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Forme e funzioni

Capitolo V

LE FORME DELLO STATO

1. - CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO

     Lo stato può assumere forme diverse, le quali si prestano ad esse­re classificate in base a criteri diversi. Elenchiamo schematicamente i criteri universalmente accettati:

a) lo Stato è una "democrazia" se il potere di scelta  finale  risiede nel  popolo,  che     lo 

    esercita mediante il voto;

b) è  una  "repubblica"  se  la  carica  del  Capo  dello  Stato  è  elettiva,  sia che il popolo

    partecipi diret­tamente alla sua elezione, sia che venga eletto dal parlamento;

c) è una monarchia se la carica di Capo dello Stato è ereditaria;

d) è una dittatu­ra se il potere politico è monopolizzato da una sola persona, da un gruppo

    di   persone,  o   da   un   solo   partito   politico,   che   non   ammette   altre  forme  di     

    organizzazione politica;

e) è uno Stato  a  sistema  parlamentare  se  il  governo  è  soggetto  e  condizionato dalla

   fiducia del parlamento;

f) è uno  Stato  a  sistema  presidenziale se il Governo  non  è  soggetto  alla  fi­ducia  del

   parlamento,  ma  resta  in  carica  fino  allo  spirare  del  suo  man­dato;  nel       sistema

   presidenziale il Capo dello Stato è anche  Capo  del  Governo;  i  membri del Governo

   non devono far parte del parlamento;

g) è uno Stato a struttura unitaria se l'organizzazione del potere politi­co è centralizzata;

h) è uno Stato a struttura federale se il potere politico è diviso tra un Governo centrale e

   un certo numero di governi locali, ognuno dei quali è legalmente sovrano nella propria

   sfera;

i) è uno Sta­to a struttura confederale se il potere politico risiede nei singoli Stati membri

   e il Governo centrale ha poteri limitatissimi, le cui decisioni non   sono in nessun caso

   impegnative per i singoli Stati.

    I prossimi capitoli saranno dedicati allo studio di queste diverse classificazioni. Della Democrazia e della Dittatura tratteremo nel pros­simo capitolo, mentre le forme di cui alla lettera e) e f), ossia la demo­crazia presidenziale e la democrazia parlamentare saranno studiate nella sede loro propria: nel capitolo dedicato alle forme di governo.

    Qui prenderemo in esame, dopo aver accennato brevemente alla monarchia e alla repubblica, quelle forme che si riferiscono alla orga­nizzazione del potere politico nell'ambito della nazione: lo Stato ad or­dinamento unitario: lo Stato ad ordinamento federale e lo Stato ad or­dinamento confederale.

2. - MONARCHIA E REPUBBLICA

      Prima del XIX secolo la distinzione tra monarchia e repubblica era molto importante in quanto Stato monarchico voleva dire che tutto il potere esecutivo, legislativo, giudiziario era concentrato nelle mani di una sola persona: il monarca, il quale governava per grazia di Dio e non per volontà della nazione.

    Repubblica, invece, voleva dire gover­no di popolo e divisione dei poteri. Oggigiorno questa distinzione è ca­duta (è tuttora valida solo per alcuni Stati orientali che conservano l'istituto della monarchia assoluta) in quanto le monarchie moderne sono monarchie costituzionali, cioè il monarca è diventato una figura prettamente rappresentativa o come amano dire gli inglesi «egli regna ma non governa».

Lo Stato Unitario, Federale e Confederale

       Bisogna dire subito che i tre sistemi non sono intercambiabili, nel senso che uno Stato ad ordinamento federale può decidere di adottare il sistema unitario (o viceversa) senza tener conto della composizione e della distribuzione della popolazione che vive sul territorio nazionale. Una nazione, la cui popolazione sia composta da comunità che hanno interessi sociali, economici e culturali diversi - com'è il caso della Svizzera, della Yugoslavia, della Russia, ecc. - può crescere e prospe­rare nella concordia nazionale solo concedendo a queste comunità la più ampia libertà e la più ampia autonomia interna, le quali possono essere garantite solo adottando il sistema federale. Tentare di intro­durre il sistema unitario in una tale nazione potrebbe creare attriti fra le diverse comunità, gelose della propria individualità, mettendo, così, in pericolo l'unità stessa della nazione. <<La scelta della forma della di­stribuzione territoriale del potere politico ha una grande importanza per il buon funzionamento dello Stato» (1).

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(1) D. WIT, op. cit., p. 51

3. - LO STATO UNITARIO

   La caratteristica principale dello Stato unitario è la centralizzazio­ne del potere politico. La fonte di questo potere è il Governo centrale e tutta la vita amministrativa della nazione è posta gotto i1 suo diretto controllo. Ogni autonomia locale viene espressamente concessa dal  Governo centrale, il quale - tuttavia - si riserva il diritto di revoca in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno.

   Un tale sistema di uniforme applicazione, in tutto il territorio nazionale, delle decisioni prese dal Governo centrale, trova la sua miglio­re applicazione in quegli Stati relativamente piccoli e con popolazione omogenea, dove i contrasti regionali e le differenze culturali, linguisti­che, etniche e religiose sono ridotte al minimo. Se così non fosse non vi potrebbe essere una legislazione uniforme in tutto lo Stato, perché ciò che può essere vantaggioso per una regione, che presenta alcune caratteristiche, è di sovente contrario agli interessi e alle aspirazioni di un'altra regione che ha caratteristiche diverse.

   Comunque, l'ordinamento unitario non implica necessariamente un Governo fortemente centralizzato. Il grado di autonomia locale va­ria da Stato a Stato. In Inghilterra, per esempio, agli enti locali è la­sciata la più ampia libertà, per quanto riguarda la legislazione locale; il Governo centrale interviene solo quando il governo locale invade la sfera dell'autorità legale, riservata solamente ed unicamente al Gover­no nazionale.

 

     In Francia, invece (dove non si può parlare di autogoverno locale, ma soltanto di autonomia amministrativa) l'amministrazione locale è sottoposta al costante controllo e alla costante supervisione del Governo centrale che agisce tramite i suoi rappresentanti periferi­ci.

       I vantaggi dello Stato unitario sono molteplici. Primo, l'organizza­zione statale è relativamente semplice, cioè, essa non presenta quella duplicazione di organi caratteristica del sistema federale; secondo, contrariamente allo Stato federale, nello Stato unitario i conflitti tra legislazione nazionale e legislazione locale sono evitati, in quanto esi­ste un solo organo legislativo: il parlamento nazionale, il quale è chia­mato a legiferare sia sulle questioni di interesse generale e nazionali che su quelle locali e particolari. Terzo, nello Stato unitario non esisto­no conflitti di giurisdizione, in quanto gli organi governativi locali sono emanazione del Governo centrale. Quarto, nei periodi di crisi o di cala­mità naturali, l'azione del Governo centrale può essere dispiegata con maggiore rapidità ed efficacia su tutto il territorio nazionale in quanto essa non è soggetta a restrizioni costituzionali che riservano tale azio­ne alle singole regioni, come negli stati ad ordinamento federale.

    Anche gli svantaggi sono molteplici. Il primo e più importante è che lo Stato unitario può dar vita ad una complessa e capillare macchi­na burocratica dotata di una forza e di una volontà propria, che tende a dilatare sempre più la propria sfera di potere a danno della classe poli­tica. E questo è tanto più vero in quegli Stati dove l'esistenza di una pluralità di partiti politici crea un eccessivo frazionamento delle forze con la conseguenza che i Governi, basati, nella maggior parte dei casi. sulla precaria coalizione di più partiti, hanno un'esistenza brevissima.

     Questo stato di cose non consente all'uomo politico, che ha responsa­bilità di governo, di occupare tanto a lungo un dicastero da diventare il solo ed unico controllore delle leve dei comandi. I Governi passano ra­pidamente; gli uomini politici si avvicendano nei dicasteri, ma il buro­crate rimane e continua a controllare i fili della macchina amministra­tiva.

    Un altro importante svantaggio è che il parlamento nazionale si viene a trovare sovraccaricato di una legislazione locale dei cui proble­mi molto spesso, per la distanza delle regioni interessate, non ha cono­scenza adeguata. Questo sovralavoro crea un rallentamento in tutto il processo legislativo, per cui non dì rado l'approvazione dì una legge ri­chiede più di un anno di tempo.

4. - LO STATO FEDERALE

      Nel paragrafo precedente abbiamo definito lo Stato federale come un ordinamento ìn cui ìl potere politico è diviso tra un governo nazio­nale e un certo numero di governi statali, ognuno dei quali è legalmen­te sovrano nella propria sfera, o diversamente uno Stato federale è formato da un certo numero di comunità politiche (che si chiamano "Cantoni" in Svizzera, "Stati" negli Stati Uniti d'America, "Laender" in Germania, "Province" in Canada e Brasile) le quali han­no trasferito parte del loro potere politico ad un Governo nazionale.

   Questo tipo dì ordinamento trova la sua migliore applicazione in quelle nazioni in cui la vastità del territorio e le differenze storìco­culturali, piuttosto marcate tra una regione e l'altra, le cui popolazioni molto spesso parlano lingue diverse, non consentirebbero l'istituzione di uno Stato centralizzato, il quale per sua necessità tende sempre a li­vellare le differenze per creare quella omogeneità necessaria alla sua esistenza.

   Ma qual è la struttura del sistema federale? Incominceremo col di­re che in uno stato federale ci sono due livelli governativi: uno nazio­nale e uno statale, ognuno dei quali ha un proprio organo esecutivo, le­gislativo e giudiziario.

   Il sistema federale degli Stati Uniti, per esempio, è strutturato in un Governo nazionale formato da un Congresso, da un potere esecuti­vo (che si concretizza nella persona di un Presidente, eletto ogni quat­tro anni, il quale forma un governo affidando i vari ministeri, in cui si articola l'amministrazione dello Stato, a persone di sua scelta) e da un potere giudiziario, al cui vertice si trova la Corte Suprema, composta da giudici nominati a vita dal Presidente coll'assenso del Senato. A sua volta ogni Governo statale è articolato in un parlamento composto da due camere, eletto per una durata che varia da uno a quattro anni; in un potere esecutivo nella persona di un Governatore che viene elet­to, per una durata che varia da due a quattro anni, direttamente dal po­polo e i cui poteri includono il diritto dì veto sulle leggi approvate dal parlamento, veto che può essere superato solo se le leggi in que­stione vengono riapprovate dal parlamento con una maggioranza di due terzi; in un potere giudiziario composto da giudici elettivi.

   I giudici vengono eletti dai cittadini residenti nella circoscrizione in cui il giudice dovrà svolgere la sua opera. Il loro mandato è general­mente breve. Solo in tre stati i giudici del tribunale più alto vengono nominati a vita dal Governatore e possono essere destituiti solo a se­guito di provvedimento penale.

   Il rapporto tra il Governo nazionale e i governi statali e i loro pote­ri sono descritti nella Costituzione nazionale. Essa prescrive, per esempio, che il potere legislativo, per tutto ciò che riguarda l'intera collettività, appartiene al Congresso, il quale è formato da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti. Il Senato si compone di due rappresentanti per ciascuno stato (oggi gli stati sono cinquanta), i quali restano in carica sei anni e vengono eretti di­rettamente dal popolo dello stato a cui appartengono. La Camera viene eletta ogni due anni secondo il principio nazionale, cioè, il numero  dei rappresentanti a cui ciascun stato ha diritto è direttamente propor­zionale alla sua popolazione.

    Al Congresso o parlamento nazionale è attribuito ìl potere dì im­porre tributi e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; di pagare il debi­to pubblico e di provvedere alla difesa comune... di regolare il com­mercio con le altre nazioni e i diversi stati... di battere moneta... di fis­sare i vari tipi di pesi e misure... di istituire uffici e servizi postali... di

dichiarare guerra... di reclutare e mantenere eserciti.., di creare e mantenere una marina militare» (1).

   Ai singoli stati, invece, sono attribuiti tutti «i poteri non delegati dalla Costituzione» al Governo nazionale, eccetto alcuni che sono espressamente vietati dalla Costituzione stessa. Per cui i singoli stati non possono «concludere trattati, alleanze o patti confederali... batte­re moneta... approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva» (2).  Mentre  sono  sovrani  per  tutto  ciò   che ­

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(1) Art, 1, sez. 8 della Costituzione degli Stati Uniti. ibid., sez. 10.

(2) Art. 1, sez. 2 della Costituzione americana.

 

riguarda l'istruzione, la sanità, il diritto penale e civile, il rilascio di licenze commerciali, la regolamentazione ed organizzazione dell'apparato elettorale, il mantenimento di una polizia, ecc.

   Questa divisione dei poteri è garantita dalla istituzione della Corte Suprema, la quale è chiamata ad interpretare la Costituzione, tutte le volte che una delle parti cerchi di alterare l'equilibrio a suo favore, e a dirimere le controversie che possono insorgere «tra due o più stati. tra uno stato e i cittadini di un altro stato».

    Le nazioni che adottano il sistema federale oggi sono diciassette (inclusa la Germania Orientale), ma ognuna di esse l'ha adattata alle proprie esigenze e alle proprie esperienze storiche, per cui è difficile affermare che esse seguono la stessa organizzazione e distribuzione territoriale del potere politico o che seguono lo stesso criterio nella at­tribuzione dei poteri tra il Governo nazionale e i governi statali.

    La Co­stituzione canadese, per esempio, enumera sia i poteri attribuiti al go­verno nazionale che quelli attribuiti ai governi delle province, e tutti i poteri non enumerati vengono attribuiti al Governo nazionale, mentre quella statunitense enumera, come abbiamo visto, solo quelli attribuiti al Governo nazionale e attribuisce gli altri ai governi locali.

    Ancora, mentre i membri del senato americano vengono eletti di­rettamente dal popolo dello stato cui essi appartengono e ogni stato non può avere più di due senatori, i membri del Bundsrath (il senato) tedesco vengono nominati dai governi dei Laender a cui essi apparten­gono, il loro mandato è revocabile e il numero dei delegati a cui ogni Laender ha diritto varia col variare della sua popolazione (ogni Laen­der ha diritto a tre voti, quelli con popolazione superiore a 2 milioni hanno diritto a 4 delegati e quelli con oltre sei milioni di abitanti a 5).

   Altre nazioni, invece, pur essendo federali nella forma, in pratica sono Stati fortemente centralizzati. Questo è il caso della Russia, ecc.. dove ogni organo governativo, a qualsiasi livello, è sotto il diretto con­trollo del partito comunista.

5. - LO STATO CONFEDERALE

Una confederazione è un'associazione di Stati indipendenti e so­vrani, i quali, pur essendosi uniti per raggiungere degli scopi comuni (difensivi, economici, o culturali) non hanno rinunciato a nessuna delle loro prerogative. La loro unione non dà vita ad un altro Stato, di cui es­si sono le unità componenti, come nell'unione federale, ma crea un'or­ganizzazione che si differenzia da un'alleanza, in quanto viene istituito un organo centrale permanente in cui si dibatte e si delibera sulle que­stioni di interesse comune.

     In questo organo centrale sono rappresentati tutti gli Stati aderenti alla confederazione e la loro rappresentanza può variare nel numero ma non nel voto, ch'è uno per ciascun Stato, indipendentemente dalla sua grandezza. I delegati a quest'organo centrale, che può chiamarsi As­semblea, Congresso, Consiglio, ecc., non vengono eletti dal popolo, ma sono scelti dal Governo dello Stato a cui appartengono e pertanto non possono prendere nessuna decisione che sia in contrasto con le direttive ricevute dal loro Governo. Le decisioni stesse di quest'organo non sono impegnative per nessuno degli Stati membri, ma hanno solo forma di raccomandazioni che ogni Stato è libero dì respingere.

     Un esempio tipico del funzionamento e dei poteri di solito attribui­ti a quest'organo è costituito dal Congresso della Confederazione ame­ricana (1781-1789), il quale «poteva deliberare ed avanzare proposte, ma poteva agire solo quando nove stati su tredici accettavano le sue proposte e solo quando ciascun stato era pronto a prendersi il fastidio o ad assumersi l'onore di mettere in atto le sue raccomandazioni. Il Congresso non poteva imporre tributi: esso doveva chiedere il denaro necessario al suo mantenimento agli Stati. Non aveva nessun controllo sul Commercio estero ed interno. Non poteva mantenere un esercito, a meno che gli Stati volontariamente gli permettessero di tenere i loro contingenti in armi. Se uno qualsiasi degli Stati si rifiutava di accetta­re le sue decisioni o si rifiutava di trattare equamente un altro Stato, il Congresso non aveva alcun potere per richiamarlo all'ordine» (1).

6. - LA FORMA DELLO STATO ITALIANO: UNITARIA E REGIONALISTICA

       La Repubblica italiana è uno Stato unitario sovrano, il quale, tutta­via, ha sancito, all'art. 5 della sua Carta fondamentale (Costituzione),di delegare parte della sua sovranità agli enti locali, e, segnatamente, all'Ente Regione di nuova istituzione, dotandoli di autonomia ammini­strativa per gli affari di carattere locale.

      L'istituzione della Regione trova una giustificazione storica. Già al momento dell'unificazione nazionale si era discusso a lungo se il nuovo Stato dovesse essere fortemente accentrato, sul modello dello Stato francese (su cui si fondava lo Stato piemontese), o dovesse avere una struttura decentrata, in modo da garantire una certa flessibilità  ne11'ammìnìstrazìone di regioni che provenivano da esperienze diverse -basti pensare alla Lombardia e la Toscana da una parte e alle regioni meridionali dall'altra. La questione fu portata in parlamento e sem­brava che la seconda tesi dovesse prevalere. Essa fu racchiusa in un progetto di legge che aveva l'appoggio personale di Cavour, ma non del governo, che voleva mantenere una certa neutralità. Alla fine, però, prevalse la prima tesi, come abbiamo visto nel Capitolo II, perché si temeva che l'autonomia avrebbe potuto minare l'unità appena rag­giunta. ______________________________________________________________________

(1) 1 H.G. NICHOLAS: The American Union; Pelcan Books, p. 65.

     Questa preoccupazione era reale e aveva una sua giustificazio­ne, anche se l'autonomia regionale prevista nel progetto Minghetti era giù formale che sostanziale: «si trattava di un decentramento burocra­;ico» (1). Il nuovo organo, di cui si chiedeva l'istituzione, non doveva es­sere elettivo, ma doveva consistere in un «consorzio obbligatorio di province>, i cui poteri dovevano essere esercitati da un Governatore. Le Regioni, poi, non erano state individuate su una base geografica, ma politica. Esse dovevano essere sei in tutto, esattamente corrispon­denti ai sei antichi stati indipendenti pre-unitari.

     Alla rifondazione dello Stato, dopo la seconda guerra mondiale, il problema delle autonomie locali acquistò una nuova dimensione. L'or­mai consolidata unità nazionale, le mutate coscienze e la grande prova di maturità democratica dimostrata dal popolo italiano nella Resisten­za fecero capire che esso doveva avere una soluzione diversa, anche se ancora rimanevano delle sacche di oppositori irriducibili (la destra) e un'area (a sinistra dello schieramento politico) che nutriva dei dubbi e delle perplessità sul tipo di autonomia da concedere.

   I dubbi e le perplessità furono fugati dalla saggezza del costituen­te che sancì: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramen­to» (2).

L'istituzione dell'Ente Regione, come intesa e voluta dal costi­tuente, non modificava, come l'esperienza storica ha dimostrato, la struttura unitaria dello Stato per dare vita ad una struttura federale. E ciò per due motivi: nello Stato federale è il Governo centrale che rice­ve alcuni poteri dagli stati componenti, i quali conservano la più ampia autonomia per tutto il resto. Nel caso dell'Italia, invece, è il Governo centrale che conferisce alcuni poteri di carattere regionale, appunto, alle Regioni ed esercita su di esse un potere di controllo. La Regione non ha la gestione di una propria politica fiscale; ha soltanto un'auto­nomia finanziaria sui fondi che lo Stato le assegna per i suoi bisogni. Insomma, per dirla con uno dei costituenti: «l'autonomia accordata (al­le Regioni) eccede quella meramente amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale e si attiene al tipo di Stato Regionale»(3).

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(1) Dalla Relazione di Gaspare Ambrosini alla Costituente sulle autonomie locali.

(2) Art. 5 della Costituzione italiana

(3) RUINI: dalla presentazione del progetto di costituzione; Atti dell'Assemblea costi­tuente, p. 13.

     La Regione ha una struttura organizzativa che la fa somigliare ad uno stato in miniatura. Ha una propria Carta fondamentale (Statuto); un proprio potere legislativo (il Consiglio) e un proprio esecutivo (la Giunta); un proprio Capo della Regione (il Presidente della Giunta).

    Il Consiglio è eletto dai cittadini della Regione, secondo il sistema fissato con legge dello Stato, ed è presieduto da un Presidente che è coadiuvato da un ufficio di Presidenza. Esso ha un ampio potere legi­slativo «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interes­se nazionale e con quello di altre Regioni» (1).

    Esso legifera nelle seguen­ti materie espressamente previste dalla Costituzione: polizia locale ru­rale e urbana, fiere e mercati, beneficenza pubblica ed assistenza sani­taria e ospedaliera, istruzione artigiana e professionale ed assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali, urbanistica, turismo e industria alberghiera, tranvie e linee automobilistiche di interesse re­gionale, navigazione, porti lacuali, acque termali e minerali, cave e torbiere, caccia, pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste, arti­tigianato; partecipa all'elezione del Capo dello Stato inviando tre suoi rappresentanti all'assemblea nazionale.

            I consiglieri hanno la più ampia facoltà di espressione e non posso­no essere chiamati a rispondere per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (insindacabilità). ma- a differenza del deputato nazionale - non gode dell'immunità penale ed è tenuto a prestare giuramento di lealtà verso lo Stato.

   La Giunta, eletta dal Consiglio, è l'organo esecutivo della Regio­ne. Essa resta in carica finché ha il sostegno di una maggioranza. Il Presidente rappresenta la Regione, promulga le leggi       e regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

            Le Regioni possono essere a statuto ordinario e a statuto speciale. Quelle a Statuto speciale sono state istituite nel 1948, e i loro statuti sono vere e proprie leggi costituzionali. Quelle ordinarie sono state istituite nel 1970, dopo che furono vinte le ultime resistenze degli op­positori dell'ordinamento regionale. Il loro statuto fu redatto e appro­vato dai rispettivi Consigli e dal parlamento nazionale nel 1971.

   L'istituzione delle Regioni a statuto speciale trovava una sua giu­stificazione nelle particolarità storiche, etniche e linguistiche di alcune regioni italiane (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adi­ge, Friuli Venezia Giulia). Rispetto alle Regioni a statuto ordinario, esse hanno  una  maggiore  sfera  di  competenza  e  minori   controlli e

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(1) Art. 117 della Costituzione

limiti; quindi, la differenza tra i due tipi di regioni non è qualitativa, ma quantitativa.

  Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è  esercitato da un organo dello Stato presieduto da un Commissario governativo, il quale esercita un controllo sull'attività legislativa della Regione attraverso il "visto" che deve apporre su ogni legge entro trenta giorni dalla sua comunicazione, «salvo opposizione da parte del

Governo». Un'eventuale opposizione del Governo può essere superata riapprovando  la legge una seconda volta con una maggioranza assolu­ta. Ma il Governo può promuovere una questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale e una di merito davanti al parlamento.

 

                     SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE

1)        Gli Stati Uniti nacquero come Confederazione, ma si trasformarono subito in federazione. Pensi che questa trasfomazione non fosse avvenuta essi avrebbero raggiunto la potenza odierna?

2)        Nel sistema federale americano la giustizia ha due livelli: uno federale e l’altro statale. A livello statale la magistratura è elettiva. Pensi che il giudice elettivo possa garantire l’imparzialità della giustizia?

3)        Nei paesi comunisti a sistema federale il monolitismo del partito limita di molto l’autonomia degli stati. Quando, però, questo monolitismo manca, o è debole, gli stati tendono ad esasperare la loro autonimia. Esamina comparativamente il caso dell’Unione Sovietica e quello della Yugoslavia di Tito.

4)        L’istituzione delle Regioni avrebbe dovuto portare una maggiore razionalizzazione all’interno della struttura del potere locale. Alcuni organi, quali la provinca e il prefetto, ormai superati ed inutili, sarebbero dovuti sparire, invece sono vivi e vegeti. Perchè si trova tanta difficoltà ad eliminarli? Pensi che potrebbero essere recuperati a nuove funzioni?

5)        La Regione avrebbero dovuto garantire una maggiore efficienza nella risoluzione dei problemi locali e promuovere lo sviluppo dell’economia regionale. Invece, essa ha ripetuto i mali nazionali: è inefficiente (tranne poche), farraginosa e politicamente instabile. Ne sai spiegare i motivi?

6)        Alcuni sostengono che il mancato funzionamento delle regioni è da attribuire al conflitto Stato-Regione. Il primo pone vincoli ed esercita troppi controlli; la seconda reclama una propria autonomia finanziaria e l’attenuazione, se non l’eliminazione, dei vincoli e delle tutel. E’ questo il nocciolo del problema?

 

 
 
Indice analitico
Prefazione
Capitoli
1) Concetto di Nazione
2) Concetto di Stato
3) Concetto di Sovranità
4) La Costituzione
5) Forme di Stato
6) Democrazia e Dittatura
7) Forme di Governo
8) Funzioni dello Stato
9) Stato ed individuo
10) Il Parlamento
11) La Giustizia
12) La Pubblica Amministrazione
13) La Finanza pubblica
14) I partiti politici
15) Voto e sistemi elettorali
16) L'opinione pubblica
 

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