Capitolo
IV
LA COSTITUZIONE
1- COS'È LA COSTITUZIONE
Nei capitoli che seguono esamineremo le
forme di Governo e vedremo che ne esistono almeno tre catalogabili: la forma
presidenziale, forma parlamentare e la forma assembleare. Esamineremo la forma
dello Stato ed anche quì vedremo che ne esistono almeno tre catalogabili: la
forma unitaria, la forma federale e la forma confederale. Esamineremo il
rapporto tra lo Stato e l'individuo e vedremo che l'individuo entra in contatto
con lo Stato in un rapporto di diritti e di doveri.
Ma a questo punto sorge spontanea una
domanda: se le forme di governo e di Stato sono più di una e lo Stato stesso si
articola in tanti organi, chi stabilisce quale deve essere la forma dello
Stato, quale la forma di Governo, quali gli organi dello Stato, quali i loro
rapporti e il rapporto tra i cittadini e lo Stato? Lo stabilisce la
costituzione.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.
Essa «stabilizce i principi su cui deve essere fondato il governo e regola
l'esercizio dei poteri sovrani stabilendo a quali organi o persone questi
poteri devono essere affidati e come devono essere esercitati» (1).
(1) BOUVIER: Dizionario
legale; citato in A. DE GRAZIA: THe Elements of Political Science; McMillan,
Londra 1957, vol. II, p. 43.
1)LA FORMA DELLA
COSTITUZIONE
La Costituzione può
essere scritta e non scritta. Quella scritta ha la forma di un documento
redatto da un organo appositamente convocato, che può essere un comitato
ristretto nominato dall'esecutivo, oppure un'assemblea di delegati degli Stati
che intendono creare un'unione, o, infine, un'assemblea di cittadini eletti
direttamente dal popolo a questo scopo, detta appunto
Assemblea Costituente.
Essa
d: solito viene redatta quando due o più nazioni intendono creare, unendosi,
una struttura politica più ampia, trasferendo (se formano uno Stato Unitario,
ved. Cap. V) o non trasferendo (se danno vita ad uno Stato federale)
completamente i loro poteri al nuovo Stato, come è stato il caso degli Stati
Uniti di America e come potrebbe essere il caso dell'Europa di domani. Altre
volte essa viene redatta dopo un periodo di instabilità politica e di disordini
che hanno messo in crisi il vecchio ordine con tutte le sue istituzioni (vedi
Francia del 1958), oppure dopo un periodo di dittatura (vedi l'Italia del
1946).
All'assemblea costituente vengono eletti i
rappresentanti di tutte le forze politiche e sociali della nazione. Non di rado
accade che la Costituzione elaborata da tale Assemblea rifletta più marcatamente i caratteri salienti del
raggruppamento o dei raggruppamenti che sono riusciti a mandarvi più delegati.
Altre volte, come abbiamo visto, essa si riunisce dopo un periodo di caos
politico o di dittatura ed allora la Costituzione può assumere un carattere più
autoritario, o più democratico, affidando, nel primo caso, più poteri
all'esecutivo (vedi Francia di De Gaulle) o, nel secondo caso, maggiori
controlli al popolo (vedi l'Italia repubblicana: referendum, iniziativa
popolare, ecc.). Insomma, per concludere, la Costituzione assume
il carattere prevalente dello spirito che aleggia nell'aria nel momento in cui
viene elaborata. Questo spirito può essere l'anelito verso una maggiore
sicurezza e stabilità politica (v. Francia del 1958) o l'anelito verso una
maggiore libertà dalla paura di un possibile ritorno di regimi autoritari e
antidemocratici (v. Italia del 1946-47).
La costituzione non scritta, invece, il cui
unico esempio è costituito dalla Costituzione inglese, non ha la forma di un
documento particolare e «non è il frutto di organo appositamente nominato, ma
è l'incidentale accumulazione di dottrine e arrangiamenti pratici formulati, a
singhiozzo (nei secoli), per raddrizzare particolari storture» (1), o più sinteticamente,
essa «è un miscuglio di leggi ordinarie,
precedenti e traI:izioni» (2) le
______________________________________________________________________
(1) HERMAN FINER: The
Theorv and Ptiactice of Modern Government; Henry Holt
Co., 1949, p. 119.
(2) L.S. AMERY: Thoughts
nn the Costitution: Oxford paperbacks, 1964, p. 1. a C.F. STRONG: Modera
Political Constita4tions; Londra, 1963, pp. 67-68.
quali sono diventate così
radicate nella coscienza del cittadino da costituire un imperativo morale a
cui ognuno, individualmente, obbedisce, non perché teme la possibilità di un potere
coercitivo esterno che glielo imponga, ma per proprio moto spontaneo.
Questo è vero sia per il
singolo cittadino che per gli organi dello Stato. Ecco perché in questo caso
non è necessario che esista un sistema di controlli e di freni a garanzia che
nessun organo dello Stato travalichi i limiti del suo potere.
3. - COSTITUZIONE
RIGIDA E COSTITUZIONE FLESSIBILE
Strettamente connessa con la forma della
Costituzione è la questione della sua flessibilità o rigidità. Di solito si
assume che la Costituzione scritta sia di natura rigida mentre quella non scritta sia flessibile. Anche
se questo può essere un criterio generale non è del tutto valido. Mentre è
vero che una Costituzione non scritta non può essere che flessibile, (infatti
per emendarla basta una legge ordinaria approvata con la procedura normale, v.
Gran Bretagna)la Costituzione scritta può anche essere flessibile.
La rigidità o flessibilità della Costituzione
è determinata dai modi che sono previsti per emendarla. Se la tecnica di
emendamento è relativamente semplice, se, cioè, per emendarla basta una legge
ordinaria, è flessibile. Se, invece, la procedura di emendamento è complicata,
è rigida.
Un esempio di Costituzione scritta
flessibile è dato dallo Statuto albertino. Infatti, esso non prevedeva «nessuna
procedura speciale per emendarla» ed era stato «adottato attraverso la normale
procedura legislativa per far fronte ai bisogni di uno Stato in espansione e
di una società politica più progressiva. Era tanto flessibile che Mussolini potè,
nei primi anni della sua dittatura, violare profondamente lo spirito dello
Statuto senza doverlo denunciare»(1).
Il grado di rigidità della Costituzione
scritta dipende dalla più meno complessità della procedura di emendamento. Un
esempio di Costituzione scritta estremamente rigida è dato dalla Costituzione
dell'Italia repubblicana (1947). L'articolo 138 esige, infatti, che «le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali» siano
adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non
minore
______________________________________________________________________
(1) RUINI, citato in
MARCELLO CAPURSO: Il popolo nella Costituzione Italiana; ERI, p. 43.
di tre mesi e siano approvate,
nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera.
E ciò non è tutto. Al secondo comma dello
stesso articolo, infatti, è previsto che le leggi stesse siano «sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. Il che significa che le leggi di revisione costituzionale
e le leggi costituzionali possono essere promulgate solo dopo tre mesi dalla
loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sempre che un quinto dei membri di
una Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori non
richiedono che siano sottoposte a referendum. Unica eccezione prevista è che
«non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti»
(3° comma Art. 138).
Quali sono le preoccupazioni che spingono
gli Stati ad adottare una Costituzione più o meno rigida? Sono tante. Il
Costituente americano, per esempio, si preoccupava che fossero salvaguardati i
poteri degli stati-membri e che l'equilibrio dei poteri da esso creato non
fosse alterato unilateralmente da nessun organo a qualsiasi livello.
La preoccupazione del Costituente italiano,
invece, era il «pericolo di aprire l'adito a regimi autoritari e
antidemocratici» i perciò «ha voluto assicurarsi che l'edificio costituzionale
da esso innalzato non fosse mutato senza un ampio e comprovato consenso da
parte delle forze politiche esistenti al momento della revisione e
dell'innovazione» (1).
_______________________________________________________________________
(1) M. CAPURSO: op. cit.
4- IL CONTENUTO DELLA COSTITUZIONE
Come abbiamo già detto, la Costituzione determina quale deve essere la forma dello Stato. Se, deve essere una repubblica o una monarchia;
una repubblica parlamentare o presidenziale; determina i tempi dell'elezione del Capo dello Stato;
se eletto dal popolo
e ad esso responsabile (Francia, Stati Uniti) o dalle due Camere in seduta
congiunta (Italia). Determina se lo Stato deve avere una struttura unitaria
(Italia), federale (Stati Uniti, Russia, ecc.) o confederale. Determina gli
organi dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario; fissa quali devono
essere i loro poteri e fino a quali limiti essi possono estendersi; quali i
loro rapporti: completamente separati ed indipendenti dall'altro (Stati Uniti)
o l'uno all'altro collegati da stretti vincoli e riuniti nella persona del Capo
dello Stato (Italia). Determina se il potere legislativo deve essere articolato
in due Camere oppure in una (Nuova Zelanda, Danimarca, Finlandia); fissa se le
due Camere devono essere entrambe elettive oppure una deve essere ereditaria e
non elettiva; fissa come e da chi deve essere formato. quali i requisiti necessari
per poterne fare parte, quali i requisiti necessari per partecipare alla sua
elezione. Determina la natura dell'esecutivo, come deve essere formato e a chi
deve essere responsabile. Determina la natura e l’ordinamento del potere
giudiziario, e, non ultimo, determina e fissa i rapporti tra il cittadino e lo
Stato.
5- GARANZIE
COSTITUZIONALI
Tuttavia è chiaro, come l'esperienza storica ha
dimostrato, che l’esistenza di una
Costituzione scritta non significa che essa venga osservata. Ci sono molti
Stati, inclusi quelli a regime comunista, che pur hanno le costituzioni più
avanzate, in cui la costituzione è un paravento al riparo del quale
l'esecutivo, sia esso dominato da una sola persona (Mussolini, Hitler, Stalin)
o da più persone (v. Russia attuale) esercita un potere incontrollato ed
oppressivo, negando in pratica tutto ciò che in essa vi è sancito.
Perché l'osservanza dei dettami costituzionali sia resa
effettiva bisogna che la costituzione preveda una forma di organizzazione
statale in cui nessun organo abbia la preminenza su un altro, ma, come prevede la Costituzione italiana, «far sì che il movimento dell'intero sistema statale si manifesti
come il risultato del concorso di più organi, e libertà politica sia quindi
garantita, per quel che riguarda 1'organízzazione di governo, proprio dei
poteri che ciascuno dì essi è ìn grado esercitare nei confronti degli altri (1)
6. - LA CORTE COSTITUZIONALE
A presidio di questa separazione dei
poteri (legislativo - esecutivo - giurisdizionale), negli Stati che hanno una
costituzione scritta, viene istituito un tribunale, denominato Corte Suprema
degli Stati Uniti, Corte Costituzionale in Italia. il quale ha il compito,
citando la costituzione italiana, di giudicare sui conflitti di attribuzione
tra ì poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri.
Negli Stati democratici, tuttavia, questi
poteri vengono raramente esercitati per mancanza del contendere. L'attività
della corte è, tuttavia, rivolta alla verifica della costituzionalità delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.
In questa sua funzione la Corte non ha potere di
iniziativa. Essa può agire solo quando
_______________________________________________________________________
(1)MARCELLO CAPURSO: op.
cit.; p. 43.
le regioni, la
magistratura ordinaria e amministrativa, a cui si è rivolto il cittadino per
difendere i propri diritti, ha dei dubbi sulla costituzionalità della legge che
è chiamata ad applicare e quindi chiede alla Corte di decidere. Le leggi
dichiarate incostituzionali perdono la loro effìcac fin dal giorno successivo
alla loro pubblicazione.
La presenza di una Corte Suprema, nel
sistema costituzionale dello Stato, costituisce motivo di attenzione costante
del legislatore ai princìpi della costituzione nel momento della formazione
delle leggi.
7. LA COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione
italiana è il prodotto di un'epoca storica, in cui un popolo, liberatosi di un
passato oscuro (dittatura), attraverso una dura lotta di liberazione
(Resistenza) contro lo straniero e contro i propri fratelli, epigoni
(Repubblica Sociale di Salò) di un regime (fascismo) che sopravviveva a se
stesso, rinasce a nuova vita e rifonda lo Stato su nuove basi e, soprattutto,
su nuovi e più rivoluzionari principi, frutto di una concorrenza di ideologia,
di esperienze politiche e della maturata consapevolezza che il nuovo Stato
deve essere proiettato nel futuro per prendere il suo posto tra le grandi
democrazie dell'Occidente.
I principi fondamentali su cui essa si basa
sono quattro: 1) - il principio di libertà; 2) - il principio di uguaglianza;
3) - il principio di autonomia; 4) - il principio di democraticità.
Il principio di libertà si concretizza
nella tutela delle libertà civili e delle libertà politiche. Le libertà civili
sono state le prime ad essere riconosciute e tutelate dagli Stati moderni.
Esse abbracciano la sfera personale dell'individuo nei suoi rapporti con lo
Stato e con gli altri individui. Le più significative sono: il diritto al
lavoro: «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendono effettivo questo diritto» (art. 4): il diritto all'istruzione:
<<la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci ed i meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso» (art. 34); il diritto di riunione: «i cittadini hanno
diritto a riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche se aperte
al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico ne
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» (art. 17); diritto di
associazione: «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopo politici mediante organizzazioni di carattere militare»
(art. 18); il diritto di manifestazione del pensiero:
tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione
o censure» (art. 21); il diritto alla libera iniziativa: «L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana» (art. 41).
I diritti politici sono una conquista
recentissima, se si tiene conto che essi furono estesi a tutti i cittadini solo
in questo secolo, quando fu introdotto il suffragio universale senza, però,
creare le condizioni per il loro effettivo godimento. I diritti politici sono
semplici dichiarazioni di principio se non vengono accompagnati
dall'uguaglianza sociale ed economica, in modo da garantire a tutti le stesse
possibilità di reddito ed abolendo ogni distinzione sociale. Il diritto
elettorale, attivo e passivo, e la partecipazione alla gestione della cosa
pubblica diventano concreti ed effettivi veicoli di democrazia solo quando tra
i cittadini si abbattono le barriere economiche, gli steccati culturali e le
gerarchie sociali.
L'uguaglianza politica è un'astrazione se
non è accompagnata dall'uguaglianza delle opportunità etico-sociali ed
economiche. Il costituente italiano volle affermare questo concetto quando,
nella stesura della costituzione, formulò l'ordine dei diritti dei cittadini.
I diritti di libertà civile furono messi al primo titolo perché essi sono
inscindibili dall'uomo come essere umano, indipendentemente dalla sua appartenenza
allo Stato. Le libertà politiche, invece, furono messe al quarto titolo perché
esse rientrano nella sfera del cittadino e diventano efficaci vettori di
uguaglianza solo se prima sono garantiti e tutelati i diritti etico-sociali,
(secondo titolo) e quelli economici (terzo titolo).
Il principio di uguaglianza costituisce
il momento più innovativo e progressivo della carta costituzionale e sostanzia
il principio di libertà, introducendo elementi di democrazia economica per
rendere effettivamente operante la democrazia politica.
La dichiarazione di principio del primo
comma dell'art. 3, secondo la quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali», è accompagnata e sostanziata dall'impegno esplicitamente preso
dallo Stato, al secondo comma dello stesso art., di «rimuovare gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del paese».
Il principio di autonomia, di ci
parleremo più diffusamente nel capitolo successivo a proposito delle Regioni,
corregge l'immagine dello Stato accentratore post unitario e di quello negatore
di libertà del periodo fascista, per sostituirla con l'immagine dello Stato
democratico e
repubblicano, che riconosce e tutela, sulla scia del sistema inglese, le
autonomie locali, cioè il diritto dei cittadini all’autogoverno nella sfera
degli affari locali
Il principio di democraticità pervade
tutta la struttura della costituzione. Dall'articolo 1 in cui si enuncia che la
sovranità appartiene al popolo, all'art. 17, sulla libertà di riunione, agli
artt. 18 e 49. sulla libertà di associarsi in partiti, all'art. 48, sulla
libertà e la segretezza del votoo, all'art. 71 sull'iniziativa popolare
legislativa, all'art. 71) che istituisce il referendum, ecc... (1)
costituzionale, nella sua applicazione, ha
avuto una vita travagliata. L'art. 134, che istituiva la corte costituzionale,
fu applicato nel ael 1956, con otto anni di ritardo; l'art. 34, che estendeva
l'obbligo scolastico fino al 14° anno, fu applicato nel 1962, con 14 anni di
ritardo; l'art. 5, che istituiva le
Regioni, fu applicato nel 1970, con ventidue anni di ritardo; gli articoli 39 e
40, che regolamentano le organizzaziono sindacali e il diritto di sciopero,
non sono ancora riusciti a trovare una applicazione per i feroci contrasti tra
le forze politiche e sociali.
_______________________________________________________________________
(1) Questi due ultimi articoli che sanciscono
l'esercizio diretto della sovranità (democrazia diretta) da parte del popolo
saranno ripresi nel Cap. XIV.
SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE
1) La Corte
costituzionale difese il suo diritto-potere di giudicare la costituzionalità
non delle leggi repubblicane, ma anche di quelle fasciste. Questa assunzione di
potere illimitato , le consentì di svolgere un ruolo insistituibile nel
rinnovamento civile e nella crescita democratica della nazione. Sai dire
perchè?
2) La Corte
costituzionale, come abbiamo visto, non ha il potere di iniziativa. Deve
aspettareche qualcuno metta in moto il suo meccanismo. Tu pensi che questa
mancata attribuzione del potere di iniziativa sia stata un bene o un male?
Perchè?
3) Nella
costituzione italiana ci sono alcune dichiarazione di principio che non hanno
ancora trovato una concreta attuazione. Sai individuare quali sono?
4) All’art.
3 la costituzione sancisce l’impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale per raggiungere l’effettiva uguaglianza tra i
cittadini. Questo impegno è stato mantenuto?
5) Gli
artt.39 e 40 non hanno ancora trovato un’applicazione per la forte opposizione
delle fonze sociali interessate. Tu pensi che abbia sbagliato il costituente a
formularli nella loro stesura o credi che la loro applicazione metterebbe un pò
d’ordine nelle contese sociali e questo suscita timori?
6)Nell’Italia
attuale si parla tanto di riforma delle istituzioni. Ma per riformare le
istituzioni bisogna riformare la costituzione e su questo non tutti sono
d’accordo. In queste condizioni la riforma diventa impossibile o quasi. Perchè?