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Capitolo XII

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. - LO STATO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    La pubblica amministrazione è un elemento essenziale alla vita dello Stato. È stato detto, e giustamente, che uno Stato non è concepi­bile, né può esistere, senza una amministrazione che ne realizzi i fini. Senza di essa, infatti, la società ripiomberebbe in quello stato di barba­rie in cui si trovava prima del sorgere dello Stato: non potrebbe essere garantito il soddisfacimento dei più elementari bisogni dell'uomo, né potrebbe essere assicurata la giustizia, per cui il più debole sarebbe al­la mercè del più forte.

  Lo Stato e l'amministrazione sono coetanei: es­sa, infatti, è sorta col sorgere dello Stato ed è sempre stata una branca del potere esecutivo, che ne coordinava l'azione. Nello Stato moderno, il Governo, attraverso la pubblica amministrazione, applica le leggi votate dal parlamento ed attua il suo programma politico, economico e sociale.

     La complessità della sua macchina dipende dalle funzioni che lo Stato svolge. Quando le funzioni dello Stato erano limitate alla sicurezza pubblica e alla sicurezza esterna della società (v. Cap. VIII), la sua strut­tura amministrativa era piuttosto semplice. Ora che le sue funzioni van­no sempre più estendendosi, entrando in campi prima lasciati alla inizia­tiva privata, la sua struttura diventa sempre più complessa.

    Per esigenze espositive, divideremo la pubblica amministrazione in due settori. Nel primo metteremo tutti gli organi dell'amministra­zione statale, sia a livello nazionale che locale, e quegli organi indipendenti o autonomi istituiti e voluti dal potere legislativo o dal poter­e esecutivo (ENI, IRI, FFSS., ENEL, ecc.) e questa diremo pubblica amministrazione (P.A.). Nel secondo metteremo le persone fisiche che dirigono, amministrano o sono alle dipendenze di questi organi, e che più propriamente diremo burocrazia.

2. - STRUTTURA DELLA P.A. (1)

    L'amministrazione dello Stato si distingue in amministrazione centrale ed amministrazione locale. Gli organi centrali normalmente risiedono nella capitale dello Stato e svolgono le loro funzioni in tutti il territorio nazionale. Gli organi periferici, che sono emanazione degli organi centrali e quindi loro rappresentanti, svolgono le loro funzioni in determinate aree geografiche.

                                       L'amministrazione centrale

     Tra gli organi centrali dell'amministrazione vi sono i ministeri. Al­la testa di ogni ministero c'è un membro del Governo (Ministro) che ne è responsabile per tutto il periodo che ne è a capo e ne risponde di fronte al Parlamento. Egli è responsabile non solo degli atti commessi personalmente, ma anche di quelli commessi dai suoi subalterni, sia che ne sia a conoscenza sia che non lo sia. In questa sua funzione il Mi­nistro è coadiuvato da uno o più sottosegretari, ognuno dei quali si in­teressa di un particolare settore del ministero (ma possono essere di più) dietro delega che riceve espressamente dal Ministro. Al dì sotto del ministro e dei sottosegretari c'è il Direttore Generale, un funziona­rio di carriera che, oltre ad essere il più importante collaboratore del Ministro assicura la continuità amministrativa durante il cambio di ge­stione tra ministri. Egli è coadiuvato da ispettori generali, direttori di divisione e di sezione, ognuno dei quali è alla testa di un settore in cui io si articola il ministero.

 Accanto ai ministeri, detti anche organi attivi, troviamo gli organi consultivi e di controllo.

     La funzione degli organi consultivi è quella di illuminare, con il lo­ro parere, che può non essere seguito (solo in pochi casi, previsti dalla legge, gli organi esecutivi sono tenuti a seguirlo), gli organi esecutivi dell'amministrazione sugli specifici provvedimenti che essi intendono adottare per attuare un certo disegno politico o per soddisfare i bisogni e gli interessi della comunità.

   Il più importante organo consultivo dello Stato italiano è il Consiglio di Stato (della sua funzione, quale massimo tribunale amministra­zione, abbiamo parlato nel capitolo precedente). Esso si distingue da tutti gli altri organi consultivi per la generalità delle sue

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(1) Avvertiamo il lettore che in questo paragrafo ci limitiamo ad illustrare (sommaria­mente) la struttura organizzativa della PA italiana che non sempre corrisponde a quella degli altri Stati.

funzioni e la rilevanza giuridica dei suoi pareri. Esso può dare pareri, se richiesto

(ma in alcuni casi la richiesta del parere è obbligatoria), su tutti gli affari che riguardano l'amministrazione dello Stato, di qualsiasi naturaessi siano.

      Accanto al Consiglio di Stato troviamo organi di natura più specifica. Essi sono più propriamente organi tecnici, specializzati in un par­ticolare settore degli interessi dello Stato. Tra di essi spiccano il Con­siglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), di cui parleremo nel cap. XVI, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     Altri organi consultivi, sempre di natura specifica, sono istituiti presso i singoli ministeri per dare il loro parere sui provvedimenti che          il ministero intende adottare. Tali sono il Consiglio Superiore della            Pubblica Istruzione, presso il ministero della P.I.; il Consiglio Superio­ dei Lavori Pubblici, presso il ministero dei LL.PP.; il Consiglio Superiore della Sanità, presso il ministero della Sanità, ecc.

   La funzione degli organi di controllo è quella di vigilare sulle atti­vità degli organi esecutivi della P.A., di esaminarne gli atti per accer­tare che essi agiscano nell'ambito dei limiti fissati dalla legge e assicu­rare che la loro azione sia diretta al raggiungimento dei fini proposti.

   

    Il massimo organo di controllo dello Stato italiano è, senza dubbio,  quello della Corte dei Conti. Il controllo che essa esercita sulla P.A. è duplice: preventivo e successivo. Preventivo significa che ogni atto, ogni atto della P.A. (eccetto quelli di prerogativa del Capo dello Stato), de­ve essere sottoposto all'esame della Corte dei Conti che ne controlla la legittimità, ossia se esso è conforme alle disposizioni di legge.

   Successivo significa che i conti generali (1) dei singoli ministeri e il conto generale dello Stato (bilancio), al termine dell'esercizio finanziario, devono essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti che, per esplicito disposto costituzionale, ne "riferisce alle Camere"(2).

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(1)La funzione di controllo particolare non interessa agli scopi di questo testo.

 (2) 2 Art. 100, secondo comma, della Costituzione italiana 

         

                        L'amministrazione locale

    Al centro dell'amministrazione locale troviamo la Prefettura con  a ­capo un Prefetto che è il massimo organo periferico. Il Prefetto rappresenta il Governo nell'ambito della provincia. Egli ha il potere di emanare norme (il decreto e l'ordinanza), la cui osservanza è obbliga­toria nel territorio della provincia, su tutte le materie sottoposte alla sua autorità (edilizia, polizia locale, igiene e sanità, sicurezze: pubblica).

      Glì organi consultivi della Provincia sono: 1) i1 Consiglio di Prefet­tura (composto dallo stesso Prefetto o da un suo rappresentante, più due consiglieri) il quale dà pareri sugli atti che il Prefetto crede o deve sottoporre al suo esame: 2) il Consiglio provinciale di Sanità; 3) il Co­mitato Provinciale di assistenza e beneficienza pubblica; anche que­st'ultimi sono presieduti dal Prefetto.

   Anche il Sindaco, nelle sue funzioni relative allo Stato civile (tenu­ta dei registri demografici, cioè delle nascite, delle morti, dei matrimo­ni, della popolazione, formazione delle liste dì leva, ecc.), è ufficiale del Governo centrale.

   Gli altri organi amministrativi locali, quali i Provveditorati agli Studi, le Intendenze di Finanza, la Questura, gli Ispettorati dell'Agri­coltura, ecc., contrariamente alla Prefettura che ha competenza gene­rale, hanno competenza specifica e dipendono non dal Governo, ma dai corrispettivi ministeri.

                                          Le  amministrazioni autonome

     Per certi servizi di natura industriale e commerciale, lo Stato, in­vece di svolgerli direttamente, ha preferito istituire delle aziende auto­nome. Tuttavia esse sono poste sotto il controllo del ministero (l'ANAS, per esempio, è sottoposto al controllo del Ministero dei LL.PP.; le FFSS. sotto il controllo del Ministero dei Trasporti, ecc.) per quanto riguarda la loro politica generale, ma autonomi ed indipen­denti da questo controllo per quanto riguarda le decisioni operative. La loro organizzazione è del tutto simile ad una azienda privata, ma si differenziano da questa in quanto esse sono finanziate col denaro pub­blico e svolgono un servizio per la collettività.

3. - LE FUNZIONI DELLA P.A.

     Il Governo, sia esso a sistema parlamentare o presidenziale, regge il timone dello Stato dietro delega del corpo elettorale (anche se nel si­stema parlamentare questa delega è indiretta, mentre è diretta in quel­lo presidenziale) che lo ha investito del potere affinché possa attuare il programma su cui esso (elettorato) ha espresso la sua fiducia (è chiaro che se il Governo, nei regimi parlamentari, è formato non da uno, ma da più partiti, il suo programma sarà la risultante del punto di incontro o compromesso, se preferite, dei programmi dei partiti della coalizio­ne).

    Il Governo attua il suo programma in due momenti successivi. Nel primo trasforma questo programma in disegni di legge e li sottopone all'approvazione del parlamento (in questo caso esso agisce come or­gano politico). Nel secondo, dopo che i disegni di legge sono stati tra­sformati in leggi dello Stato, li applica per mezzo della P.A. (e qui agi­sce come organo amministrativo).

   È proprio in questi due momenti che emerge chiara e distinta l'in­sostituibile funzione degli organi attivi (ministeri) della P.A. Il Governo è formato da uomini politici che, per la loro funzione, non hanno e non possono avere (anche perché non necessaria) una conoscenza tecnica e specializzata nella formazione delle leggi.

   La formulazione delle leggi è compito specifico degli organi spe­cializzati dei ministeri interessati che hanno una lunga esperienze in materia e una profonda conoscenza di tutta la legislazione precedente a cui, forse, le nuove leggi si devono richiamare. Il Ministro, come organo politico, enuncia i principi politici generali a cui quella specifica legge o quelle specifiche leggi si devono ispirare, ma è compito degli organi tecnici trasformare quei principi in articoli di legge.

    Nell'attuazione del programma governativo la P.A. gode di un certo ­potere discrezionale che le consente, nell'ambito delle leggi che è chiamata ad applicare o nell'ambito del servizio che deve rendere, di emanare decreti, ordinanze, regolamenti ed istruzioni di natura procedurale che hanno lo scopo di disciplinare nei particolari tecnici 1'applicazione ­pratica delle leggi o di regolamentare il servizio fornito.

   «Ogni legge è necessariamente generale nella sua formulazione. Il suo contenuto deve essere valido per una moltitudine di situazioni concrete che non è possi­bile prevedere singolarmente e nei dettagli. Tuttavia nessuna situazione concreta è simile ad un'altra, né può essere esattamente identica nei dettagli alla formulazione della legge stessa. Ne consegue che nessuno organo amministrativo può evitare di sviluppare un proprio corpo di or­dinanze che determinino quali casi specifici cadano nell'ambito della legge che esso è chiamato ad applicare e quali non vi cadano» (1).

4. - LA BUROCRAZIA

    Gli organi dell'amministrazione dello Stato agiscono e si esprimo­no attraverso persone fisiche. Queste persone fisiche - che possono essere gli impiegati ed i funzionari dei ministeri e dei loro organi peri­ferici, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni autonome, ecc. - costituiscono quella che abbiamo definito burocrazia.

“È ovvio che la burocrazia non è confinata al Governo ma esiste in una grande va­rietà di istituzioni, come le banche, le compagnie di assicurazione, le associazioni industriali, le

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(1) A. RANNEY: op. cit., p. 440

chiese, i partiti politici, gli ospedali e le uni­versità» (1). In breve, essa esiste ovunque ci sia un'organizzazione pira­midale o gerarchica di esecutori d'ordini, ognuno dei quali è responsa­bile per il suo operato verso l'esecutore di ordini che lo precede immediatamente nella scala gerarchica.

  Ma a noi interessa esaminare la burocrazia governativa. Prima di tutto ci interessa vedere quàl è, o meglio, quale dovrebbe essere il rap­porto tra la burocrazia e la classe politica.

   Il rapporto tra il Ministro ed i suoi diretti subalterni dovrebbe es­sere di collaborazione. Nelle azioni che intende intraprendere, il Mini­stro dovrebbe (ma non è tenuto) sentire il parere di queste persone che          hanno una lunga esperienza in materia, anche perché egli non ha né il  tempo, né le conoscenze tecniche per poter decidere da solo.

   Egli può e deve stabilire, comunque, le linee generali che mirano a portare avanti un certo indirizzo politico voluto dal partito o dai partiti al Go­verno. Se la burocrazia dovesse essere recalcitrante e dovesse dimo­strarsi tiepida nell'eseguire le direttive ricevute, perché non convinta della bontà dell'azione intrapresa dal Ministro, il Ministro deve avere  tutta l'autorità per farla venire a più miti consigli.

 

    Insomma, la buro­crazia deve essere una esecutrice di ordini, di direttive, di una politica che il Ministro ha deciso, o meglio, che il Governo ha voluto e vuole. Infatti, tutte le costituzioni degli Stati a sistema parlamentare sanci­scono «che vi è un solo organo politico, il Gabinetto, che attua attra­verso la P.A. una politica approvata dall'elettorato attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento» (2).

     D'altro canto essa dovrebbe essere completamente indipendente dalla classe politica, nel senso che essa dovrebbe aver un metodo di reclutamento indipendente da qualsiasi influenza politica ed i suoi  membri essere inamovibili. Nei paesi in cui si adotta lo "spoil sy­stem", per cui i posti rientrano nel patronato del partito e costitui­to che scono le spoglie del potere che provengono ai vincitori da una consultazione elettorale fortunata, come avveniva nel passato negli Stati Uniti e come tuttora avviene in alcuni dei suoi stati componenti, fam­e uni- ministrazione dello Stato non può essere che decadente, in quanto  i  posti  di  responsabilità  non  sono  occupati  da  un  ufficiale  permanente e  di

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(1) W.A. ROBSON: Bureaucracy and Democracy; in W.A. ROBSON: The Civil Service in Britain and France (opera collettiva); Londra, 1956, p. 2.

(2) W.J. MACKENZIE and J.W. GROVE: CentralAdministration in Britain; Londra, 1957, P. 283.

carriera che ricopre quella carica per proprie capacità personali, ma sono occupati per meriti di partito e quindi molte volte gli incapaci, gli inetti, si trovano al vertice dell'amministrazione. Il reclutamento, in­somma, dovrebbe avvenire solo per meriti personali e non per clientu­le politiche, questo a tutti i livelli.

    Quegli alti incarichi, che sono di nomina governativa, nel riempirli, l'Esecutivo dovrebbe lasciarsi guidare da considerazioni tecnicro scientifiche e non da considerazioni di carattere politico, quale l'appar­tenenza di un partito. Tuttavia, può accadere, come è accaduto ed ac­cade in Italia, che la burocrazia è talmente attaccata al partito sotto la cui direzione ha servito per un lungo periodo di tempo, che se un altro politico occupa la poltrona al tavolo dei comandi, può darsi che i fili che stanno dietro a quei comandi non rispondano, o rispondano solo in parte, praticando ogni sorta di azione dilatoria con la speranza che presto l'intruso lasci il comando per ritornare ai bei vecchi tempi.

    «L'essere ammesso per un periodo più o meno lungo nella cosiddetta "stanza dei bottoni", è fatto che di per sé potrebbe anche risultare inu­tile, sino a quando i fili che stanno dietro a quei bottoni, i macchinari che quei fili comandano e le fonti di energia che quei macchinari devo­no mettere in moto sono affidati al controllo e alla manutenzione di al­tri: se questi altri sono indifferenti od ostili all'uomo politico che sta nella stanza è assai probabile che costui continui a premere un bottone senza che accada nulla, quando addirittura non accada qualcosa di ben diverso da ciò che prevedeva»(1).

   Quando la burocrazia si crea questo stato mentale è difficile per l'uomo politico far funzionare il suo dicastero. La burocrazia non do­vrebbe mai lasciarsi guidare da considerazioni politiche, ma solo dalle conoscenze tecniche. Certo, mancherebbe al suo dovere se non faces­se notare tutti gli inconvenienti e tutte le contraddizioni in cui si va in­contro se una certa misura è adottata, ma una volta espresso il suo pa­rere dovrebbe dare il massimo della sua collaborazione, anche se l'uo­mo politico, mosso da considerazioni di natura diversa, non ha creduto opportuno accoglierlo.

   La burocrazia dovrebbe diventare cosciente del fatto che essa non serve questo o quel partito al potere, ma il pubblico in generale. Essa risponde ai bisogni della società senza colorazioni politiche. In breve, essa dovrebbe essere equidistante e disinteressata, ma innanzi tutto il burocrate dovrebbe rendersi conto, e la classe politica dovrebbe garantirlo, che la sua carriera non è legata a nessun partito politico, a nessun gruppo particolare ,  a  nessun  uomo  politico  particolare,   ma   di­pende  esclusivamente    ed

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(1) Le fanterie del potere! AVANTI! del 21 aprile 1965.

unicamente dai suoi meriti personali. Fintanto che il burocrate si lascia guidare da altre considerazioni, la macchina dello Stato non sarà mai imparziale ed equidistante, ma partigiana, faziosa e spesso anche oppressiva.

  «L'uomo della strada, il giornalista, e una gran parte degli uomini politici persistono nel considerare la burocrazia come sinonimo dei mali da cui a volte essa è affetta. Che essa sia a volte affetta da mali è incontestabile, ma è sbagliato identificare la burocrazia con le sue    manchevolezze e condannarla sbrigativamente per causa loro. Non          importa cosa possa succedere, la burocrazia è venuta per restare. E sarebbe saggio da parte nostra accettarla come un elemento necessa­rio nel mondo moderno e fare del nostro meglio per migliorarla.    Do­vremmo essere coscienti dei pericoli che minacciano sia l'individuo che la comunità quando la burocrazia si ammala.

  «La burocrazia è manifestamente indispensabile allo Stato moder­no. E questo non soltanto perché è di gran lunga più efficiente dei vec­chi metodi di lavoro e di direzione che ha sostituito, ma anche perché è una forza razionale e livellatrice.

  «Essa usa metodi di reclutamento obiettivi, invece del nepotismo  del patronaggio; essa cerca di promuovere in base al merito piutto­ che per ragioni politiche o personali. Amministra sulla base di ordi­nanze, precedenti e secondo un piano di azione piuttosto che sulla base di sentimenti personali, influenze e favoritismi. Essa mira alla uguaglianza di trattamento nei suoi rapporti con il pubblico. Questi e molti altri vantaggi derivano dalla moderna amministrazione burocratica» (1).

  In quanto ai suoi mali, che possono essere la rigidità, la gerarchia, l'insensibilità verso i bisogni del cittadino, «la tendenza a dilatare la propria sfera di potere ed a restringere quella delle proprie responsa­bilítà, il culto per il prestigio che la propria quota di potere conferisce la gelosa tutela delle proprie prerogative e guarantigíe»(2), ecc., per combatterli e debellarli bisogna operare la massima decentralizzazio­ne (la eccessiva centralizzazione in tutti gli Stati moderni porta con sè necessariamente tutti questi mali) e porre ogni branca, ogni propaggine della P.A. sotto il diretto controllo delle autorità pubbliche elettive.

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5. - CONTROLLI SULLA P.A.

     I poteri discrezionali di cui gode la P.A. rendono necessaria l'esi­stenza di organi di controllo che vigilino attentamente affinché essa non oltrepassi i limiti di legge e leda i

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(1) W.A. ROBSON: loc. cit., pp. 2-3

(2)  AVANTI!, cit.

diritti e gli interessi legittimi dei cittadini. In particolare essi devono vigilare sulla burocrazia ed inter­venire quando essa «si rende colpevole di abuso di potere, prende deci­sioni arbitrarie ed insensate o comunque commette errori o negligenze nell'esercizio delle sue funzioni».

     Il primo controllo è politico ed è esercitato dal Parlamento. Nelle democrazie parlamentari ogni deputato può, nelle ore riservate a que­sto scopo, interpellare o interrogare il Ministro per conoscere i motivi per cui alcuni organi del ministero di sua competenza si siano compor­tati in un dato modo in una data situazione. Nei casi meno gravi, il tor­to lamentato viene subito composto dal Ministro. Se esso, invece, è di una certa gravità può dare origine anche ad una inchiesta parlamenta­re.

   Il secondo controllo è esercitato dalla magistratura. Tuttavia biso­gna fare una distinzione. Nei paesi anglosassoni, dove non esiste un di­ritto amministrativo, i tribunali ordinari sono competenti a giudicare gli atti amministrativi che ledono i diritti e gli interessi legittimi del cittadino, sia le responsabilità penali, quale abuso di potere, arbitraria amministrazione della cosa pubblica, interesse privato in atti di uf­ficio, ecc., di cui si rendono colpevoli le persone fisiche (burocrazia).

    In Italia, invece, e negli altri paesi in cui vige il diritto romano, accanto ai tribunali ordinari, che sono competenti a giudicare solo gli atti am­ministrativi che ledono i diritti del cittadino e le responsabilità penali delle persone fisiche, vi sono i tribunali amministrativi che sono com­petenti a giudicare gli atti amministrativi che ledono gli interessi legit­timi dei cittadini.

    Un'ulteriore differenza consiste nel fatto che nei paesi anglosasso­ni il rapporto d'impiego dei dipendenti della P.A. è regolato dalla legi­slazione ordinaria ed è di competenza della magistratura ordinaria. In sostanza, in questi paesi si considera il rapporto d'impiego come un normale rapporto contrattuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, proprio come nelle società private, e quindi ogni controversia tra le due parti va risolta secondo il diritto comune (common law). In Italia, invece, tale rapporto è di esclusiva competenza del giudice ammini­strativo, sia che il dipendente sia stato leso di un diritto sia di un inte­resse legittimo.

   Un organo di controllo tutto particolare è stato sviluppato dai pae­si scandinavi che di recente è stato adottato anche dalla Nuova Zelan­da. Si tratta dell'Ombudsman o relatore parlamentare. Egli viene elet­to dal parlamento «secondo modalità e durata che variano da un paese all'altro. In generale, i vari partiti rappresentati cercano di designarlo di comune accordo, per sottrarre l'istituzione alle lotte politiche» (1)

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(1) L'istituzione dell"`Ombudsman" nei paesi scandinavi e nella Nuova Zelanda; Studio pubblicato dalla direzione generale dei problemi della Alta Autorità della CECA; in Mondo Economico, Anno XXI, n. 49, p. 35.

     Il suo compito è di vigilare sul buon e corretto funzionamento del­la P.A. e tutelare il cittadino contro ogni sorta di discriminazione, di abuso di potere, ecc.

   In particolare egli ha il potere di investigare su propria iniziativa o su reclami ricevuti dal pubblico (che devono essere scritti e spediti al suo ufficio) sull'operato della burocrazia. Tuttavia, l'Ombudsman non ha il potere di giudicare, egli può deferire o accusare un funzionario davanti la magistratura ordinaria, ma raramente ricorre a questa azio­ne. Di solito, se dall'investigazione risulta evidente che un dato funzio­nario o un dato ufficio non ha agito come richiesto dalla legge, egli fa notare l'errore e chiede che venga corretto; se il funzionario o l'ufficio dovesse rifiutarsi (cosa che accade raramente) egli inizia un'azione legale davanti la magistratura ordinaria.

   «L'Ombudsman ha grandi responsabilità. Egli è il tribunale del popolo e il principale garante contro ogni abuso di potere da parte del P.A. e della magistratura. I suoi poteri sono stati concepiti per proteggere il cittadino da ogni abuso e in modo che non se ne faccia cattivo uso. L'Ombudsman ha il diritto di esaminare qualsiasi documento, interrogare qualsiasi persona e di chiedere ed ottenere qualsiasi ­collaborazione” (1).

 

    Dato il successo che questo organo ha ottenuto ed ottiene nei suddetti paesi, molti Stati europei (tra cui l'Italia), insieme agli Stati Uniti, stanno esaminando la possibilità di introdurlo nella loro organizz­zinne statale, ma sembra che le condizioni necessarie ed indispensabili affinché esso sia efficiente siano tre: 1) «popolazione poco numerosa, 2) superficie territoriale ristretta, 3) grande senso del rispetto del:_ legge»(2).

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(1) BRIAN CHAPMAN: The Profession of Government, The Civil Service in Europe Londra 1959, p. 253.

(2) Intervento di Giovanni Conso nella Tavola rotonda: Il controllo parlamentare sali-. pubblica amministrazione promossa da Rassegna Parlamentare: luglio-agosto-settembre. 196:5. p. 333.

                         SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN CLASSE

1)       La burocrazia italiana è formata in larga parte da meridionali. Sai spiegare questo fenomeno?

2)       La burocrazia è un male indinspensabile. Senza di essa, nessuna società (comunista o capitalista) può funzionare. Quali potrebbero essere i rimedi per evitare che essa diventi onnipossente?

3)       La P.A. è una macchina divora tutto. Il cittadino quando entra in contatto con essa viene stritolato. Molto spesso avere un diritto non basta per avere una sollecita risposta dalla P.A. Bisogna che quel diritto sia sostenuto da una solida “raccomandazione”. Come si può eliminare questo della burocrazia italiana?

4)       La corruzione è uno dei mali più vistosi della P.A. Sai citare quale forma assume questa corruzione e come si potrebbe eliminare?

5)       La lentaezza della P.A. è dovuta anche al fatto che non esiste responsabilità diretta dei funzionari, per cui ogni atto deve percorrere tutto l’iter dal basso verso l’alto. Perchè l’Italia non è riuscita a darsi una P.A. con una struttura più snella e più efficiente?

 

 
 
Indice analitico
Prefazione
Capitoli
1) Concetto di Nazione
2) Concetto di Stato
3) Concetto di Sovranità
4) La Costituzione
5) Forme di Stato
6) Democrazia e Dittatura
7) Forme di Governo
8) Funzioni dello Stato
9) Stato ed individuo
10) Il Parlamento
11) La Giustizia
12) La Pubblica Amministrazione
13) La Finanza pubblica
14) I partiti politici
15) Voto e sistemi elettorali
16) L'opinione pubblica
 

Nessuna parte di questi lavori può essere riprodotta in nessun modo o forma senza il permesso dell' Autore.
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