dal Consiglio, è l'organo esecutivo della
Regione. Essa resta in carica finché ha il sostegno di una maggioranza. Il
Presidente rappresenta la
Regione, promulga le leggi e
regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.
Le Regioni possono essere a statuto ordinario e a statuto
speciale. Quelle a Statuto speciale sono state istituite nel 1948, e i loro
statuti sono vere e proprie leggi costituzionali. Quelle ordinarie sono state
istituite nel 1970, dopo che furono vinte le ultime resistenze degli oppositori
dell'ordinamento regionale. Il loro statuto fu redatto e approvato dai
rispettivi Consigli e dal parlamento nazionale nel 1971.
L'istituzione delle Regioni a statuto
speciale trovava una sua giustificazione nelle particolarità storiche, etniche
e linguistiche di alcune regioni italiane (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). Rispetto alle Regioni a statuto
ordinario, esse hanno una maggiore
sfera di competenza
e minori controlli e
_______________________________________________________________________
(1) Art. 117 della
Costituzione
limiti; quindi, la
differenza tra i due tipi di regioni non è qualitativa, ma quantitativa.
Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è
esercitato da un organo dello Stato presieduto da un Commissario
governativo, il quale esercita un controllo sull'attività legislativa della
Regione attraverso il "visto" che deve apporre su ogni legge entro
trenta giorni dalla sua comunicazione, «salvo opposizione da parte del
Governo». Un'eventuale
opposizione del Governo può essere superata riapprovando la legge una seconda volta con una
maggioranza assoluta. Ma il Governo può promuovere una questione di
legittimità davanti alla Corte Costituzionale e una di merito davanti al
parlamento.
SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN
CLASSE
1)
Gli Stati Uniti nacquero come
Confederazione, ma si trasformarono subito in federazione. Pensi che questa
trasfomazione non fosse avvenuta essi avrebbero raggiunto la potenza odierna?
2)
Nel sistema federale americano la giustizia
ha due livelli: uno federale e l’altro statale. A livello statale la
magistratura è elettiva. Pensi che il giudice elettivo possa garantire
l’imparzialità della giustizia?
3)
Nei paesi comunisti a sistema federale il
monolitismo del partito limita di molto l’autonomia degli stati. Quando, però,
questo monolitismo manca, o è debole, gli stati tendono ad esasperare la loro
autonimia. Esamina comparativamente il caso dell’Unione Sovietica e quello
della Yugoslavia di Tito.
4)
L’istituzione delle Regioni avrebbe dovuto
portare una maggiore razionalizzazione all’interno della struttura del potere
locale. Alcuni organi, quali la provinca e il prefetto, ormai superati ed
inutili, sarebbero dovuti sparire, invece sono vivi e vegeti. Perchè si trova
tanta difficoltà ad eliminarli? Pensi che potrebbero essere recuperati a nuove
funzioni?
5)
La
Regione avrebbero dovuto garantire una maggiore
efficienza nella risoluzione dei problemi locali e promuovere lo sviluppo
dell’economia regionale. Invece, essa ha ripetuto i mali nazionali: è
inefficiente (tranne poche), farraginosa e politicamente instabile. Ne sai
spiegare i motivi?
6)
Alcuni sostengono che il mancato
funzionamento delle regioni è da attribuire al conflitto Stato-Regione. Il
primo pone vincoli ed esercita troppi controlli; la seconda reclama una propria
autonomia finanziaria e l’attenuazione, se non l’eliminazione, dei vincoli e
delle tutel. E’ questo il nocciolo del problema?