Capitolo
X
IL
PARLAMENTO
1)- LE FASI DEL
PROCESSO DEMOCRATICO
La democrazia è fondata
sulla discussione. Dove non c'è discussione, dove essa è negata, come nelle
dittature, per esempio, non ci può essere democrazia. Il processo attraverso
cui si svolge la discussione è lento ed a volte caratterizzato da forti
contrasti che a prima vista potrebbero sembrare insanabili, ma è proprio
questa lentezza, sono proprio questi contrasti, o differenze di opinioni, che
costituiscono il midollo spinale della democrazia.
Il contrasto, la differenza di opinioni sorgono
proprio perché i problemi vengono esaminati e considerati da differenti punti
di vista ed è una novità lapalissiana che la verità non è mai unilaterale, non
è mai a senso unico: nessun individuo, nessun gruppo, associazione o partito
politico può dire di essere l'unico depositario della verità.
Tuttavia ognuno di essi porta un notevole
contributo alla sua ricerca. Nei paesi democratici la verità sorge spontanea
dal contrasto delle idee, sempre che la discussione non sia condotta :un uno
spirito fazioso e demagogico.
La lentezza poi consente agli animi
esagitati di calmarsi, di riflet:ere sotto la guida dalla fredda ragione e non
delle calde passioni che sono sempre cattive consigliere.
Il processo della discussione nella
democrazia può essere definito come un sistema di cerchi concentrici che vanno
sempre più restringendosi. Essa incomincia nel popolo, prosegue nelle
associazioni, nei gruppi, nei partiti politici e, tramite questi, arriva in
Parlamento: ed è qui che sì svolge la fase finale della discussione, a cui
partecipano tutti i partìti, ognuno dei quali rappresenta la sintesi della
discussione che sì è svolta negli altri gradi; e, se la discussione è condotta
ìn uno spirito di dare ed avere, la verità si afferma come sintesi dì quel
contrasto di idee.
2)- LE FUNZIONI DEL
PARLAMENTO
Quando si pensa al Parlamento, spesso, si
pensa ad una assemblea di persone il cui unico compito sia di formare le leggi.
Indubbíamentu la formazione delle leggi è il compito fondamentale del
Parlamento, ma, accanto a questo ce ne sono altri di non minore importanza.
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti,
esso funge anche da organo costituente in quanto può, osservando certe precise
formalità. apportare emendamenti alla Costituzione.
È un organo elettore in quanto negli Stati
repubblicani a sistema parlamentare elegge il Capo dello Stato e il Governo. In
Italia il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento, in seduta
comune. La Costituzione
prevede che alla sua elezione partecipino anche tre delegati per ogni Regione.
Egli è eletto a «scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (1).
Negli Stati Uniti, come abbiamo visto, il
Presidente e il Vice Presidente della Repubblica vengono eletti indirettamente
dal popolo, ma la
Costituzione prevede che, qualora nessuno dei candidati
riesca ad ottenere la richiesta maggioranza assoluta nel collegio elettorale
(v. Cap. IV), allora «la Camera
procederà ad eleggere il Presidente tra i tre che abbiano raccolto il maggior
numero dei voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati
per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto»(2).
Se nessun candidato alla Vice presidenza
otterrà la maggioranza assoluta, egli sarà eletto dal Senato. Ma a questa
elezione parteciperanno soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
Nel 1825 la Camera dei rappresentanti
usò questi poteri per eleggere il Presidente della Repubblica, poiché nessun
candidato aveva ottenuto la maggioranza assoluta.
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(1) Art. 83 della Costituzione
italiana.
(2) Art. XII della
Costituzione degli Stati Uniti.
Negli Stati a sistema parlamentare, il
parlamento elegge il Governo tramite il meccanismo del voto di fiducia. La sua
partecipazione al formazione del Governo può essere maggiore o minore, ma esso
è formalmente richiesto dalla Costituzione di dargli o negargli la sua fiducia.
La partecipazione del Parlamento alla
formazione del Governo è minore in quegli Stati a sistema bipartitico, come la Gran Bretagna, in
cui un partito ottiene la maggioranza assoluta dei seggi ed è consuetudine che il leader di questo partito formi il
Governo.
«"Nella questione della della
formazione del Governo, che è da distinguere dal controllo che su di essa
esercita e dal fatto che lo può far cadere, la Camera dei Comuni oggi,
come il collegio elettorale americano, non delibera. Essa registra un
risultato, che è esso stesso il risultato di una decisione trasmessa
dall'elettorato»(1).
Mentre in quegli Stati a sistema
multipartiti: o dove nessun partito ha conquistato la maggioranza assoluta e
quindi l'elettorato non ha espresso nessuna preferenza particolare, il Parlamento
svolge un ruolo maggiore nella formazione del Governo.
In molti paesi il Parlamento è un'alta Corte
di giustizia. Negli Stati Uniti, per esempio, la Camera dei Rappresentanti
può porre in stato di accusa non solo i membri del Governo, ma anche i giudici
o qualsiasi altro pubblico ufficiale. Le persone poste in stato di accusa dalla
Camera vengono giudicate dal Senato, ma per una dichiarazione di colpevolezza
è necessaria una maggioranza di due terzi.
In Gran Bretagna la Camera dei Lords è la più
alta corte di giustizia del paese e questa funzione ora viene svolta non dalla
intera Carmera ma da alcuni dei suoi membri, i 9 law lords, più qualche altro
membro (compreso il Lord Cancelliere), in tutto non più di 15.
In Italia il Parlamento, in seduta comune,
può porre in stato di accusa i ministri, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, e il Presidente della Repubblica, per il reato di alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. In entrambi i casi l'organo
giudicante è la
Corte Costituzionale.
Inoltre il Parlamento può nominare commissioni di inchiesta, formate dai
suoi membri, (in Gran Bretagna le Royal Commission tuttavia, sono formate da
parlamentari e non parlamentari) chiamati ad investigare e fare luce (vedi la Commissione Antimafia
del Parlamento italiano) su un caso dì interesse pubblico, per poi riferire
alla Camera che le ha istituite.
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(1) K.C. WHEARE:
Legislatures; Oxford U.P., p. 93.
La Costituzione italiana
prevede che «ciascuna Camera può predisporre inchieste su materie di pubblico
interesse». «A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni della autorità giudiziaria»(1).
3. - LA FUNZIONE DELLA
OPPOSIZIONE NEGLI STATI DEMOCRATICI
Un'altra importante funzione del
Parlamento, infine, è il controllo che esso esercita sul Governo e tramite esso
su tutta 1'amministrazione dello Stato. In questa funzione il ruolo principale
è svolto dall'oposizìone. Tuttavia sarebbe erroneo pensare che la critica
all'esecutivo venga esclusivamente dai suoi banchi. In Gran Bretagna, ad
esempio (dove il Governo, oltre ad
essere indipendente dalla organízzazione esterna del partito. gode di una
certa indipendenza anche nei confronti dei deputati appartenenti alla
maggioranza o back-benchers, come sono chiamati), un'effettiva ed efficace
critica al Governo può pervenire dai banchi della maggioranza stessa: «durante
il Governo laburista del 1945-1950 ci furono un certo numero di rivolte da
parte dei suoi backbenchers, alcune delle quali furono brutte ed imbarazzanti,
ma alla furono salutari e fecero del bene»''(2).
La funzione dell'opposizione negli Stati
democratici moderni è tanto importante quanto quella del Governo. Essa non solo
esercita un efficace controllo sull'azione del Governo attraverso i meccanismi
delle interpellanze, delle interrogazioni, delle mozioni di sfiducia, di censura,
ma rappresenta una potenziale alternativa al Governo stesso. In Gran Bretagna,
per esempio, l'opposizione è riconosciuta ufficialmente (accanto al Governo di
Sua Maestà vi è l'Opposizione di Sua Maestà) e la posizione del suo Leader non
è soltanto riconosciuta ufficialmente nella procedura parlamentare, ma è anche
riconosciuta per legge, infatti egli riceve, in osservanza alla legge dei
Ministri della Corona del 1937, approvata da un Governo conservatore, un
salario annuo proprio come il Primo Ministro.
La coscienza di costituire una potenziale
alternativa al Governoe rende l'opposizione più responsabile nella sua critica
verso 1'esecutivo. Essa sa che non si deve limitare a demolire, ma deve
proporre alternative costruttive che potrebbe essere chiamata ad attuare nella
prossima legislatura.
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(1) Art. 82 della
Costituzione italiana.
(2) H. MORRISON:
GnrerNnaentarzrl Pc»IznmEnt; Oxford U.R. 7954. p. 165.
Dove l'opposizione non ha nessuna, o
scarsissime, possibilità di essere
chiamata a formare un Governo, essa corre il rischio di diventare massimalista
e, molto spesso, demagogica.
4. - LA STRUTTURA DEL
PARLAMENTO
La maggioranza degli Stati moderni ha un
Parlamento articolato in due Camere, entrambe elettive: unica eccezione è
costituita dalla Gran Bretagna in cui la seconda Camera, House of Lords, è
(principalmente) ereditaria.
Altri Stati, invece, adottano il sistema
unicamerale. Alcuni di essi lo hanno adottato dopo una più o meno breve esperienza
col sistema bicamerale (Nuova Zelanda, Danimarca).
Bicameralismo o unicameralismo?
Dare una risposta a questa domanda è molto
difficile. Entrambi i sistemi hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Di solito
il sistema unicamerale funziona più o meno bene in quegli Stati relativamente
piccoli e omogenei. Mentre il sistema bicamerale sembra insostituibile negli
Stati federali dove si hanno due tipi di rappresentanze, una che rappresenta
il popolo e una che rappresenta le singole unità componenti la federazione (v.
Cap. IV).
Il sistema bicamerale ha il vantaggio di
consentire una maggiore riflessione, un maggiore approfondimento delle leggi,
evita gli errori dovuti alla fretta e agli entusiasmi momentanei. Ma ha lo svantaggio
di essere complicato, di duplicare la sua procedura e soprattutto di creare una
situazione di stallo nell'attività legislativa a causa del contrasto che si può
stabilire tra le due Camere.
Fintanto che le due Camere sono entrambe
elettive e le elezioni hanno luogo contemporaneamente, tra di esse si
stabilisce una collaborazione più o meno omogenea (vedi il Parlamento italiano)
percnè entrambe hanno più o meno la stessa composizione politica. Le piccole divergenze
che possono insorgere sono composte rapidamente ed efficacemente. Ma, quando
la loro durata varia e quindi le elezioni hanno luogo in periodi diversi, può
accadere che in una di esse un partito abbia la maggioranza mentre può non
averla nell'altra (vedi Stati Uniti).
L'elettorato muta continuamente la sua
opinione e quindi il suo comportamento varia da periodo a periodo. Quando
questo accade, tra le due Camere si può stabilire un contrasto piuttosto
marcato che porta necessariamente alla stasi legislativa. Il Costituente americano,
per esempio, prevedendo una tale situazione, ha disposto l'esistenza di un
organo intercamerale paritetico che ha la funzione di smussare i contrasti e
raggiungere un accordo sulla legislazione che si intende portare avanti.
La stessa cosa può succedere quando una
Camera è elettiva e l'altra ereditaria (v. Gran Bretagna). Specialmente quando
una di esse assume (la non elettiva), per la sua composizione politica, un
carattere prevalentemente conservatore come la Camera dei Lords, mentre
l'altra, eletta dal popolo, ha un carattere marcatamente progressista. I
contrasti che possono insorgere possono essere sanati solo stabilendo la
supremazia di una di esse sull'altra. Ed è quello che è avvenuto in Gran
Bretagna. La Camera
dei Lords è diventata una specie di organo consultivo e di controllo che può
fermare l'azione della Camera dei Comuni solo per un breve periodo.
Pe r le leggi finanziarie questo potere di
veto sospensivo è di trenta giorni. Quando questo avviene il bicameralismo di
dice imperfetto. Il bicameralismo si dice perfetto quando le due camere
svolgono le stesse funzioni, come è il caso dell'Italia.
Sulle altre leggi può porre un veto che ha
una durata più lunga, ma è sempre
superato se i Comuni sono determinati a far passare una legge particolare.
Un esempio tipico di questo genere è dato
dalla legge approvata dai Comuni nel 1947 che riduceva il potere di veto della
Camera dei Lords da due anni ad un anno. Questa legge, voluta dalla maggioranza
laburista della Camera bassa per superare l'opposizione della Camera dei Lords
(a prevalenza conservatrice) sulla legislazione sociale ed economica che il
Governo aveva intenzione di approvare, come previsto, fu rigettata dai Lords,
ma i Comuni la riapprovarono nel 1948 e nel 1949 (come prevedeva la vecchia
legge del 1911), così essa divenne legge dello Stato in virtù della quale i
Comuni possono superare l’opposizione dei Lords approvando un dato disegno di
legge due volte in due sessioni (1) consecutive, cioè un periodo di un anno.
Il problema della funzionalità del sistema
bicamerale si pone anche in Italia e non per i contrasti che si creano tra le
due camere, ma per la completa paralisi legislativa che si verifica a causa del
meccanismo perverso che si innesta nel processo legislativo.
L'eccessiva lentezza del parlamento,
sull'approvazione delle leggi, costringe il Governo a fare un frequentatissimo
ricorso ai decreti-legge che, previsti dalla costituzione solo per le
situazioni di emergenza, devono essere riconvertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro promulgazione, pena la decadenza. Questo uso-abuso del
decreto-legge provoca la reazione dell'opposizione che, per ritorsione, fa un
frequente ricorso all'ostruzionismo per far spirare i termini e, quindi, far
decadere il decreto-legge.
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(1) La legislatura
inglese, come la quasi totalità delle altre legislature, è divisa in sessioni
della durata di un anno ciascuna. La legislatura italiana non è divisa in
sessioni.
E il gioco non è
difficile se si tiene conto che il decreto-legge deve avere una duplice
lettura nelle due Camere. Non di rado accade che un decreto-legge debba essere
ripresentato più di una volta per questo motivo.
Il problema della funzionalità del
parlamento italiano, di cui tanto si discute, nasce da qui. Le soluzioni che si
propongono, tuttavia, non vanno nel senso dell'abolizione del bicameralismo per
istituire il monocameralismo, ma vanno piuttosto verso una soluzione di tipo
inglese di una specializzazione delle due camere: una conserverebbe la funzione
legislativa (e si pensa alla Camera) e l'altra (il Senato) assumerebbe una
funzione di controllo sulla attuazione e l'efficacia delle nell'esercizio dei
poteri normativi del governo, nelle nomine pubbliche e sulla politica
comunitaria (proposte commissione Bozzi).
Il sistema unicamerale non sarebbe una cura
efficace, perchè, essendo celere nell'approvazione delle leggi ed avendo una
struttura semplice, presenterebbe come svantaggi tutti i vantaggi del sistema
bicamerale, di cui abbiamo parlato più sopra.
5. - L'ORGANIZZAZIONE
INTERNA DEL PARLAMENTO
All'inizio di ogni
legislatura le Camere eleggono i propri organi interni, il più importante dei
quali è il Presidente o Speaker. Egli di solito viene eletto a scrutinio
segreto e la sua funzione è presiedere il dibattito, di mantenere l'ordine, di
fare osservare il regolamento, di stabilire l'ordine dei lavori, di trasmettere
i progetti di legge alle commissioni competenti. di stabilire la procedura da
adottare, ma soprattutto egli è richiesto, «in quei momenti di agitazione di
cui nessuna Assemblea deliberante è sempre completamente esente, di rimanere
freddo e fermo tra le tempeste del dibattito, badando con occhio vigile che il
regolamento della Camera non sia sacrificato alle passioni, ai pregiudizi, o
agli interessi temporanei»(1).
Per espletare efficacemente la sua funzione
egli deve godere della stima e della fiducia di tutti i settori della Camera (o
del Senato, in Italia). Innanzi tutto egli deve essere imparziale verso tutti
i gruppi, anche nei confronti del gruppo da cui proviene e di cui ancora può
far parte. In Gran Bretagna, per esempio, l'imparzialità dello Speaker è
garantita dal fatto che questi, una volta eletto, tronca i rapporti col suo
partito e la sua rielezione al Parlamento viene tacitamente garantita poiché,
normalmente, ì partiti non presentano candidati nel collegio in cui egli si
presenta.
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(1) HENRY CLAY, citato in
G.B. GALLOWAY: The legislative process in congress: T.Y. Crowell & CO., New
York, 1973, p. 347.
In Italia, pur rallentando i suoi vincoli,
il Presidente della Camera, o del Senato, non tronca completamente i rapporti
con il suo partito, la posizione di Presidente può rappresentare un trampolino
di di lancio per raggiungere una posizione più importante (vedi Gronchi e
Leone). Comunque, a questo posto viene quasi sempre eletto un parlamentare che
non ha legami troppo stretti col suo partito.
Negli Stati Uniti, invece, il posto di
Presidente della Camera dei rappresentanti (Il Presidente del Senato, come
abbiamo visto, è il Vice Presidente Presidente degli Stati Uniti) viene occupato
dal leader della maggopranza che svolge tutte e due le funzioni
contemporaneamente. 'I'uttavia, nella
sua funzione di Presidente della Camera, egli di solito riesce a garantire
l'imparzialità necessaria al buon funzionamento della camera, e questo è
provato dal fatto che nel passato l'opposizione non ha mai accusato lo Speaker
di parzialità.
Le
commissioni
La mole di legislazione da esaminare,
discutere, approvare, e soprattutto la complessità dell'amministrazione dello
Stato, che richiede una conoscenza sempre più specializzata, hanno fatto
sentire il bisosogno agli organi legislativi di articolarsi in commissioni
permanenti (delle commissioni speciali abbiamo già parlato), ognuna delle quali
si interessa e si specializza in un particolare ramo della amministrazione
dello Stato. Queste commissioni hanno il compito di esaminare-emendare tutta
la legislazione che si riferisce al loro particolare settore di conoscenza, e
riferire alla Camera le proprie conclusioni.
Il Parlamento italiano si articola in 22
commissioni (11 per la Camera
e 11 per il Senato): trasporti, affari esteri, finanze, giustizia, ecc. e sono
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Ogni disegno
di legge, prima di essere esaminato dalla Camera, viene esaminato dalla
Commissione permanente interessata. Questo iter non si segue per quei disegni
di leggi di cui sia dichiarata l'urgenza e per quelli in materia costituzionale
ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazioni di bilanci e consuntivi, i quali sono
esaminati direttamente dalla Camera.
A differenza delle Commissioni degli altri
parlamenti che siedono quasi esclusivamente in sede referente, le Commissioni
del Parlamento italiano siedono anche in sede legislativa, cioè hanno il
potere, se investite dalla Camera, di dare il voto finale sul disegno di legge
in questione, che diventa così legge dello Stato dopo che anche la
corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento l'ha approvata.
Il Parlamento americano si articola in 36
Commissioni (16 per Senato e 20 per la Camera) divise per materie allo stesso modo di
quelle italiane. Tuttavia i poteri delle Commissioni statunitensi sono molto
più estesi. Sono esse che in realtà regolano la vita del Parlamento. Ese hanno
il potere di iniziativa, il potere di modificare a piacere, eccetto che nel
titolo, qualsiasi disegno dì legge, mentre le commissioni italiane, nei loro
emendamenti, devono mantenersi entro lo spirito del disegno di legge.
Nel Congresso (Parlamento) degli Stati
Uniti, né la Camera,
né Senato possono esaminare un disegno di legge se prima non è stato esaminato
dalla commissione competente e soprattutto, non esistendo una disciplina di
partito che imponga al singolo esponente di uniformarsi alla linea del suo
partito (1), esse godono di una totale indipendenza che le rende, come ha
detto Woodrow Wilson, delle «piccole legislature». «Così il vero locus del
potere legislativo non è nella Camera o nel Senato; esso si trova nelle
commissioni permanenti» (2).
«Il Parlamento inglese non fa uso di
commissioni specializzate come fa il Congresso degli Stati Uniti e molte delle
legislature del continente europeo... All'inizio di ogni sessione si
istituiscono delle commissioni permanenti che hanno la funzione di esaminare i
disegni di legge sottoposti all'approvazione del Parlamento, ma nessuna dì esse
ha funzioni specializzate. Esse sono conosciute con le lettere dell'alfabeto
(A.B.C., ecc.)». Tuttavia «i gruppi parlamentari istituiscono delle commissioni
ufficiose composte dai loro membri, ognuna delle quali si interessa e si
specializza in un settore particolare, come affari esteri, istruzione,
trasporti, e così via» (3).
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(1) Se in Italia i
componenti appartenenti della maggioranza si rifiutano di seguire la linea del
partito e apportano emendamenti non graditi dal Governo, questi ha il potere di
chiedere all'Assemblea di prendere in esame il disegno originario e non quello
emandato dalla commissione.
(2) B.G. CALLOWAY: p.
cit., p. 288.
(3) S.D. BAILEY: British
Parliamentarv Dernorran: G.G. Harrap, Londra, 1959, pp. 82-83.
6- LA FORMAZIONE DELLE
LEGGI
L'iniziativa delle leggi in tutti gli stati
moderni appartiene al Governo ed a ciascun membro delle Camere. In Italia,
oltre a questi due, possono presentare una proposta di legge, come abbiamo
visto, cinquantamila elettori, i Consigli regionali, e il Consiglio
Nazionaledell'Economia e del Lavoro (CNEL).
Ogni disegno di legge presentato ad una
delle Camere viene inviato, dal suo Presidente, alla commissione competente che
lo esamina, vi apporta gli emendamenti che ritiene necessari e lo riporta in
Aula per la discussione generale. In Gran Bretagna, la procedura è alquanto
diversa. Il disegno di legge viene inviato ad una delle commissioni permanenti
(che abbiamo visto non sono divise per materie) dopo e non prima della discussione generale e questo
perché la Camera
deve prima fare propri i principi generali del disegno di legge (1). Per
questo motivo la commissione non può apportarvi alcun emendamento di rilievo,
ma si deve limitare a ritoccarne gli aspetti marginali, se lo crede necessario.
In Italia, nel riportare il disegno di legge
in Aula, la commissione nomina un relatore di "maggioranza" (e uno di
minoranza) che ha il compito di fare una relazione introduttiva e guidare, in
collaborazione col Ministro interessato, il disegno di legge fino alla sua
approvazione.
Negli Stati Uniti la
funzione del relatore italiano è svolta dal Presidente della commissione, o
della sottocommissione, che lo ha esaminato. In Gran Bretagna questa funzione
è svolta dal Ministro.
7. - L'IMMUNITÀ
PARLAMENTARE
Ogni membro del
Parlamento, sia egli deputato o senatore, gode di alcuni diritti e alcune
prerogative intese ad assicurare l'indipendenza delle sue funzioni. La prima e
fondamentale prerogativa di cui gode è l'immunità
garantita e protetta dall'art. 68 della Costituzione italiana. Essa si divide
in due momenti: la prerogativa della "insindacabilità" per cui il
parlamentare non è perseguibile «per le opinioni espresse
Nell’esercízio» delle sue
funzioni (1° comma) e la immunità penale, per cui <<nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a proedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
compiere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato e l'ordine di
cattura» (2° comma).
L'immunità parlamentare è un istituto
medievale. Esso nacque quando si sentì il bisogno di garantire il parlamentare
da un potere più vasto di quello del parlamento: quello del sovrano, il quale
non faceva scrupolo di gettare in prigione i deputati che avevano osato
criticare la corona o avevano osato votare in modo difforme ai voleri del
sovrano. Ma esso non fu un istituto facile. Sin dai primordi esso fu abusato
dai parlamentari senza scrupolo che contraevano debiti (a quell'epoca non
esisteva la indennità parlamentare) col preciso intento di non pagarli,
contando proprio sulla immunità dagli arresti.
Nonostante questi abusi,
l'immunità non venne
ai abolita e
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(1) Lord CAMPION and.
D.W.S. LIDDERDALE: European Parliamentary Procedure; Allen and Unwin, Londra,
1953, p. 249
questo fu un bene. Ma le
camere si assunsero il compito di porre sotto accusa, processare e comminare
severissime pene al parlamentare che aveva abusato delle sue prerogative.
Questo fece nascere, lentamente ma progressivamente, la coscienza, segno dì
maturità democratica, che il parlamentare deve essere al di sopra di ogni
sospetto, per cui, negli Stati che hanno una lunga e consolidata tradizione
democratica, il parlamentare "chiacchierato" mette a disposizione il
suo mandato, rinunciando all'immunità, finché la sua posizione non venga
chiarita dalla camera a cui appartiene o dalla magistratura ordinaria. In
questo modo, pur rimanendo giuridicamente in vigore, l'immunità penale (e solo
quella, perché quella dell'insindacabilità è irrinunciabile alla democrazia) è
corretta dalla sensibilità democratica.
Le giovani democrazie, e l'Italia è fra
queste, hanno una duplice strada davanti a loro per correggere il malcostume di
pochi che getta discredito su tutti: negare l'immunità penale ai propri
parlamentari, come è stato fatto per ì consiglieri regionali italiani, o far
maturare le coscienze alla democrazia e al rispetto delle sue norme.
SPUNTI PER LA DISCUSSIONE IN
CLASSE
1)
Qualcuno ha definito il parlamento come il luogo delle chiacchiere
inutili. Secondo questa visione, il parlamento non è il centro del potere, come
dovrebbe essere, ma la camera delle decisioni prese altrove. Fino a che punto
questa affermazione è vera? Dove vengono prese queste decisioni?
2) Il
parlamento intaliano si muove con estrema lentezza, eppure vanta una produzione
legislativa che è tra le più alte al mondo. Ma la gran parte di questa
legislazione è fatta in gran parte di “leggine”, per cui sulla legislazione
importante si accumulano ritardi di anni. Cosa sai dire sul fenomeno delle
leggine? Da chi sono presentate?
3) Lo
Stato italiano legifera su tutto, anche su materie che potrebbero essere
coperte da decreti, come fanno altri paesi. Pensi che questa delegificazione
potrebbe rendere il parlamento più funzionale?
4) Il
decreto legge è diventato una necessità cui il governo non può rinunciare,
vista la lentezza del parlamento. Ma questo strumento non gode di buona fama e
in parlamento ha vita difficile. Per superare queata difficiltà, il Governo ha
chiesto al parlamento delle “corsie preferenziali”. Cosa sono? Potrebbero
assicurare una maggiore funzionalità al processo legislativo?
5) Nel
parlamento italiano non si può parlare di opposizione, ma di opposizioni. Quale
impatto ha questa differenza sul funzionamento della democrazia italiana?
6) Si
dice spesso che un forte contributo alla disfunzione del parlamento italiano
sia dato dai regolamenti interni delle Camere. E’ vero? Per quali motivi?